P. Q. M.
Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 e seguenti della
legge n. 87/1953;
Il tribunale dichiara rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimita' dell'art. 8, secondo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689, come modificato dall'art. 1-sexies della legge
31 gennaio 1986, n. 11, limitatamente alle parole «in materia di
previdenza e assistenza obbligatorie», in riferimento all'art. 3,
primo comma, della Costituzione;
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale;
Sospende il giudizio in corso fino all'esito del giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale;
Manda alla cancelleria:
a) di notificare la presente ordinanza al Presidente del
Consiglio dei ministri nonche' di darne comunicazione ai signori
Presidente della Camera dei deputati e Presidente del Senato della
Repubblica;
b) di notificare la presente ordinanza alle parti del presente
giudizio.
Cosi' deciso in Genova, li' 9 giugno 2016
Il Giudice: Scarzella