P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, Dichiara rilevante e non manifestamente infondata per contrasto con gli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 553 e 554 c.p.p. Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e dichiara sospeso il giudizio cautelare in corso. Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e comunicata alle parti del processo. Tivoli, addi' 12 aprile 2016. Il Giudice: Cisterna