P.Q.M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, commi 3 e 3-ter, decreto legislativo n. 286/1998, nella parte in cui prevede misure della pena pecuniaria in forma fissa per gli autori dei fatti criminosi ivi previsti e sanzionati. Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che a cura della Cancelleria copia della presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri. Dispone, altresi', che venga data comunicazione, a cura della Cancelleria, al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato. Sospende il giudizio in corso. Ragusa, 21 aprile 2016 Il Giudice: Reale