P.Q.M. 
 
    La commissione cosi' provvede: 
    a) letti gli articoli 134 e  137  della  Costituzione,  l'art.  1
della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e  l'art.  23  della
legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e  non  manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  58,
comma 2 del  decreto  legislativo  n.  546/92,  sia  in  se'  che  in
relazione al comma 1 di essa norma, per divisato  contrasto  con  gli
articoli 3, 24 e 117 primo  comma  della  Costituzione,  nonche'  con
criteri di razionalita' e con i  principi  generali  dell'ordinamento
nei sensi di cui in motivazione; 
    b) dispone la sospensione del presente giudizio; 
    c) dispone che, a cura della segreteria,  la  presente  ordinanza
sia notificata alle parti costituite ed al Presidente  del  Consiglio
dei ministri, nonche'  comunicata  ai  presidenti  del  Senato  della
Repubblica e della Camera dei deputati; 
    d)  dispone  infine  l'immediata  trasmissione   della   presente
ordinanza alla Corte costituzionale assieme al fascicolo  processuale
nella  sua  interezza  e  con  la  prova  delle  avvenute  e  rituali
notificazioni e comunicazioni predette. 
          Napoli, 22 aprile 2016 
 
                   Il Presidente estensore: Notari