P.Q.M.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra e ritenendo la
questione non manifestamente infondata si solleva formalmente e
preliminarmente al merito del presente giudizio questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 202, comma 2, C.d.S. per
violazione degli articoli 3 e 24 Costituzione in relazione all'art. 4
comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144/2001.
Dispone di sospendere la trattazione del presente fascicolo
mandando la Cancelleria competente per la trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale per gli adempimenti di sua competenza in
ordine alla questione oggi sollevata.
Si comunichi.
Palermo, 29 aprile 2016
Il Giudice di pace: Pellegrino