P.Q.M. Visti gli articoli 134 Cost. 23 e seg., legge n. 87/1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, nel testo modificato dall'art. 3, comma 52, della legge 15 luglio 2009 n. 94 e dalle successive modifiche: a) nella parte in cui consente l'applicazione dei commi 1 e 2 a reati commessi prima della entrata in vigore della legge 15 luglio 2009 n. 94, con riferimento agli articoli 11 e 117 Cost. ed in relazione all'art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali; b) nella parte in cui prevede la revoca, da parte del Prefetto, della patente di guida in caso di condanna per i reati di cui agli articoli 73 e 74, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90, con riferimento agli articoli 3, 16, 25 e 111 Cost. Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Sospende il procedimento di reclamo sino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale. Manda la cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente dei Consiglio dei ministri, nonche' per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Genova, 16 giugno 2016 Il Presidente: Costanzo Il giudice relatore: Lucca