P.Q.M. Alla luce delle considerazioni di cui sopra e ritenendo la questione non manifestamente infondata si solleva formalmente e preliminarmente al merito del presente giudizio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 202, comma 2, C.d.S. per violazione degli articoli 3 e 24 Costituzione in relazione all'art. 4 comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144/2001. Dispone di sospendere la trattazione del presente fascicolo mandando la Cancelleria competente per la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per gli adempimenti di sua competenza in ordine alla questione oggi sollevata. Si comunichi. Palermo, 29 aprile 2016 Il Giudice di pace: Pellegrino