P. Q. M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione
prima), non definitivamente pronunciando sul ricorso n. 13646/2015,
come in epigrafe proposto, visti gli articoli 1 della legge 9
febbraio 1948 n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, riservata
ogni altra pronuncia nel merito e sulle spese, dichiara rilevante e
non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale, meglio evidenziata in motivazione, degli articoli 11
e 12 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come modificati dall'art. 2
della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e dell'art. 24 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, in relazione agli articoli 3, 36, 38, 101, 104
e 108 della Costituzione.
Dispone la sospensione del presente giudizio e ordina l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Ordina che, a cura della segreteria della Sezione, la presente
ordinanza sia notificata alle parti costituite e al Presidente del
Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai presidenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica.
Riserva al definitivo ogni statuizione in rito, nel merito e
sulle spese.
Cosi' deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 6
luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Rosa Perna, consigliere, estensore
Lucia Maria Brancatelli, referendario
Il Presidente: Volpe
L'estensore: Perna