P.Q.M. 
 
    Il Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  il  Lazio,  Roma  -
Sezione Seconda,  interlocutoriamente  pronunciando  sul  ricorso  n.
1987/2015 R.G., come in epigrafe proposto, cosi' statuisce: 
      Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione
agli  articoli  3  e  41,  primo  comma,  Cost.,  la   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 649,  della  legge  n.
190 del 2014 (legge di stabilita' per il 2015); 
      Dispone  la  sospensione  del  giudizio  e  ordina  l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
      Riserva ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e  sulle
spese di lite all'esito del  giudizio  incidentale  promosso  con  la
presente pronuncia; 
      Ordina che, a cura della Segreteria della Sezione, la  presente
ordinanza sia notificata alle parti in causa  ed  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri nonche' comunicata ai Presidenti della  Camera
dei Deputati e del Senato della Repubblica. 
    Cosi' deciso in Roma nella camera  di  consiglio  del  giorno  21
ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati: 
      Filoreto D'Agostino, Presidente; 
      Elena Stanizzi, Consigliere, Estensore; 
      Carlo Polidori, Consigliere. 
 
                      Il presidente: D'Agostino 
 
 
                                                L'estensore: Stanizzi