P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23  e  seguenti  della
legge n. 87/1953; 
    Il tribunale dichiara rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimita' dell'art. 8, secondo comma, della legge  24
novembre 1981, n. 689, come modificato dall'art. 1-sexies della legge
31 gennaio 1986, n. 11, limitatamente  alle  parole  «in  materia  di
previdenza e assistenza obbligatorie»,  in  riferimento  all'art.  3,
primo comma, della Costituzione; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Sospende  il  giudizio  in  corso  fino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale; 
    Manda alla cancelleria: 
    a)  di  notificare  la  presente  ordinanza  al  Presidente   del
Consiglio dei ministri nonche'  di  darne  comunicazione  ai  signori
Presidente della Camera dei deputati e Presidente  del  Senato  della
Repubblica; 
    b) di notificare la presente ordinanza alle  parti  del  presente
giudizio. 
          Cosi' deciso in Genova, li' 9 giugno 2016 
 
                        Il Giudice: Scarzella