P. Q. M. 
 
    Il Tribunale  amministrativo  regionale  per  il  Lazio  (Sezione
prima), non definitivamente pronunciando sul ricorso  n.  13646/2015,
come in epigrafe  proposto,  visti  gli  articoli  1  della  legge  9
febbraio 1948 n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953 n.  87,  riservata
ogni altra pronuncia nel merito e sulle spese, dichiara  rilevante  e
non   manifestamente   infondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale, meglio evidenziata in motivazione, degli articoli  11
e 12 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come  modificati  dall'art.  2
della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e dell'art. 24  della  legge  23
dicembre 1998, n. 448, in relazione agli articoli 3, 36, 38, 101, 104
e 108 della Costituzione. 
    Dispone la sospensione del presente giudizio e ordina l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Ordina che, a cura della segreteria della  Sezione,  la  presente
ordinanza sia notificata alle parti costituite e  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai presidenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica. 
    Riserva al definitivo ogni statuizione  in  rito,  nel  merito  e
sulle spese. 
 
    Cosi' deciso in Roma nella  Camera  di  consiglio  del  giorno  6
luglio 2016 con l'intervento dei magistrati: 
 
      Carmine Volpe, Presidente 
      Rosa Perna, consigliere, estensore 
      Lucia Maria Brancatelli, referendario 
 
                        Il Presidente: Volpe 
 
 
                                                   L'estensore: Perna