P. Q. M. Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 e seguenti della legge n. 87/1953; Il tribunale dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' dell'art. 8, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dall'art. 1-sexies della legge 31 gennaio 1986, n. 11, limitatamente alle parole «in materia di previdenza e assistenza obbligatorie», in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso fino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale; Manda alla cancelleria: a) di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' di darne comunicazione ai signori Presidente della Camera dei deputati e Presidente del Senato della Repubblica; b) di notificare la presente ordinanza alle parti del presente giudizio. Cosi' deciso in Genova, li' 9 giugno 2016 Il Giudice: Scarzella