P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza
Ter);
visti gli articoli 134 Cost., 1 legge Cost. 9 febbraio 1948, n. 1
e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87,
dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 26, commi 2 e 3 del
decreto-legge n. 91/2014, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge n. 116/2014, in relazione agli articoli 3, 11, 41, 77 e
117, comma 1 della Costituzione, nonche' 1, Protocollo Addizionale n.
1 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali e 6, paragrafo 3, Trattato sull'Unione europea
secondo quanto specificato in motivazione;
dispone la sospensione del presente giudizio;
ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale, unitamente alla prova delle previste comunicazioni e
notificazioni;
ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia
notificata alle parti del giudizio e al Presidente del Consiglio dei
ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica.
Cosi' deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 25
giugno 2015, 29 ottobre 2015, con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente;
Mario Alberto di Nezza, consigliere;
Anna Maria Verlengia, consigliere, estensore.
Il Presidente: Daniele
L'estensore: Verlengia