Per Questi Motivi 
 
    Visto l'art. 23, terzo comma, legge 11 marzo 1953 n. 87,  solleva
d'ufficio e dichiara rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69,  quarto  comma
codice penale, come sostituito dall'art. 3 legge 5 dicembre  2005  n.
251, n relazione  agli  articoli  3,  27,  terzo  comma  e  32  della
Costituzione, nella parte in cui prevede  il  divieto  di  prevalenza
della diminuente della seminfermita' di mente prevista  dall'art.  89
codice penale sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma  codice
penale. 
    Sospende il giudizio in corso. 
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. 
    Dispone  che  l'ordinanza  sia  notificata  al   Presidente   del
Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle camere. 
 
      Cagliari, 30 giugno 2016 
 
                        Il Giudice: Ferrarese