P.Q.M. 
 
     Alla luce delle considerazioni  di  cui  sopra  e  ritenendo  la
questione non  manifestamente  infondata  si  solleva  formalmente  e
preliminarmente  al  merito  del  presente  giudizio   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  202,  comma  2,  C.d.S.  per
violazione degli articoli 3 e 24 Costituzione in relazione all'art. 4
comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144/2001. 
    Dispone di  sospendere  la  trattazione  del  presente  fascicolo
mandando la Cancelleria competente per  la  trasmissione  degli  atti
alla Corte costituzionale per gli adempimenti di  sua  competenza  in
ordine alla questione oggi sollevata. 
    Si comunichi. 
    Palermo, 29 aprile 2016 
 
                   Il Giudice di pace: Pellegrino