P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata  per  contrasto
con gli articoli 3, 24 e  111  della  Costituzione  la  questione  di
legittimita' costituzionale degli articoli 553 e 554 c.p.p. 
    Dispone la trasmissione degli atti alla  Corte  costituzionale  e
dichiara sospeso il giudizio cautelare in corso. 
    Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata al Presidente del Consiglio dei  ministri,  comunicata  ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento e  comunicata  alle  parti
del processo. 
        Tivoli, addi' 12 aprile 2016. 
 
                        Il Giudice: Cisterna