P.Q.M. 
 
    Il Tribunale  amministrativo  regionale  per  il  Lazio,  Sezione
Seconda, interlocutoriamente pronunciando sul ricorso in  epigrafe  e
riservata al definitivo  ogni  ulteriore  statuizione  in  rito,  nel
merito e sulle spese, cosi' provvede: 
    dichiara rilevante e non manifestamente infondata,  in  relazione
agli  articoli  3  e  41,  primo  comma,  Cost.,  la   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 649,  della  legge  n.
190 del 2014 (legge di stabilita' per il 2015); 
    dispone  la  sospensione  del  giudizio  e   ordina   l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
    ordina che, a cura della segreteria della  Sezione,  la  presente
ordinanza sia notificata alle parti in causa  ed  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri nonche' comunicata ai Presidenti della  Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica. 
    Cosi' deciso in Roma nella Camera  di  consiglio  del  giorno  21
ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati: 
        Filoreto D'Agostino, Presidente; 
        Silvia Martino, consigliere; 
        Roberto Caponigro, consigliere, estensore. 
 
                      Il Presidente: D'agostino 
 
 
                                               L'estensore: Caponigro