P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 1 della legge n. 1/1948 e 23  della  legge  n.
87/1953, dichiara non manifestamente infondata e  rilevante  ai  fini
del giudizio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6,
commi  1-4-5  della  legge  5  dicembre  2005,  n.  251,  nel   testo
antecedente alle modifiche introdotte dalla legge  n.  172/2012,  per
contrasto con gli articoli 11 e 117, comma 1 della Costituzione nella
parte in cui non esclude dalla sua disciplina i  reati  sessuali  nei
confronti di minori. 
    Sospende il presente giudizio ad ogni effetto di legge  (compresa
la sospensione ai sensi dell'art. 159 del  codice  penale  del  corso
della prescrizione) ed ordina la immediata  trasmissione  degli  atti
alla Corte costituzionale. 
    Dispone che copia della presente ordinanza sia notificata a  cura
della  Cancelleria  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   e
comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera. 
 
        Roma, 21 giugno 2016 
 
                        Il Presidente: Liotta