P.Q.M. La commissione cosi' provvede: a) letti gli articoli 134 e 137 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 58, comma 2 del decreto legislativo n. 546/92, sia in se' che in relazione al comma 1 di essa norma, per divisato contrasto con gli articoli 3, 24 e 117 primo comma della Costituzione, nonche' con criteri di razionalita' e con i principi generali dell'ordinamento nei sensi di cui in motivazione; b) dispone la sospensione del presente giudizio; c) dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti costituite ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; d) dispone infine l'immediata trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale assieme al fascicolo processuale nella sua interezza e con la prova delle avvenute e rituali notificazioni e comunicazioni predette. Napoli, 22 aprile 2016 Il Presidente estensore: Notari