P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e
non   manifestamente   infondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 12, commi 3 e 3-ter, decreto legislativo  n.
286/1998, nella parte in cui prevede misure della pena pecuniaria  in
forma fissa per  gli  autori  dei  fatti  criminosi  ivi  previsti  e
sanzionati. 
    Dispone  la  immediata  trasmissione  degli   atti   alla   Corte
costituzionale. 
    Ordina  che  a  cura  della  Cancelleria  copia  della   presente
ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri. 
    Dispone, altresi', che venga data  comunicazione,  a  cura  della
Cancelleria, al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente
del Senato. 
    Sospende il giudizio in corso. 
        Ragusa, 21 aprile 2016 
 
                          Il Giudice: Reale