UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PALERMO 
 
    Il Giudice di pace, letti gli atti del procedimento n. 13669/2015
e sciolta la riserva di decidere espressa alla udienza del 19  aprile
2016, ha emesso la seguente ordinanza; 
     Rilevato che, alla udienza del 19 aprile 2016 la causa e'  stata
posta in riserva e che alla medesima udienza il procuratore di  parte
attrice  ha  insistito  nella  rimessione  degli  atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Rilevato che l'oggetto del presente  giudizio,  introdotto  nelle
forme di cognizione con rito ordinario, ha ad oggetto  opposizione  a
cartella esattoriale e che, nello  specifico,  parte  attrice  chiede
emettersi sentenza di annullamento della pretesa  creditoria  di  cui
alla  cartella  esattoriale  deducendo  di  avere  regolarmente,  nei
termini prescritti, proceduto al pagamento di cui alla  sanzione  con
le modalita' del bonifico bancario; 
    Rilevato che, nel caso di specie, parte opposta Comune di Palermo
deduce la legittimita' della procedura  poiche'  il  pagamento  cosi'
come   effettuato   con   bonifico   bancario, e'   da   considerarsi
intempestivo poiche', pur se effettuato nei termini, e' concretamente
pervenuto all'ente dopo la scadenza temporale; 
    Rilevato che l'art.  202  C.d.S.  al  comma  2  prevede  che  «Il
trasgressore puo' corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio  dal
quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo  di  versamento  in
c/c postale oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo  di  c/c
bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. All'uopo
nel  verbale  contestato  o  notificato  devono  essere  indicate  le
modalita' di pagamento con il richiamo delle norme sui versamenti  in
c/c postale o eventualmente in quelle in c/c bancario ovvero mediante
strumenti di pagamento elettronico»; 
    Rilevato che pur prevedendo tale norma la modalita' di pagamento,
con effetto solutorio, oltre che nei modi tradizionali e  quindi  con
pagamento del bollettino in c/c postale con accredito dalla  data  di
pagamento  all'ufficio  postale,  anche  mediante  c/c   bancario   e
elettronico, ragion per cui nel bollettino allegato al caso  concreto
risulta inserito l'IBAN di  riferimento,  essa  nessuna  disposizione
reca in ordine dell'effetto solutorio in  caso  di  effettuazione  di
pagamento con tali mezzi alternativi; 
    Rilevato che l'effetto solutorio che viene riconosciuto  in  tali
casi quando la somma in questione risulta accreditata nella materiale
disponibilita' dell'ente, per come  eccepisce  in  tale  contesto  il
Comune di Palermo, crea una ingiustificata disparita' di  trattamento
tra chi si avvale del versamento in c/c postale e chi invece  intende
avvalersi del mezzo bancario (bonifico) ammesso questo,  come  detto,
dalla norma, riconosciuto  dall'ente  creditore  con  la  descrizione
dell'IBAN, disparita' di trattamento resa piu' evidente  e  tangibile
dalla circostanza obbiettiva che anche in caso di  pagamento  tramite
bonifico bancario si verifica,  immediatamente  dopo  l'effettuazione
della operazione, il contestuale  prelievo  della  valuta  dal  conto
corrente del debitore; 
    Rilevato inoltre che la disparita' di trattamento e  lesione  del
diritto opera anche in relazione ai  diversi  tempi  di  pagamento  a
disposizione tra colui il quale sceglie di effettuare il pagamento  a
mezzo di conto corrente postale che puo' utilizzare  tutto  il  tempo
massimo dei sessanta giorni concesso dalla norma  e  colui  il  quale
invece intendendo utilizzare il mezzo  di  bonifico  bancario,  anche
esso previsto dalla norma,  ha  a  disposizione  un  termine  ridotto
rispetto  a  quanto  stabilito,  non  quantificabile  da  parte   del
debitore,  creando  ad  esso  incertezza  sull'esatto  rispetto   dei
termini, termine peraltro variabile in base ai meccanismi  telematici
dell'istituto erogante, coincidente, in termini di effetto solutorio,
con l'accredito della somma in favore dell'ente creditore  nel  conto
corrente da esso stabilito;