P. Q. M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione
seconda, riservata al definitivo ogni ulteriore statuizione in rito,
nel merito e sulle spese, cosi' provvede;
dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in
relazione all'art. 23 Cost., la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n.
34, nella parte in cui alle lettere a) e b), prevede l'esenzione
dall'IMU agricola per i terreni ubicati nei comuni classificati
totalmente montani o parzialmente montani (in tal caso, ove posseduti
e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli
professionali) nell'elenco dei comuni italiani predisposto
dall'ISTAT;
dispone la sospensione del giudizio e ordina l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
ordina che, a cura della Segreteria della sezione, la
presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al
Presidente del Consiglio dei ministri nonche' comunicata ai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 4
novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Filoreto D'Agostino, Presidente;
Silvia Martino, consigliere;
Roberto Caponigro, consigliere, estensore.
Il Presidente: D'Agostino
L'estensore: Caponigro