Ricorso  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  (c.f.  e   p.i.
00390090215), in persona del suo presidente e  legale  rappresentante
pro  tempore,  Arno  Kompatscher,  rappresentata  e   difesa,   tanto
congiuntamente  quanto  disgiuntamente,  in  virtu'   della   procura
speciale rep. n. 24526 del 18 ottobre  2016,  rogata  dal  segretario
generale della giunta provinciale  dott.  Eros  Magnago,  nonche'  in
virtu' della deliberazione della giunta provinciale di autorizzazione
a stare in giudizio n. 1137 del 18 ottobre 2016, dagli avv.ti  Renate
von    Guggenberg    (c.f.    VNG    RNT    57L45     A952K     -pec:
renate.guggenberg@pec.prov.bz.it), Stephan Beikircher (c.f.  BKR  SPH
65 E10  B160H  -  pec:  stephan.beikircher@pec.prov.bz.it),  Cristina
Bernardi    (c.    f.    BRN    CST    64M47     D548L     -     pec:
cristina.bernardi@pec.prov.bz.it) e Laura  Fadanelli  (c.f.  FDN  LRA
65H69 A952U - pec: laura.fadanelli@pec.prov.bz.it), di  Bolzano,  con
indirizzo  di   posta   elettronica   avvocatura@provincia.bz.it   ed
indirizzo       di        posta        elettronica        certificata
anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it  e  n.  fax   0471/412099,   e
dall'avv. Michele Costa (c.f. CST MHL 38 C30  H501R),  di  Roma,  con
indirizzo di posta elettronica  costamicheleavv@tin.it  e  presso  lo
studio di quest'ultimo  in  Roma,  Via  Bassano  del  Grappa  n.  24,
elettivamente domiciliata (pec: michelecosta@ordineavvocatiroma.org e
n. fax 06/3729467); 
    Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in  persona  del
Presidente del Consiglio in carica; 
    Per  la  dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale  degli
articoli 1, comma 1, lettera b); 2, comma 1, lettera c); 3, comma  1,
lettera a); e 4, comma 1, lettere a) e  b);  della  legge  12  agosto
2016, n. 164, recante «Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243;
in materia di equilibrio dei  bilanci  delle  regioni  e  degli  enti
locali». 
 
                                Fatto 
 
    Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 201  del  29  agosto
2016 -e' stata pubblicata la legge 12 agosto 2016, n. 164. 
    Tale legge apporta diverse modifiche alla legge 24 dicembre 2012,
n. 243, recante «Disposizioni  per  l'attuazione  del  principio  del
pareggio di bilancio  ai  sensi  dell'art.  81,  sesto  comma,  della
Costituzione», in materia di equilibrio dei bilanci delle  regioni  e
degli enti locali: 
        a) L'articolo l modifica l'art.  9  (Equilibrio  dei  bilanci
delle regioni e degli enti locali) di detta legge; in particolare: 
    con la lettera a)  del  comma  1  viene  modificato  il  comma  1
dell'art. 9, prevedendo che i  bilanci  delle  regioni,  dei  comuni,
delle province, delle citta' metropolitane e delle province  autonome
di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella
fase di  previsione  che  di  rendiconto,  conseguono  un  saldo  non
negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le  spese
finali; 
    con la lettera b) del comma  1,  ai  fini  dell'applicazione  del
comma 1, nell'art. 9  viene  introdotto  il  comma  1-bis,  il  quale
definisce le entrate finali come quelle ascrivibili ai titoli  1,  2,
3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e le spese finali  come  quelle  ascrivibili  ai
titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio, specificando che per
gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli
obiettivi di finanza  pubblica  e  su  base  triennale,  e'  prevista
l'introduzione del fondo  pluriennale  vincolato,  di  entrata  e  di
spesa, e che a decorrere dall'esercizio 2020, tra  le  entrate  e  le
spese finali e' incluso il fondo pluriennale vincolato di  entrata  e
di spesa, finanziato dalle entrate finali; 
    con la lettera c)  del  comma  l  viene  sostituito  il  comma  2
dell'art. 9, imponendo agli enti destinatari della norma, qualora  in
sede  di  rendiconto  di  gestione  dovessero  registrare  un  valore
negativo  del  saldo,  di  adottare  misure  di  correzione  tali  da
assicurarne il recupero  entro  il  triennio  successivo,  in.  quote
costanti; per gli obblighi in materia di  concorso  al  conseguimento
degli  obiettivi  di  finanza  pubblica   possono   essere   previste
differenti modalita' di recupero; 
    con la lettera d) del comma 1 viene abrogato il comma 3 dell'art.
9, il quale prevedeva che eventuali  saldi  positivi  sono  destinati
all'estinzione del debito maturato dall'ente, oltre  la  facolta'  di
destinare gli stessi anche al finanziamento di spese di investimento; 
    con la lettera e)  del  comma  1  viene  sostituito  il  comma  4
dell'art. 9, prevedendo che con legge dello  Stato  sono  definiti  i
premi e le sanzioni  da  applicare  alle  regioni,  ai  comuni,  alle
province, alle citta'  metropolitane  e  alle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, in attuazione delle  disposizioni  dell'articolo
stesso, nel rispetto dei principi di  proporzionalita'  fra  premi  e
sanzioni, proporzionalita' fra sanzioni e violazioni  e  destinazione
dei proventi delle sanzioni a favore dei premi agli enti del medesimo
comparto che hanno rispettato i propri obiettivi. 
        b) L'art. 2 apporta all'art. 10 (Ricorso all'indebitamento da
parte delle regioni e degli enti locali) della legge n.  243/2012  le
seguenti modifiche: 
    la lettera a) del comma 1 sostituisce il comma 3, prevedendo  che
le operazioni di  indebitamento  di  cui  al  comma  2  dello  stesso
articolo  e  le  operazioni,di  investimento  realizzate   attraverso
l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti
sono effettuate sulla base di  apposite  intese  concluse  in  ambito
regionale che garantiscano, per l'anno di  riferimento,  il  rispetto
del saldo,  del  complesso  degli  enti  territoriali  della  regione
interessata, compresa la medesima regione; 
    la lettera b) del comma 1 sostituisce il comma 4, prevedendo  che
le operazioni  di  indebitamento  e  le  operazioni  di  investimento
realizzate attraverso l'utilizzo  dei  risultati  di  amministrazione
degli esercizi precedenti, non  soddisfatte  da  dette  intese,  sono
effettuate sulla base dei  patti  di  solidarieta'  nazionali,  fermo
restando il rispetto del saldo del complesso degli enti territoriali; 
    la lettera c) del comma 1 sostituisce il comma 5, prevedendo  che
i criteri e le modalita' di attuazione  dell'articolo  in  questione,
ivi incluse le  modalita'  attuative  del  potere  sostitutivo  dello
Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle  regioni  e  delle
province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  sono  disciplinati  con
decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da  adottare
d'intesa con la Conferenza unificata, e che lo schema del decreto  e'
trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle  commissioni
parlamentari competenti per i profili  di  carattere  finanziario  da
esprimersi entro 15 giorni dalla trasmissione,  decorsi  i  quali  il
decreto puo' essere comunque adottato. 
    c) La lettera a) del comma 1 dell'art. 3 sostituisce il  comma  1
dell'art. 11 (Concorso  dello  Stato  al  finanziamento  dei  livelli
essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo
o al verificarsi di eventi eccezionali), prevedendo che lo Stato,  in
ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi
eccezionali, concorre al finanziamento dei livelli  essenziali  delle
prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti  civili
e sociali, secondo modalita' definite con leggi dello  Stato,  mentre
con la lettera b) del medesimo comma vengono abrogati i commi 2  e  3
dell'art. 11. 
    d) L'art. 4 modifica l'art. 12 (Concorso delle  regioni  e  degli
enti locali alla sostenibilita' del debito pubblico); in particolare: 
    la lettera a) del comma l sostituisce il comma l,  prevedendo  il
concorso delle regioni, dei  comuni,  delle  province,  delle  citta'
metropolitane e delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano  ad
assicurare  la  sostenibilita'  del  debito   del   complesso   delle
amministrazioni pubbliche, secondo modalita' definite con legge dello
Stato; 
    la lettera b) del comma 1 sostituisce  il  comma  2,  prevedendo,
invece, che gli stessi enti, tenuto conto  dell'andamento  del  ciclo
economico, concorrono alla riduzione del debito del  complesso  delle
amministrazioni  pubbliche  attraverso  versamenti   al   Fondo   per
l'ammortamento dei titoli di Stato  secondo  modalita'  definite  con
legge dello Stato; 
    la lettera c) del comma l abroga il comma 3 che  disciplinava  la
ripartizione di tale Fondo. 
        e)  Infine,  l'art.  5  modifica  il  comma  7  dell'art.  18
(Funzioni dell'Ufficio), equiparando, ai fini  dell'accesso  ai  dati
raccolti per fini statistici,  l'Ufficio  parlamentare  di  bilancio,
istituito dall'art.  16  della  legge  n.  243/2012  quale  organismo
indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti  di  finanza
pubblica  e  per  la  valutazione  dell'osservanza  delle  regole  di
bilancio, agli enti ed uffici facenti parte  del  Sistema  statistico
nazionale. 
    Ora, sia la legge n. 243/2012 che la  legge  che  qui  si  va  ad
impugnare sono state emanate ai  sensi  dell'art.  81,  sesto  comma,
della  Costituzione,  come  sostituito  dall'art.   1   della   legge
costituzionale 20  aprile  2012,  n.  1,  recante  «Introduzione  del
principio del pareggio di bilancio nella Carta  costituzionale»,  che
demanda a una legge approvata a maggioranza assoluta  dei  componenti
di ciascuna Camera, nel rispetto  dei  principi  definiti  con  legge
costituzionale, l'attuazione del principio del pareggio di bilancio. 
    In particolare, con la predetta legge costituzionale n. 1/2012 e'
stato conferito il valore  di  principi  costituzionali  alle  regole
relative  alla  copertura  finanziaria  delle  leggi   nonche'   alla
sostenibilita' del debito pubblico, in  modo  da  garantire  comunque
l'equilibrio tra le entrate e le spese di bilancio, collocandole  tra
gli strumenti diretti ad assicurare anche il «buon  andamento»  della
pubblica amministrazione. 
    Come appena esposto,  con  tale  legge  costituzionale  e'  stato
innanzitutto  sostituito  l'art.  81  della  Costituzione,   relativo
all'approvazione  del  bilancio  e  del   rendiconto   consuntivo   e
all'eventuale  esercizio  provvisorio  del  bilancio,  innovando   la
disposizione vigente che prevede l'obbligo per ogni legge che non sia
quella di approvazione del bilancio e che importi  nuove  o  maggiori
spese di indicare i mezzi per farvi fronte, introducendo in suo luogo
la disposizione che prevede l'obbligo  per  ogni  legge  che  importi
nuovi o maggiori oneri di provvedere ai mezzi per farvi fronte. 
    L'obbligo di copertura finanziaria delle leggi  e'  stato  quindi
esteso ad ogni legge che importi nuovi o maggiori  oneri  e  comporta
non  soltanto  l'indicazione  delle   risorse   ma   la   contestuale
individuazione di quelle effettivamente disponibili; in altri termini
e' stabilito un generale criterio di invarianza finanziaria. 
    Inoltre, nell'art. 81 della Costituzione, come  sostituito  dalla
predetta legge costituzionale, e' introdotto il nuovo  principio  che
impone di assicurare l'equilibrio tra  le  entrate  e  le  spese  del
bilancio, tenendo conto del ciclo economico,  e  correlativamente  e'
prevista la possibilita' di ricorrere all'indebitamento solamente  in
considerazione degli effetti del ciclo economico e al verificarsi  di
eventi  eccezionali,  comunque  previa  autorizzazione   adottata   a
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti delle Camere. 
    Nel nuovo art. 81 della Costituzione,  infine,  e'  richiesta  la
stessa maggioranza per approvare - nel rispetto dei principi definiti
con la  legge  costituzionale  n.  1/2012  -  un'apposita  legge  che
stabilisca: 
    a) il contenuto della legge di bilancio; 
    b) le  norme  fondamentali  ed  i  criteri  volti  ad  assicurare
l'equilibrio  tra  le  entrate  e  le  spese   dei   bilanci   e   la
sostenibilita'   del   debito   del   complesso    delle    pubbliche
amministrazioni. 
    La riforma costituzionale di cui  alla  legge  costituzionale  n.
1/2012 ha innovato parallelamente anche la norma costituzionale volta
ad    assicurare    il    buon    andamento     e     l'imparzialita'
dell'amministrazione  (art.  97  Cost.),  introducendo  lo  specifico
obbligo per le pubbliche amministrazioni di assicurare,  in  coerenza
con l'ordinamento dell'Unione europea, l'equilibrio dei bilanci e  la
sostenibilita' del debito pubblico. 
    Per gli enti territoriali  dotati  di  autonomia  finanziaria  il
predetto principio e' corrispondentemente declinato nell'ambito della
norma costituzionale che ne disciplina l'autonomia di  entrata  e  di
spesa (art. 119 Cost.). 
    La novita' introdotta riguarda la specificazione che  l'autonomia
finanziaria e' ad essi attribuita nel  rispetto  dell'equilibrio  dei
relativi  bilanci,  e  che  gli  enti  territoriali   concorrono   ad
assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari  derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea; inoltre la  portata  innovativa
concerne anche la necessaria  contestuale  definizione  di  piani  di
ammortamento nonche' il rispetto dell'equilibrio di bilancio  per  il
complesso  degli  enti  di  ciascuna  regione,  ferma   restando   la
possibilita' di ricorrere all'indebitamento solo  per  finanziare  le
spese di investimento. 
    L'art. 5 di tale legge  costituzionale  n.  1/2012  disciplina  i
contenuti peculiari dell'apposita legge prevista dall'art. 81,  sesto
comma,  della  Costituzione  per   il   complesso   delle   pubbliche
amministrazioni, come di seguito individuati: 
    a) le verifiche, preventive  e  consuntive,  sugli  andamenti  di
finanza pubblica; 
    b) l'accertamento delle cause  degli  scostamenti  rispetto  alle
previsioni, distinguendo tra quelli dovuti  all'andamento  del  ciclo
economico,   all'inefficacia   degli   interventi   e   agli   eventi
eccezionali; 
    c) il limite massimo degli scostamenti negativi cumulati  di  cui
alla predetta lettera b) corretti per il ciclo economico rispetto  al
prodotto interno lordo, al superamento del quale occorre  intervenire
con misure di correzione; 
    d) la definizione delle gravi recessioni economiche, delle  crisi
finanziarie e delle gravi calamita' naturali quali eventi eccezionali
(ai sensi dell'articolo 81, secondo  comma,  della  Costituzione)  al
verificarsi dei quali sono consentiti  il  ricorso  all'indebitamento
non limitato a tenere conto degli effetti del ciclo  economico  e  il
superamento del limite massimo di cui alla predetta lettera c)  sulla
base di un piano di rientro; 
    e)  l'introduzione  di  regole  sulla  spesa  che  consentano  di
salvaguardare gli equilibri di bilancio e la riduzione  del  rapporto
tra debito pubblico e prodotto interno lordo nel  lungo  periodo,  in
coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica; 
    f) l'istituzione presso le Camere, nel  rispetto  della  relativa
autonomia costituzionale,  di  un  organismo  indipendente  al  quale
attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti  di  finanza
pubblica e di valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio; 
    g) le modalita' attraverso le quali lo Stato, nelle fasi  avverse
del ciclo economico o al verificarsi degli eventi eccezionali di  cui
sopra (lettera d), anche in deroga all'art. 119  della  Costituzione,
concorre ad assicurare il finanziamento, da parte degli altri livelli
di Governo, dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni
fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali. 
    Lo stesso art. 5 stabilisce altresi' piu' in generale e anche con
riferimento  alle  autonomie  territoriali  che  la  predetta   legge
disciplini: 
    a) il contenuto della legge di bilancio dello Stato; 
    b)  la  facolta'  dei  comuni,  delle  province,   delle   citta'
metropolitane, delle regioni e delle province autonome  di  ricorrere
all'indebitamento, ai  sensi  dell'art.  119,  sesto  comma,  secondo
periodo, della Costituzione, come modificato dall'art. 4 della stessa
legge costituzionale; 
    c) le modalita' attraverso le quali i  comuni,  le  province,  le
citta' metropolitane, le regioni e le  province  autonome  concorrono
alla  sostenibilita'  del  debito  del  complesso   delle   pubbliche
amministrazioni. 
    Inoltre, la  legge  costituzionale  n.  1/2012  attribuisce  alle
Camere la funzione di  controllo  (da  esercitare  con  le  modalita'
stabilite dai rispettivi  regolamenti)  sulla  finanza  pubblica  con
particolare riferimento all'equilibrio tra entrate  e  spese  nonche'
alla  qualita'  e   all'efficacia   della   spesa   delle   pubbliche
amministrazioni;  appare  correlata   alla   predetta   funzione   di
controllo,  la  prevista  istituzione  di   un   apposito   organismo
indipendente presso le Camere. 
    La legge che  ha  attuato  il  sesto  comma  dell'art.  81  della
Costituzione e' la legge 24 dicembre 2012, n. 243, come espressamente
dichiarato all'art.  1  della  medesima,  ora  modificata  dalla  qui
impugnata legge n. 164/2016 e che,  per  le  autonomie  territoriali,
interessa la disciplina in materia di equilibrio  dei  bilanci  e  di
concorso alla sostenibilita' del debito pubblico da parte di  regioni
ed enti locali (contenuta nel Capo IV della legge n. 243/2012). 
    Sennonche', diverse disposizioni di tale ultima legge  presentano
profili di contrasto con  la  disciplina  statutaria  in  materia  di
equilibrio dei bilanci e di concorso alla sostenibilita'  del  debito
pubblico da parte della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e  delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, oltre a  ledere  specifiche
competenze della Provincia autonoma di Bolzano, finendo a  comprimere
fortemente l'autonomia, anche finanziaria, concessa  alla  stessa  in
forza dello Statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione
nonche' con le leggi costituzionali 18  ottobre  2001,  n.  3,  e  20
aprile 2012, n. l, oltre a contrastare con i  principi  di  cui  agli
articoli 3, 81, 97, 117, commi terzo, quinto e sesto, 119 e 120 della
Costituzione, nonche' con il  principio  pattizio/consensualistico  e
quello della leale collaborazione. 
    Quindi la Provincia autonoma di Bolzano impugna tali disposizioni
per i seguenti motivi di 
 
                               Diritto 
 
    Illegittimita' costituzionale degli articoli 1, comma 1,  lettera
b); 2, comma 1, lettera c); 3, comma 1, lettera a);  e  4,  comma  1,
lettere a) e  b);  della  legge  12  agosto  2016,  n.  164,  recante
«Modifiche alla legge  24  dicembre  2012,  n.  243,  in  materia  di
equilibrio dei bilanci  delle  regioni  e  degli  enti  locali»,  per
violazione degli articoli 8, 9, 16, 54 n. 2 e n. 5, 79, 80,  81,  83,
84, 103,  104,  107  dello  Statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto
Adige/Südtirol  (d.P.R.  31  agosto  1972,  n.  670),  nonche'  delle
correlative norme di attuazione; del titolo VI del medesimo  Statuto;
degli articoli  117,  commi  terzo,  quinto  e  sesto,  e  119  della
Costituzione,  in  combinato  disposto  con  l'art.  10  della  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; degli articoli 3, 81, 97 e  120
della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10  della  legge
costituzionale n. 3  del  2001,  dell'art.  136  della  Costituzione;
dell'art. 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012,  n.  1;  delle
norme di attuazione allo Statuto  di  autonomia  di  cui  al  decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 266, in particolare articoli 2, 3 e  4;
al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, in particolare articoli
16, 17 e 18; al decreto Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n.
473, in particolare art.  2,  nonche'  al  decreto  Presidente  della
Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, art. 8; del principio  di  leale
collaborazione e del principio  consensualistico/pattizio,  anche  in
relazione all'art. 120 della Costituzione, agli articoli  104  e  107
dello Statuto speciale di autonomia  e  all'art.  27  della  legge  5
maggio 2009, n. 42, tenuto anche conto dell'Accordo  del  15  ottobre
2014, stipulato ai sensi dell'art.  104  dello  Statuto  speciale  di
autonomia e recepito con legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
    Prima  di  analizzare  nel  dettaglio  le  singole   disposizioni
impugnate,  va  esposto  il  quadro  normativo  delle  prerogative  e
competenze della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  che  si  assumono
violate dalle disposizioni qui impugnate. 
    Con il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, e' stato approvato il testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo Statuto speciale di autonomia  per  il  Trentino  Alto
Adige/Südtirol. 
    Le materie in cui le Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano
hanno competenza legislativa propria sono elencate negli articoli 8 e
9  e  in  tali  materie  esercitano  anche  le  correlative  potesta'
amministrative (art. 16). 
    Inoltre, ai sensi dell'art. 54 nn.  2)  e  5)  dello  Statuto  di
autonomia  spetta  alla  Giunta  provinciale  la  deliberazione   dei
regolamenti sulle materie che, secondo  l'ordinamento  vigente,  sono
devolute  alla  potesta'  regolamentare  delle  Province  nonche'  la
vigilanza  e  la  tutela  sulle   amministrazioni   comunali,   sulle
istituzioni pubbliche di assistenza e  beneficenza,  sui  consorzi  e
sugli  altri  enti  o  istituti  locali,  compresa  la  facolta'   di
sospensione e scioglimento  dei  loro  organi  in  base  alla  legge,
nonche'  la  nomina  di  commissari  in  tali  casi   e   quando   le
amministrazioni non sono in grado per qualsiasi motivo di funzionare. 
    Tale sistema normativo ed organizzativo, fondato sullo Statuto di
autonomia,  continua  ad  operare   nonostante   la   riforma   della
Costituzione del 2001, dato che la suddetta riforma non restringe  la
sfera di autonomia gia' spettante alle Province autonome per Statuto. 
    Infatti, l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3, dispone che le disposizioni in essa contenute si  applicano  anche
alle regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e
di Bolzano per le sole parti in cui prevedono forme di autonomia piu'
ampie rispetto a quelle ad esse gia' attribuite. 
    In forza del Titolo VI dello Statuto di autonomia,  la  Provincia
autonoma di Bolzano  gode  anche  di  una  particolare  autonomia  in
materia  finanziaria,  sistema  rafforzato  dalla  previsione  di  un
meccanismo peculiare per la modificazione delle  disposizioni  recate
dal medesimo Titolo VI,  che  ammette  l'intervento  del  legislatore
statale con legge ordinaria solo in presenza di una preventiva intesa
con la regione e le province autonome, in applicazione dell'art.  104
del medesimo Statuto. 
    Con l'Accordo  di  Milano  del  2009,  la  Regione  Trentino-Alto
Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano  hanno
concordato con il Governo la modificazione del Titolo VI, secondo  la
procedura rinforzata (art. 104 St.). 
    La predetta intesa ha, quindi, portato,  ai  sensi  dell'art.  2,
commi da 106 a 126, della legge  23  dicembre  2009,  n.  191  (legge
finanziaria 2009), ad un nuovo sistema di relazioni  finanziarie  con
lo Stato, anche in  attuazione  del  processo  di  riforma  in  senso
federalista contenuto nella legge 5 maggio 2009,  n.  42  (Delega  al
Governo in materia di federalismo fiscale,  in  attuazione  dell'art.
119 della Costituzione). Il comma 106 ricorda  espressamente  che  le
disposizioni recate dai commi da 107 a 125 sono approvate ai sensi  e
per gli effetti del predetto art. 104 dello Statuto. 
    Successivamente e' intervenuto  l'accordo  del  15  ottobre  2014
(c.d.  «Patto  di  Garanzia»),  sempre  tra  lo  Stato,  la   Regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano, il quale ha portato ad ulteriori  modifiche  del  Titolo  VI
dello Statuto di autonomia, sempre secondo  la  procedura  rinforzata
prevista dall'art. 104. 
    Tale ultima intesa, recepita con legge 23 dicembre 2014,  n.  190
(legge di stabilita' 2015), ha, quindi, ulteriormente  rinnovato,  ai
sensi dell'art. 1, commi da  407  a  413,  della  medesima  legge  il
sistema di relazioni finanziarie con lo Stato. Anche il comma 406  di
tale legge ricorda espressamente che le disposizioni recate dai commi
da 407 a 413 sono approvate ai sensi e per gli effetti  del  predetto
art. 104, per cui vanno rispettati i predetti parametri  statutari  e
le relative norme interposte. 
    In merito codesta ecc.ma Corte, con la sentenza  n.  28/2016,  ha
confermato  che  le  province  autonome  godono  di  una  particolare
autonomia in materia finanziaria, caratterizzata (e rafforzata) da un
meccanismo peculiare di  modificazione  delle  relative  disposizioni
statutarie, che ammette  l'intervento  del  legislatore  statale  con
legge ordinaria solo in presenza di  una  preventiva  intesa  con  la
regione e le province autonome. 
    Il quadro statutario in materia finanziaria si caratterizza,  tra
l'altro, per la previsione  espressa  di  una  disposizione  volta  a
disciplinare il concorso della regione e delle province  autonome  al
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione  e
di solidarieta' e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi
derivanti, nonche' all'osservanza dei vincoli economici e  finanziari
derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. 
    E' previsto espressamente che nei confronti della regione e delle
province e degli enti appartenenti al sistema territoriale  regionale
integrato non sono applicabili  disposizioni  statali  che  prevedono
obblighi,  oneri,  accantonamenti,  riserve  all'erario  o   concorsi
comunque  denominati,  ivi  inclusi  quelli  afferenti  il  patto  di
stabilita' interno, diversi da quelli previsti dal  Titolo  VI  dello
Statuto di autonomia e che sono la regione e le province  autonome  a
provvedere, per se' e per gli enti del sistema territoriale regionale
integrato di rispettiva competenza, alle finalita'  di  coordinamento
della  finanza  pubblica   contenute   in   specifiche   disposizioni
legislative dello Stato, adeguando, ai sensi dell'art. 2 del  decreto
legislativo 16  marzo  1992,  n.  266,  la  propria  legislazione  ai
principi costituenti limiti ai sensi degli  articoli  4  o  5,  nelle
materie  individuate  dallo  Statuto,  adottando,   conseguentemente,
autonome misure di  razionalizzazione  e  contenimento  della  spesa,
anche  orientate  alla  riduzione  del  debito  pubblico,  idonee  ad
assicurare il rispetto delle dinamiche della  spesa  aggregata  delle
amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in  coerenza  con
l'ordinamento dell'Unione europea, per cui non si applicano le misure
adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante  territorio
nazionale. 
    In particolare, l'art. 79 dello Statuto definisce i termini e  le
modalita' del concorso al conseguimento degli  obiettivi  di  finanza
pubblica, di perequazione  e  di  solidarieta'  e  all'esercizio  dei
diritti e dei doveri dagli stessi derivanti,  nonche'  all'osservanza
dei  vincoli  economici  e  finanziari   derivanti   dall'ordinamento
dell'Unione  europea  mediante  il  sistema  territoriale   regionale
integrato, costituito dalla regione,  dalle  province  e  dagli  enti
locali, dai propri enti e organismi strumentali pubblici e privati  e
da  quelli  degli  enti  locali,  dalle  aziende   sanitarie,   dalle
universita', incluse quelle non statali di  cui  all'art.  17,  comma
120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura e dagli altri enti od  organismi
a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in  via
ordinaria, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi
della legge 24 dicembre 2012, n. 243, con la  precisazione  che  tali
misure possono essere  modificate  esclusivamente  con  la  procedura
prevista dall'art. 104 dello stesso Statuto  e  che  fino  alla  loro
eventuale modificazione costituiscono il concorso agli  obiettivi  di
finanza pubblica (comma 2). 
    Fermo restando il coordinamento della finanza pubblica  da  parte
dello Stato ai sensi dell'art. 117 della  Costituzione,  il  comma  3
stabilisce che sono le province a provvedere al  coordinamento  della
finanza pubblica provinciale,  nei  confronti  degli  enti  del  loro
territorio  facenti  parte   del   sistema   territoriale   regionale
integrato, che, al fine di conseguire gli  obiettivi  in  termini  di
saldo netto da finanziare  previsti  in  capo  alla  regione  e  alle
province  ai  sensi  dello  stesso  articolo,  spetta  alle  province
definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli stessi enti di
rispettiva  competenza,  che  sono  le  province   a   vigilare   sul
raggiungimento degli obiettivi di finanza  pubblica  da  parte  degli
stessi e che, ai soli fini del  monitoraggio  dei  saldi  di  finanza
pubblica, le stesse comunicano al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze gli obiettivi fissati e i risultati conseguiti. 
    Al comma 4-bis e', inoltre, previsto che per ciascuno degli  anni
dal 2018 al 2022,  il  contributo  della  regione  e  delle  province
autonome  alla  finanza  pubblica  in  termini  di  saldo  netto   da
finanziare, riferito al sistema territoriale regionale integrato,  e'
pari a 905,315 milioni di euro complessivi, dei quali 15,091  milioni
di euro sono posti in capo alla Regione. Il contributo delle Province
autonome, ferma restando l'imputazione a ciascuna di esse del maggior
gettito  derivante  dall'attuazione  dell'art.  13,  comma  17,   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214, e dell'art. 1, commi 521 e 712,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' ripartito  tra  le  province
stesse sulla base  dell'incidenza  del  prodotto  interno  lordo  del
territorio  di  ciascuna  provincia  sul   prodotto   interno   lordo
regionale. Inoltre, le  province  e  la  regione  possono  concordare
l'attribuzione alla regione di una quota del contributo. 
    Il comma 4-quater prevede che  a  decorrere  dall'anno  2016,  la
regione e le  province  conseguono  il  pareggio  del  bilancio  come
definito dall'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n.  243.  Per  gli
anni 2016 e 2017 la regione e le province accantonano in  termini  di
cassa e in termini di competenza un importo definito d'intesa con  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  tale  da  garantire   la
neutralita' finanziaria per i saldi di finanza pubblica. A  decorrere
dall'anno 2018 ai predetti enti ad  autonomia  differenziata  non  si
applicano il saldo programmatico di cui  al  comma  455  dell'art.  1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le disposizioni in materia di
patto di stabilita' interno in contrasto con il pareggio di  bilancio
di cui al primo periodo dello stesso presente comma. 
    Infine, il comma 4-sexies prevede che a decorrere dall'anno 2015,
il contributo  in  termini  di  saldo  netto  da  finanziare  di  cui
all'Accordo del 15 ottobre 2014 tra  il  Governo,  la  regione  e  le
province e' versato all'erario con  imputazione  sul  capitolo  3465,
art. 1, capo X, del bilancio  dello  Stato  entro  il  30  aprile  di
ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio
dello Stato entro il 30 aprile e della relativa  comunicazione  entro
il 30 maggio al Ministero dell'economia e delle finanze, quest'ultimo
e' autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle
somme  a  qualsiasi  titolo  spettanti  alla  regione  e  a  ciascuna
provincia relativamente alla propria quota di contributo, avvalendosi
anche dell'Agenzia delle entrate  per  le  somme  introitate  per  il
tramite della Struttura di gestione. 
    L'art. 80, comma 1, dello Statuto, da ultimo sostituito dall'art.
1, comma 518,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147  (legge  di
stabilita' 2014), attribuisce  alle  province  autonome  la  potesta'
legislativa primaria  in  materia  di  finanza  locale,  potesta'  da
esercitarsi nel rispetto dell'art.  4  dello  stesso  Statuto  e  dei
vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. 
    L'art. 81, comma 2, dello Statuto prevede inoltre che, allo scopo
di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento  delle  finalita'
ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle  leggi,  le  province
autonome corrispondono ai comuni stessi idonei  mezzi  finanziari  da
concordare  tra  il  presidente  della  relativa  provincia  ed   una
rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni. 
    Inoltre, l'art. 83 dello  Statuto  prevede  che  la  regione,  le
province ed i  comuni  hanno  un  proprio  bilancio  per  l'esercizio
finanziario e che la  regione  e  le  province  adeguano  la  propria
normativa alla legislazione dello Stato in materia di  armonizzazione
dei bilanci pubblici. E nella normativa di attuazione statutaria alle
province autonome e' attribuita  la  potesta'  di  emanare  norme  in
materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del  patrimonio
e di contratti delle medesime e degli enti da esse  dipendenti  (art.
16 decreto legislativo 16  marzo  1992,  n.  268,  recante  norme  di
attuazione in materia di finanza regionale e provinciale). 
    Dette   norme   di   attuazione   contengono   anche   specifiche
disposizioni per quanto attiene l'attribuzione  e  l'esercizio  delle
funzioni in  materia  di  finanza  locale  da  parte  delle  province
autonome (articoli 17, 18, e 19). 
    L'art. 84 dello Statuto detta poi speciali norme sulle  leggi  di
approvazione del bilancio e del rendiconto finanziario. 
    Inoltre, il regime dei rapporti finanziari tra Stato e  autonomie
speciali e' dominato dal principio dell'accordo e  dal  principio  di
consensualita' (cfr. Corte costituzionale, sentenze  n.  82/2007,  n.
353/2004, n. 39/1984, n. 98/2000), definito, per quanto  riguarda  la
Regione Trentino-Alto  Adige/Südtirol  e  le  Provincia  autonoma  di
Trento e di Bolzano, dagli articoli 103, 104 e 107 dello  Statuto  di
autonomia. 
    In particolare, per  la  vicina  Provincia  autonoma  di  Trento,
codesta ecc.ma Corte ha ribadito il principio consensuale che  regola
i rapporti finanziari tra lo Stato, la  regione  e  le  due  province
autonome con la sentenza n. 133/2010. E un tanto e' stato  confermato
dalla recentissima sentenza  n.  28/2016  di  codesta  ecc.ma  Corte,
pronunciata  nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  di  una
disposizione della legge di stabilita' 2014, promosso dalla Provincia
autonoma di Bolzano. 
    Peraltro, nelle materie attribuite alla competenza delle Province
autonome l'art.  2  del  decreto  legislativo  n.  266/1992,  decreto
attuativo dello Statuto  di  autonomia,  deputato  a  disciplinare  i
rapporti  tra  atti  legislativi  statali   e   leggi   regionali   e
provinciali,   nonche'   la   potesta'   statale   di   indirizzo   e
coordinamento, prevede che la legislazione  regionale  e  provinciale
deve essere adeguata  unicamente  ai  principi  e  norme  costituenti
limiti indicati dagli articoli 4 e 5 dello  Statuto  di  autonomia  e
recati da atto legislativo dello Stato entro i  sei  mesi  successivi
alla pubblicazione dell'atto medesimo nella Gazzetta Ufficiale o  nel
piu' ampio termine da esso stabilito  e  che  nel  frattempo  restano
applicabili  le  disposizioni  legislative  regionali  e  provinciali
preesistenti. 
    L'art. 3 dello stesso decreto legislativo n. 266/1992 prevede che
gli atti di indirizzo e coordinamento emanati dal Governo nei  limiti
e nei modi previsti dalla legge hanno efficacia anche nel  territorio
regionale o provinciale, solo se e per quanto lo Statuto di autonomia
e  le  relative  norme  di  attuazione  non   prescrivono   specifici
procedimenti per il coordinamento  tra  funzioni  e  interessi  dello
Stato e delle province autonome, e, comunque, che tali atti vincolano
le  province  autonome  solo  al  conseguimento  degli  obiettivi   o
risultati in essi stabiliti. A  riguardo  il  comma  3  dello  stesso
articolo prevede in particolare che la regione o le Province autonome
di Trento e di Bolzano,  secondo  le  rispettive  competenze,  devono
essere  consultate,  a  cura  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
ministri, su ciascun atto amministrativo di indirizzo e coordinamento
per quanto attiene alla compatibilita' di  esso  con  lo  Statuto  di
autonomia e con le relative norme di attuazione. 
    Stabilisce, infine, l'art. 4 del decreto legislativo n.  266/1992
che   gli   organi   statali   non   possono   esercitare    funzioni
amministrative, anche di vigilanza, al di fuori  di  quelle  ad  essi
attribuite  dallo  Statuto  speciale  e  dalle  norme  di  attuazione
statutaria. 
    Delineato cosi' il quadro delle particolari  prerogative  di  cui
gode la Provincia autonoma di Bolzano  e  delle  competenze  ad  essa
attribuite, in merito alle singole disposizioni lesive  delle  stesse
si precisa quanto segue: 
a) illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma  1,  lettera  b),
della legge 12 agosto 2016, n. 164. 
    Come gia' esposto, la lettera b) del comma 1  dell'art.  1  della
legge n. 164/2016 introduce nell'art. 9 (Equilibrio dei bilanci delle
regioni e degli enti locali) della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il
comma 1-bis. 
    Tale  norma,  nell'ambito  delle  disposizioni  che   definiscono
l'equilibrio  dei  bilanci,  ai  fini  dell'applicazione  del   nuovo
obiettivo di saldo non negativo in termini di competenza,  identifica
le entrate finali come quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3,  4  e  5
dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo  23  giugno
2011, n. 118, e le spese finali come quelle ascrivibili ai titoli  1,
2 e 3 del medesimo schema di bilancio; inoltre prevede per  gli  anni
2017-2019, l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata
e di  spesa  con  la  legge  di  bilancio,  compatibilmente  con  gli
obiettivi di  finanza  pubblica  e  su  base  triennale,  nonche',  a
decorrere dall'esercizio 2020,  l'inclusione  del  fondo  pluriennale
vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali, tra
le entrate e le spese finali. 
    Con riferimento al  fondo  pluriennale  vincolato,  la  legge  di
stabilita' 2016 (legge 28 dicembre  2015,  n.  208)  ha  previsto  la
considerazione del fondo pluriennale vincolato limitatamente all'anno
2016 (secondo periodo del comma 711  dell'art.  1),  con  conseguente
esclusione per gli anni successivi. 
    La nuova norma consente invece anche per  il  triennio  2017-2019
l'inclusione del fondo pluriennale vincolato, subordinandone tuttavia
la possibilita' alle previsioni della legge di bilancio ed  alla  sua
compatibilita' con gli obiettivi di finanza pubblica. 
    La nuova  formulazione  non  e'  risolutiva  della  questione  di
legittimita' costituzionale sollevata da questa Provincia avverso  il
predetto comma 711 dell'art.  1,  della  legge  di  stabilita'  2016,
pendente innanzi a codesta ecc.ma Corte costituzionale  sub  R.R.  n.
10/2016,  in  quanto  tale  norma  limita  al  solo  anno   2016   la
considerazione nelle entrate e  nelle  spese  finali  in  termini  di
competenza del fondo pluriennale vincolato. 
    Infatti, la legge di stabilita'  2016  stabilisce  la  cessazione
dell'applicazione  delle  norme   dell'ordinamento   concernenti   la
disciplina del patto  di  stabilita'  interno  degli  enti  locali  a
decorrere  dall'anno  2016  e  innova  sostanzialmente  l'ordinamento
introducendo  un  obiettivo  di  saldo  non  negativo  per  gli  enti
territoriali (commi da 707 a 734). 
    Nei confronti degli enti di cui al  comma  1  dell'art.  9  della
legge n. 243/2012, che comprendono le regioni, le  province  autonome
ed i comuni, la normativa dispone, ai fini della  tutela  dell'unita'
economica della Repubblica, che essi  concorrono  alla  realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto  delle  disposizioni
di  cui  ai  commi  da  707  a  734  della  legge  n.  208/2015,  che
costituiscono principi fondamentali di  coordinamento  della  finanza
pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma,  e  119,  secondo
comma, della Costituzione. In particolare, nei confronti dei predetti
enti prevede che essi devono conseguire un  saldo  non  negativo,  in
termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali  (come
eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732 della
stessa legge di stabilita') (commi 709 e 710). 
    Ai fini dell'applicazione della norma che introduce l'obbligo  di
conseguire un saldo non negativo (comma 710), e'  stabilito  che  «le
entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello
schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23  giugno  2011,
n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e  3
del medesimo schema di bilancio» e che, «limitatamente all'anno 2016,
nelle entrate e nelle  spese  finali  in  termini  di  competenza  e'
considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al
netto della quota riveniente dal  ricorso  all'indebitamento»  (comma
711). 
    Sul piano tecnico  contabile  (Conferenza  delle  Regioni  del  3
febbraio 2016), viene evidenziato come l'applicazione della  predetta
norma, limitata al 2016,  comporti  che,  dal  2017,  tali  poste  di
entrata e di  spesa  non  possano  essere  considerate  ai  fini  del
rispetto dell'equilibrio di bilancio. 
    In particolare si osserva che il fondo pluriennale vincolato,  in
relazione  alla  nuova  disciplina  sull'armonizzazione  dei  sistemi
contabili (decreto legislativo n. 118/2011), rappresenta lo strumento
per  re-imputare  su  esercizi  successivi  spese   gia'   impegnate,
relativamente  alle  quali  sussiste  un'obbligazione  giuridicamente
perfezionata, ma che giungeranno a scadenza negli esercizi sui  quali
vengono re-imputate. 
    Trattandosi di spese gia' impegnate sull'esercizio in corso o  su
esercizi precedenti, le stesse risultano finanziariamente coperte con
entrate dell'esercizio in cui sono state impegnate. 
    Proprio per questo, l'operazione di  re-imputazione  delle  spese
determina la costituzione di un fondo pluriennale tra le entrate  del
bilancio (alimentato con le risorse degli armi  in  cui  erano  state
impegnate le spese) che serve per finanziare le spese negli  anni  in
cui le stesse vengono re-imputate. 
    La quota del «fondo pluriennale vincolato di  entrata»,  che  non
serve a coprire spese re-imputate nell'esercizio, ma serve per  spese
re-imputate negli esercizi successivi, e' accantonata  in  un  «fondo
pluriennale vincolato di spesa». 
    Conseguentemente, il fatto che, dal 2017, ai fini degli equilibri
di finanza pubblica gli enti territoriali non possano considerare tra
le entrate il saldo tra il «fondo pluriennale vincolato di entrata» e
il «fondo pluriennale vincolato di spesa», implica che  l'ente  debba
trovare  copertura  con  risorse  nuove  di  competenza  alle   spese
re-imputate  sul  medesimo  esercizio,  restando  inutilizzabili   le
risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato. 
    Sempre in sede tecnica (Conferenza delle Regioni) e' stato  anche
osservato  che  le  risorse  del  fondo  pluriennale  vincolato   non
rappresentano un «avanzo di amministrazione» non utilizzabile ai fini
degli equilibri  di  bilancio  di  cui  all'art.  9  della  legge  n.
243/2012, in quanto non si tratta di risorse non utilizzate derivanti
da economie di spesa o da maggiori accertamenti di entrata. 
    Si tratta di risorse utilizzate per coprire spese  per  le  quali
sussiste   in   capo    all'ente    un'obbligazione    giuridicamente
perfezionata, che giungera' a scadenza in un esercizio successivo. 
    Cio' implica che l'applicazione di una specifica regola contabile
prevista  dal  decreto  legislativo  n.  118/2011,  va  ad   incidere
significativamente    sull'autonomia    finanziaria    degli     enti
territoriali. 
    L'applicazione  della  regola  in  esame  determina,  per  talune
realta' territoriali, tra le  quali  questa  Provincia  autonoma,  un
rilevante impatto in termini di investimenti realizzabili, in  quanto
rende necessario rifinanziare con nuove risorse investimenti che gia'
dispongono della relativa copertura. 
    Con esplicito riferimento alle Province  autonome,  la  legge  di
stabilita' 2016 disciplina le conseguenze del  mancato  conseguimento
del «saldo non negativo» da parte dei comuni, nell'ambito della norma
dettata in generale per le regioni a statuto  ordinario  e  gli  enti
locali delle medesime, introducendo una disciplina specifica  per  le
Autonomie speciali (Regione siciliana e Regione Sardegna) nonche' per
quelle che hanno competenza in materia  di  finanza  locale  (Regione
Valle d'Aosta, Regione Friuli-Venezia Giulia e Province  autonome)  e
disponendo  cosi  che  le  province   autonome   devono   ridurre   i
trasferimenti correnti ai comuni del rispettivo  territorio  che  non
hanno conseguito l'obiettivo  di  «saldo  non  negativo»,  in  misura
corrispondente allo scostamento registrato (comma  723,  lettera  a),
terzo periodo). 
    In parallelo, con specifico riferimento alle autonomie  speciali,
e' previsto che per gli anni 2016 e 2017 non si applica la disciplina
sopra descritta relativa alle conseguenze del  mancato  conseguimento
del saldo (comma 723) e continua a trovare applicazione la disciplina
previgente del patto di stabilita' interno (recata dai  commi  454  e
seguenti dell'articolo l della legge 24 dicembre 2012, n. 228),  come
attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato (comma 734). 
    Ugualmente, nell'ambito della norma relativa alla facolta'  delle
regioni di autorizzare gli  enti  locali  del  proprio  territorio  a
peggiorare il rispettivo saldo, la  legge  di  stabilita'  2016,  con
disposizione direttamente precettiva per le  province  autonome,  per
gli anni 2016 e 2017 dispone che esse operino la compensazione  -  in
modo da garantire  l'obiettivo  complessivo  a  livello  regionale  -
mediante il contestuale miglioramento, di pari importo,  del  proprio
saldo programmatico riguardante il patto di stabilita' interno (comma
728, secondo periodo). 
    Al fine di consentire l'operativita' di  tale  disposizione,  con
norma espressamente riferita  anche  alle  province  autonome,  viene
stabilito che anche le province autonome devono definire  criteri  di
virtuosita'  e  modalita'  operative  per  i  comuni  del  rispettivo
territorio e che i predetti comuni devono  comunicare  alle  medesime
(entro il 15 aprile ed entro il 15 settembre) gli spazi finanziari di
cui  necessitano  per  effettuare  esclusivamente  impegni  in  conto
capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti  a  cedere  in
conseguenza delle predette comunicazioni. 
    Si prevede, inoltre, che le province autonome  (entro  i  termini
perentori del 30 aprile e del 30  settembre)  comunichino  ai  comuni
interessati  i  saldi  obiettivo   rideterminati   e   al   Ministero
dell'economia e delle finanze, con riferimento  a  ciascun  comune  e
alla stessa provincia autonoma, gli elementi  informativi  occorrenti
per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza
pubblica  anche  con  riferimento  alla   modifica   migliorativa   o
peggiorativa del saldo prevista  per  i  comuni  che  rispettivamente
cedono o acquisiscono spazi finanziari secondo  quanto  disposto  dal
comma 731 (commi 730 e 731). 
    La disciplina introdotta dalla legge di stabilita'  2016  prevede
altresi' che, per  la  quota  di  spazi  finanziari  non  soddisfatta
tramite il meccanismo di cui al predetto comma 728, gli  enti  locali
che  prevedono  di   conseguire,   nell'anno   di   riferimento,   un
differenziale negativo rispetto all'obiettivo di «saldo non negativo»
possono richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze  (entro
termine perentorio del 15 giugno) spazi  finanziari  per  impegni  di
spesa in conto capitale e che, corrispondentemente, gli  enti  locali
che  prevedono  di  conseguire  un  differenziale  positivo   possono
comunicare al medesimo Ministero  (entro  il  medesimo  termine)  gli
spazi  che  intendono  cedere  nell'esercizio  in  corso.  La   norma
attribuisce al predetto Ministero la funzione di aggiornare (entro il
10 luglio) gli obiettivi degli enti interessati dalla acquisizione  e
cessione degli spazi finanziari, con riferimento all'anno in corso  e
al biennio successivo (comma 732). 
    Nei confronti degli enti di cui al  comma  1  dell'art.  9  della
legge n. 243/2012 e' altresi' introdotto l'obbligo di trasmettere  al
Ministero dell'economia e delle finanze le  informazioni  riguardanti
le risultanze del saldo (di cui al comma 710),  per  il  monitoraggio
degli adempimenti in esame (commi da 707 a 734) e per  l'acquisizione
di elementi informativi utili per la finanza  pubblica,  al  fine  di
consentire al predetto  Ministero  di  proporre  adeguate  misure  di
contenimento della  spesa,  sentite  le  Conferenze  Stato-regioni  e
Stato-citta', qualora risultino andamenti di  spesa  degli  enti  non
coerenti con gli impegni  finanziari  assunti  con  l'Unione  europea
(comma 719 e 733). 
    Il  complesso  delle  norme  della  legge  di   stabilita'   2016
interferisce in modo evidente con l'assetto dei  rapporti  finanziari
intercorrenti tra le Province autonome  e  lo  Stato,  che  comprende
anche  la  finanza  dei  Comuni  dei   rispettivi   territori,   come
disciplinato nello Statuto di autonomia, anche a seguito del Patto di
Garanzia sopra citato e delle  conseguenti  modificazioni  statutarie
intervenute, che richiedono una loro valutazione rispetto ai predetti
parametri statutari. 
    Il legislatore statale qualifica le disposizioni dei commi da 707
a 734 come «principi  fondamentali  di  coordinamento  della  finanza
pubblica», ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della  Costituzione»,
intendendo  con  cio'  determinare   l'applicazione   diretta   delle
disposizioni recate dalla normativa statale, in  quanto  l'emanazione
dei predetti principi nella materia e'  riservata  alla  legislazione
dello Stato. 
    Le stesse  disposizioni  sono  dichiaratamente  finalizzate  alla
tutela dell'unita' economica della Repubblica e tale enunciazione  di
principio pare richiamare implicitamente anche  l'art.  120,  secondo
comma,  della  Costituzione,  che  legittima   l'intervento   statale
nell'esercizio del potere sostitutivo quando lo richieda  la  «tutela
dell'unita' economica». 
    Le disposizioni della legge di stabilita'  2016  impugnate  hanno
contenuto immediatamente precettivo, di diretta  applicazione,  e  in
parte  non  sono  compatibili  con  l'ordinamento  statutario   delle
Province autonome, per cui risultano  incoerenti,  per  non  dire  in
contrasto,  con  la  formula  di  salvaguardia   secondo   cui   sono
applicabili «compatibilmente», vanificandola, in quanto  nelle  parti
in cui sono dettate espressamente per le  province  autonome  nonche'
per gli enti locali (Comuni) del rispettivo territorio  non  lasciano
spazio  all'interpretazione  e  nelle  parti  in  cui  sono   dettate
indirettamente per le province autonome e per  gli  enti  locali  del
relativo territorio,  mediante  rinvio  all'art.  9  della  legge  n.
243/2012,   senza   escluderli   espressamente,   potrebbero   essere
applicabili. 
    Dette norme non sono compatibili con le previsioni statutarie che
attribuiscono  alle  province  autonome   la   potesta'   legislativa
esclusiva, e la corrispondente potesta' amministrativa, in materia di
finanza locale - che, in quanto  tale,  e'  soggetta  al  limite  dei
principi costituenti «norme di riforma  economico-sociale»  e  non  a
quello dei principi delle materie di competenza concorrente - nonche'
con la funzione attribuita  alle  medesime  dal  coordinamento  della
finanza  pubblica  provinciale,  che  comprende  la  finanza   locale
(articoli 80, come da ultimo modificato dal  comma  518  dell'art.  1
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvato  ai  sensi  dell'art.
104 St., a norma del comma 520 della stessa legge, 81, 16  e  79,  in
particolare, commi 3 e 4, St.; articoli 17 e 18  decreto  legislativo
n. 268/1992). 
    Sono queste le motivazioni che avevano reso necessario  impugnare
la norma generale di cui al comma 709  dell'art.  1  della  legge  di
stabilita'  2016  che  prescrive  anche  alle  province  autonome  il
rispetto di tutte le disposizioni contenute nei commi da  707  a  734
della stessa legge, anziche' solamente dei  principi  desumibili  dai
predetti commi, e le disposizioni che  si  riferiscono  espressamente
alle province autonome (comma 723, lettera a), terzo periodo e  comma
730) nonche' il comma 711, secondo periodo, il quale limita  al  solo
anno 2016 la considerazione nelle entrate e  nelle  spese  finali  in
termini di competenza il fondo pluriennale vincolato. 
    Tenuto conto dei motivi d'impugnazione  riferiti  alla  legge  di
stabilita' 2016, va osservato che il fondo pluriennale  vincolato  e'
una posta di bilancio introdotta dalla nuova disciplina in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili di cui al decreto legislativo n.
118/2011, che dal 2016 trova applicazione anche per questa provincia;
il predetto fondo pluriennale vincolato rappresenta lo strumento  per
reimputare su esercizi successivi spese gia' impegnate, relativamente
alle quali sussiste un'obbligazione  giuridicamente  perfezionata,  e
quindi un  vincolo  ad  effettuare  i  relativi  pagamenti  i  quali,
tuttavia, giungeranno a scadenza negli  esercizi  sui  quali  vengono
reimputate le spese. Trattandosi di spese gia' impegnate su  esercizi
precedenti, esse risultano finanziariamente gia' coperte con  entrate
di tali esercizi, tenuto conto del fatto che il  bilancio  di  questa
Provincia e' sempre stato approvato in equilibrio. 
    L'introduzione di possibili limitazioni  all'utilizzo  del  fondo
pluriennale vincolato, imposte  con  la  legge  di  bilancio  per  il
periodo 2017-2019 (secondo periodo del comma 1-bis dell'art. 9  legge
n. 243/2012, introdotto dall'art. l, comma 1, lettera  b),  legge  n.
146/2016), nonche' la possibilita', dal 2020, di iscrivere  il  fondo
pluriennale vincolato di  entrata  e  di  spesa  solo  per  la  parte
finanziata da entrate finali (terzo  periodo  del  comma  1-bis),  si
sostanzia nella limitazione o nella impossibilita'  a  decorrere  dal
2017, di utilizzare fondi gia' destinati negli esercizi precedenti al
finanziamento di spese oggetto di riprogrammazione,  con  conseguente
necessita' di utilizzare a loro copertura nuove entrate dell'anno sul
quale vengono riprogrammate  le  spese,  che  diversamente  avrebbero
potuto essere altrimenti impiegate per nuovi interventi. 
    E', quindi, evidente che attraverso un  meccanismo  contabile  si
sostanzia una violazione dei principi di autonomia finanziaria  e  di
bilancio contenuti nel Titolo VI dello Statuto di  autonomia,  ed  in
particolare del principio di autonomia  finanziaria  dal  lato  della
spesa. 
    Questo principio, espressamente enunciato  dall'art.  119,  primo
comma, della Costituzione, e' implicito nello Statuto  di  autonomia,
dal momento che le risorse di cui agli articoli 69 ss. dello  Statuto
sono assegnate alle province autonome, senza vincolo di destinazione,
per far fronte alle funzioni alla stessa  attribuite,  e  in  cui  le
limitazioni possibili sono esaustivamente  disciplinate  all'art.  79
dello Statuto. 
    Inoltre, sono violati i principi che riconoscono, nell'ambito del
titolo VI dello Statuto di autonomia, una  particolare  autonomia  di
bilancio (articoli  83  e  84  St.)  e  la  normativa  di  attuazione
statutaria che attribuisce alle  province  autonome  la  potesta'  di
emanare  norme   in   materia   di   bilanci,   di   rendiconti,   di
amministrazione del patrimonio  e  di  contratti,  (art.  16  decreto
legislativo n. 268/1992). 
    Per quanto attiene inoltre al rapporto tra la Provincia  autonoma
di Bolzano e gli enti locali,  la  nuova  previsione  statale  incide
anche sulla potesta' legislativa  esclusiva  e  sulla  corrispondente
potesta'  amministrativa,  in  materia  di  finanza  locale,  nonche'
interferisce  con   la   funzione   attribuita   alla   medesima   di
coordinamento della finanza pubblica provinciale,  che  comprende  la
finanza locale (art. 80 St., come da ultimo modificato dal comma  518
dell'art. l della legge n. 147/2013, approvato ai sensi dell'art. 104
St., a norma del comma 520 della stessa legge; art. 81 St.;  art.  16
St.; articoli 17 e 18 decreto legislativo n. 268/1992; art.  79  St.,
in particolare commi 3 e 4). 
    Peraltro, la legge rinforzata contiene una previsione che  rinvia
ad una successiva legge ordinaria (legge di bilancio per gli anni dal
2017 al 2019), che  in  quanto  tale  non  richiede  una  maggioranza
qualificata  per  essere  approvata,  la   considerazione   ai   fini
dell'equilibrio di  bilancio  del  fondo  pluriennale  vincolato,  di
entrata e di spesa, in violazione dell'articolo 81 della Costituzione
e della legge costituzionale n. 1/2012. 
    Risulta  altresi'  violato  il  principio   di   buon   andamento
dell'amministrazione di cui all'art. 97, comma secondo, Costituzione,
in quanto risulta cosi' preclusa la realizzazione  dei  programmi  di
investimento per la cui realizzazione i fondi  sono  accantonati  nel
fondo vincolato di entrata. 
b) Illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma  1,  lettera  c),
della legge 12 agosto 2016, n. 164. 
    La lettera c) del comma 1 dell'art. 2  della  legge  n.  164/2016
sostituisce il comma 5 dell'art.  10  (Ricorso  all'indebitamento  da
parte delle regioni e degli enti  locali)  della  legge  24  dicembre
2012, n. 243. 
    Tale disposizione prevede che, con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei  ministri,  da  adottare  d'intesa  con  la  Conferenza
unificata, sono disciplinati i criteri e le modalita'  di  attuazione
del ricorso all'indebitamento delle regioni e degli enti locali,  ivi
incluse le modalita' attuative del potere sostitutivo dello Stato, in
caso di inerzia o ritardo da parte delle  regioni  e  delle  province
autonome; per gli aspetti procedurali la stessa disposizione  dispone
che sia acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti
per i profili di carattere finanziario, da esprimere entro 15  giorni
dalla trasmissione alle Camere dello schema  di  decreto,  decorsi  i
quali il decreto puo' essere comunque adottato. 
    La norma previgente era sta  dichiarata  illegittima  da  codesta
ecc.ma Corte costituzionale, su ricorso della Provincia  autonoma  di
Trento nella parte in cui non prevedeva la parola «tecnica», dopo  le
parole «criteri e modalita' di attuazione» e prima delle parole  «del
presente articolo» (sentenza n. 88 del 2014). 
    La  nuova  disciplina  che  prevede   il   coinvolgimento   della
Conferenza unificata  per  l'espressione  dell'intesa,  in  luogo  di
quello della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica, introduce quale oggetto del  decreto  anche  la  disciplina
delle modalita' attuative del potere sostitutivo statale  e  torna  a
sopprimere la precisazione  del  carattere  tecnico  della  normativa
attuativa. 
    Quindi, tenuto  conto  dell'appena  citata  sentenza  di  codesta
ecc.ma Corte costituzionale, si devono considerare i nuovi commi 3  e
4  dell'art.  10,  come  sostituiti  dalla  qui  impugnata  legge  n.
164/2016, al fine di verificare  se  la  disciplina  delle  modalita'
attuative  di  tali  disposizioni  abbia  carattere  tecnico  o   sia
espressione di un potere discrezionale. 
    Il nuovo comma 3 stabilisce che «le operazioni  di  indebitamento
di cui  al  comma  2  e  le  operazioni  di  investimento  realizzate
attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi
precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse  in
ambito regionale che garantiscano,  per  l'anno  di  riferimento,  il
rispetto del saldo di cui all'art. 9, comma 1,  del  complesso  degli
enti territoriali della regione  interessata,  compresa  la  medesima
regione». 
    Essendo stato soppresso il secondo periodo  del  medesimo  comma,
ricondotto dalla sentenza n. 88/2014 alla materia  del  coordinamento
informativo e statistico di competenza esclusiva dello Stato, si deve
presumere che al decreto attuativo sia ora  riconosciuto  un  compito
attuativo piu' ampio, di carattere discrezionale, in  relazione  alle
modalita' di conclusione delle  intese  regionali  e  di  limiti  del
ricorso all'indebitamento. 
    Il  nuovo  comma  4,  invece,  prevede  che  «le  operazioni   di
indebitamento di cui al comma  2  e  le  operazioni  di  investimento
realizzate attraverso l'utilizzo  dei  risultati  di  amministrazione
degli esercizi precedenti, non soddisfatte dalle  intese  di  cui  al
comma 3,  sono  effettuate  sulla  base  dei  patti  di  solidarieta'
nazionali. Resta fermo il rispetto del saldo di cui all'art. 9, comma
1, del complesso degli enti territoriali». 
    Non e' invece riprodotto quanto previsto nel previgente comma  4,
in relazione al quale era stata resa  la  pronuncia  della  Corte,  a
termini del quale «Qualora, in sede di rendiconto, non sia rispettato
l'equilibrio di cui al comma 3,  primo  periodo,  il  saldo  negativo
concorre alla determinazione dell'equilibrio della gestione di  cassa
finale dell'anno successivo del complesso degli  enti  della  regione
interessata, compresa la medesima regione, ed e'  ripartito  tra  gli
enti che non hanno rispettato il saldo previsto». 
    Tuttavia,  l'ipotesi  considerata  dal  precedente  comma  4   in
astratto esiste ancora e quindi potra' essere  oggetto  del  generale
potere attuativo attribuito al decreto. 
    Quindi, alla luce delle modifiche  operate  dalla  qui  impugnata
legge ai precedenti commi 3 e 4 dell'art. 10 della legge n.  243/2012
appare chiaro che al decreto viene affidato un potere attuativo  piu'
ampio, di carattere discrezionale, in  relazione  alle  modalita'  di
conclusione  delle  intese  regionali  e  di   limiti   del   ricorso
all'indebitamento. 
    Inoltre, in relazione alla Provincia  autonoma  di  Bolzano,  non
sembra chiaro tra quali enti dovrebbero essere stipulati i  patti  di
solidarieta'  nazionali,  destinati  a  soddisfare   operazioni   non
soddisfatte dalle intese in ambito provinciale, e che cosa dovrebbero
contenere. 
    Ne consegue che il comma 5 dell'art. 10 della legge n.  243/2012,
come sostituito dall'art. 2, comma 1,  lettera  c),  della  legge  n.
164/2016, benche' preveda un'intesa in sede di Conferenza  unificata,
che presuppone il riconoscimento di ambiti di  competenza  regionale,
appare nondimeno viziato, in modo analogo alla precedente norma  gia'
dichiarata illegittima, in quanto non  limita  alla  mera  attuazione
tecnica la portata dispositiva del decreto, ma anzi la estende  anche
alla definizione delle modalita' di attuazione del potere sostitutivo
statale, in caso di inerzia  o  di  ritardo  delle  regioni  e  delle
province autonome. 
    In particolare, la norma in questione non soddisfa la  previsione
contenuta nella legge costituzionale n.  1/2012  (art.  5,  comma  2,
lettera b), che demanda ad una legge approvata a maggioranza assoluta
dei componenti di ciascuna Camera, la definizione della «facolta' dei
comuni, delle province, delle citta' metropolitane, delle  regioni  e
delle  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  di   ricorrere
all'indebitamento, ai sensi dell'articolo 119, sesto  comma,  secondo
periodo, della Costituzione»; 
    E' evidente che, alla luce di questa disposizione, e' esclusa  la
possibilita' di un intervento normativo statale con fonte  secondaria
di natura regolamentare, se  non  per  meri  contenuti  tecnici,  con
violazione anche del giudicato costituzionale (art.  136  Cost.),  in
quanto ripristina sostanzialmente una norma di legge gia'  dichiarata
illegittima, come risulta essere altrettanto evidente  che  la  legge
rinforzata prevista dalla legge costituzionale  n.  1/2012  non  puo'
delegare al decreto attuativo, in quanto non puo'  autorizzare  altra
fonte, in contraddizione con le regole di base del rapporto tra fonti
normative statali e fonti normative locali e con la  gerarchia  delle
fonti. 
    Peraltro, il decreto previsto dalla norma in  commento  contempla
un atto sostanzialmente normativo in ambiti di  competenza  regionale
in violazione dell'art. 117,  sesto  comma,  della  Costituzione  (in
combinato disposto  con  l'art.  10  della  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3,  e  con  l'art.  54,  n.  2),  dello  Statuto  di
autonomia. 
    La Provincia autonoma di Bolzano e' infatti dotata  di  autonomia
finanziaria  ai  sensi  del  Titolo  VI  dello  Statuto  speciale  di
autonomia. E per  quanto  attiene  gli  enti  locali  del  territorio
regionale  alle  Province  autonome  sono  attribuiti   la   potesta'
legislativa esclusiva in materia di finanza  locale  ai  sensi  degli
articoli 80 e 81 dello Statuto di autonomia,  nonche'  il  potere  di
provvedere a definire le modalita' di ricorso all'indebitamento degli
enti locali. 
    Tra le funzioni attribuite a  questa  Provincia  rileva  altresi'
quella di  coordinamento  della  finanza  pubblica  provinciale,  che
comprende anche la finanza locale, e i correlativi  provvedimenti  di
controllo (art. 80 St., come modificato dal  comma  518  dell'art.  l
della legge n. 147/2013, approvato ai  sensi  dell'art.  104  St.,  a
norma del comma 520 della stessa legge; art. 81  St.;  art.  16  St.;
articoli 17 e 18 decreto legislativo n. 268/1992;  art.  79  St.,  in
particolare commi 3 e 4; art. 54, n. 5), St. e  art.  2  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473). 
    Inoltre,  sono  specificamente  violate  dalla  delega  ad   atto
normativo secondario anche le previsioni degli articoli  2  e  4  del
decreto legislativo  n.  266/1992,  che  rendono  vincolanti  per  la
Provincia autonoma  di  Bolzano  -  ai  fini  dell'adeguamento  della
legislazione - solo le disposizioni di legge e non  quelle  di  fonti
secondarie e che escludono  l'esercizio  di  funzioni  amministrative
statali in materie di competenza provinciale. 
    E qualora il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si
dovesse intendere come atto di indirizzo e  di  coordinamento,  nella
parte in cui non prevede un diretto coinvolgimento  della  Provincia,
ma solo quello della Conferenza unificata, si porrebbe in  violazione
dell'art.  3  dello  stesso  decreto  legislativo  n.  266/1992,  che
richiede la consultazione della Provincia su ciascun atto del Governo
per quanto  attiene  alla  compatibilita'  di  esso  con  lo  Statuto
speciale di autonomia e le relative norme di attuazione. 
    Va  poi  considerato  che  la  nuova  disposizione  del  comma  5
dell'art. 10 legge n. 243/2012, come sostituito dalla lettera c)  del
comma 1 dell'art.  2  legge  n.  164/2016,  demanda  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  anche  la  definizione  delle
«modalita' attuative del potere sostitutivo dello Stato, in  caso  di
inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano». 
    Cosi' facendo la  disposizione  affida  al  decreto  un  profilo,
anch'esso evidentemente sottratto a qualunque normativa derivante dal
potere esecutivo, come espressamente stabilito dall'art. 120, secondo
comma, ultimo periodo, della  Costituzione,  nonche'  dall'art.  117,
quinto  comma,  della   Costituzione,   ledendo   ingiustificatamente
l'autonomia   legislativa,   amministrativa   e   finanziaria   della
Provincia. 
    Una simile previsione non puo' essere giustificata ne'  in  forza
della legge costituzionale n. 1/2012 ne' in forza della normativa  di
attuazione statutaria  che  contiene  una  specifica  disciplina  per
quanto  riguarda  l'esercizio  del  potere  sostitutivo  statale   in
relazione all'adempimento di obblighi comunitari (art. 8 decreto  del
Presidente della Repubblica  19  novembre  1987,  n.  526),  i  quali
comprendono  anche  quelli  relativi  all'equilibrio  di  bilancio  e
all'indebitamento. 
    Di  fatto  tale  norma  sulle  «modalita'  attuative  del  potere
sostitutivo dello  Stato»,  nella  veste  di  «modalita'  attuative»,
introduce un potere sostitutivo che non fa riferimento ad alcuno  dei
presupposti  costituzionali  che  lo  giustificano,   in   violazione
dell'art. 120 della Costituzione, anche in relazione all'art. 3 della
Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza e del divieto  di
arbitrarieta' e della certezza del diritto. 
    Non essendo la norma  giustificata  da  alcuna  disposizione,  la
delega ad atto secondario viola altresi' le  disposizioni  statutarie
che definiscono  i  limiti  della  potesta'  legislativa  provinciale
(articoli 8 e 9 in relazione agli articoli 4 e 5 dello Statuto),  tra
i quali non rientra  la  soggezione  al  potere  regolamentare  dello
Stato, nonche' l'art. 16 dello Statuto con riferimento  all'autonomia
amministrativa della Provincia autonoma di Bolzano, in relazione alle
materie    dell'organizzazione,    del    bilancio,    dell'esercizio
dell'autonomia finanziaria di cui  al  Titolo  VI  dello  Statuto  di
autonomia, anche con riferimento alla finanza locale. 
    In particolare, per quanto attiene gli enti locali del territorio
regionale,  alle  province  autonome  sono  attribuiti  la   potesta'
legislativa esclusiva in materia di finanza locale nonche' il  potere
di provvedere a definire le modalita'  di  ricorso  all'indebitamento
degli enti locali. 
    Inoltre, tra le funzioni attribuite alla  Provincia  autonoma  di
Bolzano rileva anche quella di coordinamento della  finanza  pubblica
provinciale, che peraltro comprende anche  la  finanza  locale,  e  i
correlativi provvedimenti di controllo (articoli 80,  81  e  16  St.;
articoli 17 e 18 decreto legislativo n. 268/1992;  art.  79  St.,  in
particolare commi 3 e 4; art. 54, n. 5), St. e  art.  2  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 472/1975). 
    Ma quand'anche la disposizione fosse considerata quale  principio
di coordinamento della finanza pubblica, risulterebbe violato  l'art.
117, terzo comma,  della  Costituzione,  il  quale  impone  che  tali
principi siano espressi con norme di legge, nonche' l'art. 117, sesto
comma, della Costituzione (in combinato disposto con l'art. 10  della
legge costituzionale n. 3/2001), che limita il  potere  regolamentare
alle  materie  di  competenza   statale   esclusiva   e   attribuisce
corrispondentemente  alle  regioni  il  potere  regolamentare   nelle
materie in cui esse hanno potesta' legislativa. 
c) Illegittimita' costituzionale degli articoli 3 e 4 della legge  12
agosto 2016, n. 164. 
    Gli articoli  3  e  4  della  qui  impugnata  legge  n.  164/2016
modificano  rispettivamente  l'art.  11  (Concorso  dello  Stato   al
finanziamento dei livelli essenziali e  delle  funzioni  fondamentali
nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi  eccezionali)
e l'art.  12  (Concorso  delle  regioni  e  degli  enti  locali  alla
sostenibilita' del debito pubblico) della legge 24 dicembre 2012,  n.
243. 
    Nell'ambito della disciplina  di  attuazione  delle  nuove  norme
costituzionali relative al concorso dello Stato al finanziamento  dei
livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle  fasi  avverse
del  ciclo  o  al  verificarsi  di  eventi  eccezionali,   la   legge
rinforzata, come da ultimo modificata, rinvia ad una legge  ordinaria
la definizione delle modalita' secondo le quali lo Stato concorre  al
finanziamento predetto (art. 3), mentre in merito al  concorso  delle
regioni  e  degli  enti  locali  alla  sostenibilita'  nonche'   alla
riduzione del  debito  pubblico  e'  affidato  sempre  ad  una  legge
ordinaria il compito di definire le modalita' del concorso degli enti
territoriali  predetti  alla  sostenibilita'  del   debito   pubblico
complessivo e le modalita' del concorso alla riduzione  del  predetto
debito attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento  dei  titoli
di Stato (art. 4). 
    E'  evidente  che  queste  previsioni  di  rinvio  ad  una  legge
ordinaria contrastano con  le  previsioni  dell'art.  5  della  legge
costituzionale  n.  1/2012,  che  riservano  alla  legge  rinforzata,
approvata a  maggioranza  assoluta,  la  disciplina  delle  modalita'
attraverso le quali lo Stato, nelle fasi avverse del ciclo  economico
o al verificarsi degli eventi eccezionali concorre ad  assicurare  il
finanziamento, da parte degli altri livelli di Governo,  dei  livelli
essenziali delle prestazioni e delle funzioni  fondamentali  inerenti
ai diritti  civili  e  sociali  (comma  1,  lettera  g),  nonche'  la
disciplina delle modalita' attraverso le quali i comuni, le province,
le citta' metropolitane, le regioni e le Province autonome di  Trento
e di Bolzano concorrono alla sostenibilita' del debito del  complesso
delle pubbliche amministrazioni (comma 2, lettera c). 
    In merito rileva anche il fatto che le nuove norme si limitano  a
riprodurre quanto gia'  previsto  dalla  legge  costituzionale  senza
declinare le  norme  di  principio  alle  quali  la  legge  ordinaria
dovrebbe  dare  attuazione  (art.  3,  comma  1,  lettera   a),   che
sostituisce il comma 1 dell'art. 11; art. 4, comma 1,  lettere  a)  e
b), che sostituisce i commi 1 e 2 dell'art. 12). 
    Peraltro, la violazione della legge costituzionale n. 1/2012  che
non attiene al riparto delle competenze tra lo Stato  e  le  regioni,
comporta una ricaduta anche sull'autonomia finanziaria delle province
autonome cosi' come disciplinata  dal  Titolo  VI  dello  Statuto  di
autonomia, che per  garantire  i  livelli  essenziali  nelle  proprie
materie provvedono autonomamente senza oneri a  carico  del  bilancio
statale, avendo abolito tra l'altro anche la partecipazione  a  fondi
statali ripartiti tra le regioni (art. 2, commi da 106 a  125,  della
legge 23 dicembre 2009,  n.  191,  approvata  sulla  base  di  intesa
raggiunta ai sensi dell'art. 104 St., ed in particolare comma 109)  e
per assicurare il concorso alla sostenibilita'  del  debito  pubblico
hanno provveduto nell'ambito della determinazione  di  un  contributo
finanziario di carattere esaustivo, anche  per  quanto  riguarda  gli
oneri del debito pubblico (art. 1, commi da 406 a 413, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, approvata sulla base di  intesa  raggiunta  ai
sensi dell'art. 104 St., ed in  particolare  comma  410),  e  di  cui
all'art. 79, commi 4 -4-septies, dello Statuto di autonomia. 
    E', quindi, evidente che le norme di cui agli articoli  1,  comma
1, lettera b); 2, comma 1, lettera c); art. 3, comma 1, lettera a); e
4, comma 1, lettere a) e b); della legge 12 agosto 2016, n. 164, sono
lesive  delle  speciali  prerogative  riconosciute   alla   Provincia
autonoma di Bolzano e, per-tanto, violano gli articoli 8, 9, 16,  54,
n. 2) e n. 5), 79, 80, 81,  83,  84,  103,  104,  107  dello  Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol (d.P.R. 31 agosto  1972,
n. 670), e le correlative norme di attuazione,  il  Titolo  VI  dello
stesso Statuto, gli articoli 3, 81, 97, 117, commi  terzo,  quinto  e
sesto, 119 e 120 della Costituzione, anche in combinato disposto  con
l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001,  n.  3,  l'art.
136 della Costituzione, l'art. 5 della legge costituzionale 20 aprile
2012, n. 1, le norme di attuazione allo Statuto di autonomia  di  cui
al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, in particolare articoli
2, 3  e  4;  al  decreto  legislativo  16  marzo  1992,  n.  268,  in
particolare articoli 16,  17  e  1:8;  al  decreto  Presidente  della
Repubblica 28 marzo 1975, n. 473, in particolare art. 2,  nonche'  al
decreto Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, art. 8,
il   principio   di   leale    collaborazione    e    il    principio
consensualistico/pattizio, anche in relazione all'articolo 120  della
Costituzione, agli articoli 104 e 107 dello Statuto  di  autonomia  e
l'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.