P. Q. M. 
 
    Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza
Ter); 
    Visti gli articoli 134 Cost., 1 legge Cost. 9 febbraio 1948, n. 1
e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  26,  commi   2   e   3   del
decreto-legge n. 91/2014, convertito  in  legge,  con  modificazioni,
dalla legge n. 116/2014, in relazione agli articoli 3, 11, 41,  77  e
117, comma 1 della Costituzione, nonche' 1, Protocollo addizionale n.
1 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e  delle
liberta' fondamentali e 6, paragrafo 3, Trattato sull'Unione  europea
secondo quanto specificato in motivazione; 
    Dispone la sospensione del presente giudizio; 
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale, unitamente alla prova delle previste comunicazioni  e
notificazioni; 
    Ordina che, a cura della segreteria, la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti del giudizio e al Presidente del Consiglio  dei
ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati  e  del
Senato della Repubblica. 
    Cosi' deciso in Roma nelle camere  di  consiglio  dei  giorni  25
giugno 2015, 29 ottobre 2015, con l'intervento dei magistrati: 
        Giuseppe Daniele, Presidente; 
        Mario Alberto di Nezza, consigliere; 
        Anna Maria Verlengia, consigliere, estensore. 
 
                       Il Presidente: Daniele 
 
 
                                               L'estensore: Verlengia