Per Questi Motivi
Visto l'art. 23, terzo comma, legge 11 marzo 1953 n. 87, solleva
d'ufficio e dichiara rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69, quarto comma
codice penale, come sostituito dall'art. 3 legge 5 dicembre 2005 n.
251, n relazione agli articoli 3, 27, terzo comma e 32 della
Costituzione, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza
della diminuente della seminfermita' di mente prevista dall'art. 89
codice penale sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma codice
penale.
Sospende il giudizio in corso.
Ordina la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.
Dispone che l'ordinanza sia notificata al Presidente del
Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle camere.
Cagliari, 30 giugno 2016
Il Giudice: Ferrarese