LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI 
                             Sezione 17 
 
    riunita con l'intervento dei signori: 
        Rossi Paolo, Presidente; 
        Severini Paolo, relatore; 
        Raffaele Francesco, Giudice, 
    ha  emesso  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  9225/2015,
avverso: 
        provvedimento   n.   2012.0891546   concess.   region.   2005
estrattivi; 
        provvedimento   n.   2012.0891546   concess.   region.   2006
estrattivi; 
        provvedimento   n.   2012.0891546   concess.   region.   2007
estrattivi; 
        provvedimento   n.   2012.0891546   concess.   region.   2008
estrattivi; 
        provvedimento  n.  2012   0891546   concess.   region.   2009
estrattivi; 
        provvedimento   n.   2012.0891546   concess.   region.   2010
estrattivi; 
        provvedimento   n.   2012.0891546   concess.   region.   2011
estrattivi; 
        provvedimento   n.   2012.0891546   concess.   region.   2012
estrattivi; 
    contro:  Regione  Campania,  difesa  da  Consolazio  Maria  Laura
dell'Avvocatura regionale, via S. Lucia, 81 - 80100 Napoli; 
    proposto dal ricorrente: Edil Cava - S.r.l. -  localita'  Fontana
del Fico snc - 84025 Eboli (SA); 
    difeso da: Fenucciu Demetrio, presso  lo  studio  dell'avv.  Luca
Tozzi, via Toledo, 323 - 80100 Napoli (NA). 
 
                           Fatto e Diritto 
 
    La societa'  Edil  Cava  S.r.l.  con  ricorso,  notificato  il  2
febbraio 2013 alla Regione Campania e al  settore  provinciale  Genio
civile di Salerno,  e  depositato  il  22  febbraio  2013  presso  la
segreteria di questa Commissione tributaria provinciale, ha impugnato
il provvedimento dirigenziale,  prot.  2012.0891546  del  3  dicembre
2012, della Regione Campania - settore provinciale del  Genio  civile
di Salerno, ricevuto il 7 dicembre 2012, avente ad oggetto  richiesta
pagamento tributi estrattivi, ex. art. 19, legge Regione Campania  n.
1/2008 e art. 17, legge Regione Campania n.  15/2005,  e  ogni  altro
atto presupposto, connesso e consequenziale; la  societa'  ricorrente
esponeva, in sintesi, che: 
        effettuava  attivita'  estrattiva,  nel  sito  in   localita'
Fontana del Fico del Comune di Eboli; 
        con il decreto  di  cui  sopra,  il  dirigente  della  Giunta
regionale della Campania - settore provinciale del  Genio  civile  di
Salerno,  aveva  richiesto  il  pagamento  dei  seguenti   contributi
estrattivi per gli anni 2005 - 2012: euro 65.618,00 ex legge  Regione
Campania n. 15/2005 ed euro 531.506,44 ex legge Regione  Campania  n.
1/2008; 
        a fondamento della propria reazione giudiziaria, la  predetta
societa' sosteneva: 
I) Con riguardo alle somme  asseritamente  dovute  ex  legge  Regione
Campania 15/2005. 
    I.I) Violazione articoli  1  e  17,  legge  Regione  Campania  n.
15/2005;  eccesso  di  potere  per   difetto   d'istruttoria   e   di
motivazione: l'atto impugnato aveva quantificato in euro 65.618,00 la
somma, dovuta ex art. 17 della legge Regione Campania n. 15/2005: per
gli  anni  dal  2008  al  2012;   l'importo   era   stato   ottenuto,
moltiplicando euro 16.404,50 per ogni anno, a decorrere dal 2008;  ma
la previsione di legge regionale s'inseriva nell'ambito  della  legge
regionale del 2005, che, per  espresso  disposto  dell'art.  1  aveva
durata triennale, con conseguente venir meno della sua  efficacia  al
31 dicembre 2007; cio' trovava  conferma  nella  circostanza  che  la
legge Regione Campania n.  15/2005  aveva  previsto  un'entrata,  con
specifica destinazione, individuata nel  completamento  e  nell'avvio
dell'aeroporto di Pontecagnano (SA), il quale avrebbe  dovuto,  nelle
previsioni  del  legislatore,  essere  attuato,  entro  il   triennio
2005/2007; sicche', essendosi verificate, nell'anno 2008, l'avvio del
predetto aeroporto, la legittimita'  dell'imposta  era  venuta  meno,
anche per la realizzazione dello scopo, cui la stessa tendeva. 
II) Con riguardo alle somme asseritamente  dovute  ex  leggi  Regione
Campania n. 15/2005 e n. 1/2008. 
    II.I) Natura tributaria della pretesa - Incostituzionalita':  era
illustrata  la  natura  tributaria  dei  contributi  in  oggetto   e,
segnatamente, la loro qualificazione: 
        a) il prelievo ex art. 17, legge Regione Campania n. 15/2005,
come tributo di scopo, in  quanto  imposto  per  la  realizzazione  e
l'avviamento dell'aeroporto di Pontecagnano (SA), avente ad  oggetto,
quale presupposto economicamente rilevante, la gestione  di  impianti
per la coltivazione  di  giacimenti  per  attivita'  di  cava,  quali
soggetti  passivi,  i  titolari  delle  relative   autorizzazioni   e
concessioni, quale soggetto attivo la Regione Campania e  quale  base
imponibile l'entita', in metri cubi, del materiale estratto; 
        b) il contributo, ex legge Regione Campania n.  1/2008,  come
pretesa -  genericamente  definita  «ambientale»  -  avente  medesimi
soggetti attivi e passivi, presupposto economico e base imponibile. 
    II.II) Sul contrasto degli articoli 17 legge Regione Campania  n.
15/2005 e 19 legge Regione Campania n. 1/2008 con gli articoli  23  e
119 Cost. - Sul  contrasto  con  gli  articoli  (117  e)  119  Cost.:
contrasto della normativa regionale, istitutiva del tributo, con  gli
articoli 117 e 119 Cost.; invero, secondo il ricorrente,  la  Regione
non poteva istituire tributi, motu proprio, ma solo  nell'ambito  dei
principi della legislazione statale; poiche', nella specie,  non  era
stata emanata  alcuna  disposizione  di  legge  statale,  che  avesse
attribuito alla Regione Campania la suddetta  potesta'  normativa  di
attuazione, con specifico riferimento ai prelievi tributari,  imposti
della   leggi   Regione   Campania   in   commento,   ne   discendeva
l'illegittimita' costituzionale dei medesimi. 
    II.III) Sul contrasto con l'art. 23 Cost.:  violazione  dell'art.
23 della Costituzione, per mancanza di una legge statale, di supporto
all'istituzione del tributo (violazione della riserva di legge  circa
le prestazioni patrimoniali imposte, nel cui novero rientravano senza
dubbio i contributi di cui sopra). 
    II.IV) Sul contrasto degli articoli 17, legge Regione Campania n.
15/2005 e 19,  legge  Regione  Campania  n.  1/2008  con  il  diritto
comunitario:   le    leggi    Regione    Campania    in    questione,
nell'assoggettare a tassazione le sole imprese estrattive aventi sede
in Campania,  creavano  un'evidente.  discriminazione  delle  stesse,
rispetto alle imprese che svolgevano la stessa attivita',  in  luoghi
diversi dalla predetta Regione; era, inoltre, ribadito che  l'imposta
ex legge Regione Campania  n.  15/2005  aveva  perso  efficacia,  per
effetto dell'attuazione dello scopo (avvio dello  scalo  aeroportuale
di Pontecagnano) in vista del quale la stessa era stata istituita. 
III) Violazione art. 19  della  legge  Regione  Campania  n.  1/2008:
erroneita', nel merito, del decreto dirigenziale  gravato,  il  quale
non avrebbe preso a riferimento i volumi  estrattivi,  riportati  nel
programma  di  coltivazione  allegato  al  titolo  legittimamente  la
stessa, quanto piuttosto «dati acquisiti aliunde». 
    In conformita' a tali censure, pertanto, la  societa'  ricorrente
chiedeva accogliersi il ricorso e annullarsi  l'atto  impugnato,  con
ogni conseguenza di legge. 
    Si costituiva in giudizio la Regione Campania, osservando  quanto
appresso: 
        l'attivita' estrattiva della Edil Cava  S.r.l.  era  abusiva,
poiche' si era svolta, sulla base  di  ordinanze  cautelari  del  TAR
Salerno, ma il relativo  giudizio  di  merito  era,  poi,  andato  in
perenzione; 
        i contributi dovuti, in base alle leggi Regione  Campania  di
cui sopra, riguardavano gli anni dal 2008 al 2011, piuttosto che  gli
anni dal 2008 al 2012, come indicato erroneamente  in  ricorso;  essi
erano  stati  determinati,  provvisoriamente  e   salvo   conguaglio,
applicando le tariffe relative ai volumi di scavo,  desunti  in  base
alla media dei materiali estratti  nell'ultimo  quinquennio  (2004  -
2008); 
        con nota acquisita al prot. 812696 del 6  novembre  2012,  la
ricorrente aveva chiesto di poter paga a rate le  somme,  dovute  per
gli anni 2006 e 2008, cosi' riconoscendo la  debenza  della  relativa
imposizione, anche oltre il termine triennale (2005 - 2007); 
        non rispondeva  al  vero  che  il  contributo  sarebbe  stato
dovuto, fino al 31  dicembre  2007,  dato  che  esso  riguardava  «il
completamento» dell'aeroporto di Pontecagnano (SA), allo stato ancora
non avvenuto; 
        non sussisteva alcuna violazione del diritto europeo,  atteso
che i tributi in esame erano richiesti,  in  base  al  principio  qui
inquina paga. 
    Con sentenza  della  Sezione  IX  di  questa  C.T.P.,  n.  605/13
depositata il 7 ottobre 2013, era declinata  la  giurisdizione  della
Commissione tributaria, in favore del G.O. 
    La  societa'  ricorrente  gravava   detta   sentenza   d'appello,
sostenendo che la giurisdizione  appartenesse  a  questa  C.T.P.;  si
costituiva in appello la Regione Campania, aderendo all'eccezione  di
difetto di giurisdizione del G.O. e nel  merito  concludendo  per  la
reiezione del ricorso perche' infondato. 
    Con sentenza della Sezione XXVIII  della  C.T.R.  di  Napoli,  n.
7222/14, depositata il 22 luglio 2014, era accolto  l'appello  e  per
l'effetto la causa era  rimessa  alla  C.T.P.  di  Napoli,  ai  sensi
dell'art. 59, lettera a) del decreto legislativo n. 546/1992, venendo
assegnata a questa Sezione. 
    All'udienza del 29 ottobre 2015, sulle  conclusioni  riportate  a
verbale, il ricorso era trattenuto in decisione. 
    Si premette che, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87  dell'11
marzo 1953: 
    «Nel  corso   di   un   giudizio   dinanzi   ad   una   autorita'
giurisdizionale una delle  parti  o  il  pubblico  ministero  possono
sollevare questione di legittimita' costituzionale mediante  apposita
istanza, indicando: 
        a) le disposizioni della legge o dell'atto  avente  forza  di
legge dello  Stato  o  di  una  Regione,  viziate  da  illegittimita'
costituzionale; 
        b)  le  disposizioni  della  Costituzione   o   delle   leggi
costituzionali che si assumono violate. 
    L'autorita' giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere
definito  indipendentemente  dalla  risoluzione  della  questione  di
legittimita' costituzionale o non ritenga la questione sollevata  sia
manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale,  riferiti  i
termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la  questione,
dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale
e sospende il giudizio in corso. 
    La  questione  di   legittimita'   costituzionale   puo'   essere
sollevata, di officio, dall'autorita'  giurisdizionale  davanti  alla
quale verte il  giudizio  con  ordinanza  contenente  le  indicazioni
previste alle lettere a) e b) del primo comma e  le  disposizioni  di
cui al comma precedente. 
    L'autorita' giurisdizionale ordina che a cura  della  cancelleria
l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale  sia
notificata,  quando  non  se  ne  sia  data  lettura   nel   pubblico
dibattimento, alle parti in causa ed al pubblico ministero quando  il
suo intervento sia obbligatorio, nonche' al Presidente del  Consiglio
dei ministri ed al Presidente della giunta regionale  a  seconda  che
sia in questione una legge o un atto  avente  forza  di  legge  dello
Stato o di Una Regione. L'ordinanza viene comunicata dal  cancelliere
anche ai presidenti delle due Camere del Parlamento o  al  Presidente
del consiglio regionale interessato». 
    Ritiene la commissione che,  al  fine  di  dirimere  la  presente
controversia, occorre verificare se la normativa, invocata  dall'ente
impositore, sia compatibile con la Costituzione. 
    Premesso che, nella specie, il quesito, circa la  conformita'  al
parametro costituzionale,  delle  norme  impositive  dei  tributi  de
quibus,  e'  certamente  rilevante,  ovvero  sussiste   un   evidente
collegamento tra le norme, della cui costituzionalita' si  dubita,  e
la  controversia,  all'esame  della  commissione  (essendo  di  tutta
evidenza come, dall'ipotetica dichiarazione d'incostituzionalita'  di
tali norme, potrebbe discendere la non debenza dei medesimi tributi);
nonche' premesso che la questione di costituzionalita', sollevata  da
parte ricorrente, non e' manifestamente infondata, ponendo la  stessa
consistenti dubbi, circa la rispondenza al testo costituzionale della
normativa di fonte legislativa regionale, sul fondamento della  quale
i tributi in questione sono stati pretesi, s'osserva, anzitutto,  che
le disposizioni di legge regionale,  di  cui  occorre  verificare  la
probabile incostituzionalita', sono le seguenti: 
        art. 17, legge Regione Campania 11 agosto 2005,  n.  15  (nel
testo vigente ratione temporis): 1. «Il titolare di autorizzazione  e
di concessione alla coltivazione di giacimenti per attivita' di  cava
di cui alla legge regionale n. 54/1985, e  successive  modificazioni,
e' tenuto a versare alla Regione  Campania,  in  un'unica  soluzione,
entro il 31 dicembre di ogni anno, un contributo annuo di  euro  1,00
per ogni 10 metri cubi di materiale  estratto  con  decorrenza  dalla
data di entrata in vigore della presente legge. 2. Le somme di cui al
comma 1 quantificabili  per  l'anno  2005  in  euro  800,000,00  sono
iscritte nel bilancio regionale a decorrere  dal  corrente  esercizio
finanziario alla unita' previsionale di base 9.31.71 della entrata ed
alla  unita'  previsionale  di  base  1.55.97  della  spesa  per   il
finanziamento nella misura dell'importo effettivamente  riscosso  dei
lavori di completamento ed  avvio  dell'attivita'  dell'aeroporto  di
Pontecagnano (Sa)»; 
        art. 19, legge Regione Campania 20 gennaio 2008, n. 1: 1.  «I
titolari di autorizzazioni estrattive  sono  tenuti  annualmente,  in
aggiunta ai contributi di cui all'articolo 18 della  legge  regionale
13 dicembre 1985, n. 54, e dell'articolo 17 della legge regionale  11
agosto 2005,  n.  15,  al  pagamento  alla  regione  Campania  di  un
contributo ambientale cosi' determinato: 
          a) euro 1,50/mc per le pietre ad uso ornamentale; 
          b) euro 0,90/mc per sabbie e ghiaie; 
          c) euro 0,75/mc per gli altri materiali. 
    2. Il contributo indicato al comma 1 e' corrisposto, entro il  31
dicembre di ogni anno, sulla scorta dei volumi  estrattivi  riportati
nel programma di coltivazione  allegato  al  titolo  legittimante  la
coltivazione rilasciato in  conformita'  del  piano  regionale  delle
attivita' estrattive. L'entita' del contributo e' aggiornata ogni due
anni in relazione alle variazioni  biennali  intervenute  nell'indice
ISTAT del costo della vita. 
    3. L'importo dei contributi di cui al comma  1,  quantificato  in
euro 1 milione  500  mila,  e'  iscritto  nel  bilancio  regionale  a
decorrere dal corrente esercizio finanziario alla UPB 11.81.80  della
entrata ed e' destinato per il 50 per cento ad  alimentare  il  Fondo
per la ecosostenibilita' di cui all'articolo 15, per il  restante  50
per cento al finanziamento delle spese  iscritte  alla  UPB  2.68.156
concernenti  i  lavori  di  recupero  ambientale,  la  redazione  del
progetto unitario di gestione del  comparto,  se  lo  stesso  non  e'
redatto dai titolari di  attivita'  estrattiva,  e  al  finanziamento
delle attivita' di controllo dell'organo di vigilanza in  materia  di
cave». 
    Parte  ricorrente  ha  denunziato   l'incostituzionalita'   della
suddetta normativa di fonte legislativa regionale, sulla base di  due
concorrenti rilievi, vale a dire il contrasto della stessa: 
        a) con gli articoli (117 e) 119 Cost.; 
        b) con l'art. 23 Cost. 
    Entrambi i rilievi sono non  manifestamente  infondati  e  quindi
tali, da convincete la commissione della  necessita'  di  trasmettere
gli atti del presente giudizio alla Corte  costituzionale,  affinche'
decida, relativamente alla questione della  rispondenza,  alla  Carta
fondamentale, delle prefate disposizioni  legislative  della  Regione
Campania. 
    Iniziando dal primo di tali rilievi, e,  quindi,  dal  denunziato
contrasto della normativa di' marca regionale, con gli articoli  (117
e) 119 Cost., e' noto che, in tema  d'imposizione  fiscale,  vige  il
principio della riserva relativa di legge (ovvero, la legge  detta  i
principi regolatori della materia, mentre il dettaglio viene  normato
con regolamento). 
    Orbene,  occorre  accertare  se   una   legge   regionale   possa
validamente istituire un tributo, in subiecta materia. 
    Nel sistema di riparto, stabilito  dall'attuale  testo  dell'art.
117 Cost., la materia dei tributi regionali devesi ritenere  compresa
nell'ambito della materia coordinamento della finanza pubblica e  del
sistema tributario: in questo caso, come espresso  dall'ultima  parte
dell'art. 117, comma 3 Cost., la legislazione regionale puo' muoversi
nell'ambito dei principi fondamentali,  riservati  alla  legislazione
statale. 
    Non solo,  ma  il  fatto  che  i  tributi  in  questione  gravino
(esclusivamente) sui coltivatori di case, impone  di  considerare  la
materia  sottostante,  afferente  al  governo  del  territorio,  come
anch'essa di legislazione concorrente (e tanto, ad onta dalla mancata
riproposizione delle cave e torbiere tra le materie  di  legislazione
concorrente,  per  effetto  delle  modifiche,  all'art.  117   Cost.,
introdotte con la l.c. n. 3 del 2001). 
    Non vi a' dubbio, pertanto, che la materia  de  qua  non  rientri
nell'ipotesi di legislazione esclusiva regionale, la cui  conseguenza
sarebbe la potesta' legislativa esclusiva, ma in quella, come  detto,
concorrente. 
    Viene, poi. in rilievo l'art. 119 Cost., secondo i cui primi  due
commi: «I comuni. le province, le citta' metropolitane e  le  regioni
hanno autonomia finanziaria di  entrata  e  di  spesa,  nel  rispetto
dell'equilibrio dei relativi  bilanci,  e  concorrono  ad  assicurare
l'osservanza   dei   vincoli   economici   e   finanziari   derivanti
dall'ordinamento dell'Unione  europea.  I  comuni,  le  province,  le
citta'  metropolitane  e   le   regioni   hanno   risorse   autonome.
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la
Costituzione e secondo i' principi  di  coordinamento  della  finanza
pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al
gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio». 
    Nell'interpretazione di tale  disciplina,  viene  in  rilievo  la
fondamentale sentenza della Consulta, n. 37 del 2004, secondo la  cui
massima: «L'attuazione del disegno costituzionale relativo al sistema
finanziario e tributario degli enti locali, delineato  dall'art.  119
Cost. richiede come necessaria premessa l'intervento del  legislatore
statale, il quale, al fine  di  coordinare  l'insieme  della  finanza
pubblica, dovra' non  solo  fissare  i  principi  cui  i  legislatori
regionali dovranno attenersi, ma anche determinare  le  grandi  linee
dell'intero sistema tributario, e definire gli spazi e i limiti entro
i quali potra' esplicarsi la potesta' impositiva, rispettivamente, di
Stato, regioni ed  enti  locali,  prevedendo  altresi'  una  adeguata
disciplina  transitoria,  sicche'   deve   escludersi,   in   materia
tributaria, sia una piena esplicazione di potesta' regionali autonome
in carenza della fondamentale legislazione di  coordinamento  dettata
dal Parlamento nazionale, sia la potesta' delle regioni di legiferare
(se non nei limiti ad  esse  gia'  espressamente  riconosciuti  dalla
legge statale) sui tributi esistenti istituiti e  regolati  da  leggi
statali, spettando tuttora al  legislatore  statale  la  potesta'  di
dettare norme modificative, anche nel dettaglio, della disciplina dei
tributi locali esistenti». 
    Se questo e' l'ambito della controversia (sia che  si  consideri,
quale  parametro  di  riferimento,  l'art.  117  Cost.,  sia  che  si
consideri, invece, l'art. 119 Cost. sia che si  considerino  entrambe
tali  norme),  non  sembrava  irrevocabile   in   dubbio   che,   per
l'istituzione di un nuovo tributo regionale, occorra  una  previsione
di massima, contenuta in una legge  statale;  e  del  pari  non  v'e'
dubbio che la legislazione, a fondamento  dei  tributi  regionali  de
quibus, si sia mossa, in assenza di  una  norma  statale,  che  abbia
dettato i principi fondamentali delle nuove imposte. 
    Nella fattispecie in particolare, i principi  fondamentali  della
legislazione statale sono dettati dalla fondamentale legge 16  maggio
1970,  n.  281  («Provvedimenti  finanziari  per  l'attuazione  delle
regioni a statuto ordinario»). 
    Ma le citate leggi regionali, n. 15 del 2005 (art. 17) e n. 1 del
2008 (art. 19), nel prevedere, rispettivamente, il tributo  di  scopo
per i lavori di completamento ed avvio dell'attivita'  dell'aeroporto
di Pontecagnano (SA) e il cd. contributo ambientale,  hanno  innovato
il quadro dei tributi regionali, in maniera del  tutto  avulsa  dalla
normativa generale, di derivazione statale. 
    E' da escludere, in particolare, che detti nuovi tributi  possano
essere ricondotti, a meno di  un'evidente  forzatura  interpretativa,
alle normative, di cui agli  articoli  1  («Entrate  tributarie»),  3
(«Tasse  sulle  concessioni  regionali»),  11  («Beni  di  demanio  e
patrimonio regionale»), 12 («Contributi  speciali»)  e  14  («Tributi
propri») della citata legge statale quadro, n. 281/1970. 
    S'e'  trattato,  in  sostanza,  di  due  normative,  inserite  in
altrettante leggi finanziarie regionali, che non si  sono  mosse  nel
solco di principi fondamentali dettati dallo Stato,  ma  hanno,  motu
proprio, istituito tributi del tutto nuovi, l'uno finalizzato ad  uno
scopo  contingente  e,  tutto  sommato,   estemporaneo,   oltre   che
nient'affatto collegate all'attivita' di coltivazione delle  cave,  e
l'altro, a una generica finalita' di recupero, in materia ambientale,
in assenza di una previsione di massima contenuta in leggi statali e,
quindi, in contrasto con i citati parametri, di fonte costituzionale. 
    Si tratta, del resto, di una  vicenda  giuridica  analoga  -  per
quanto concerne, almeno, il c.d. contributo ambientale  -  a  quella,
mutatis mutandis, gia' oggetto di  scrutinio,  da  part  della  Corte
costituzionale, nella recente sentenza  n.  5  del  10  aprile  2015,
secondo la cui massima: 
    «E' costituzionalmente illegittimo  l'art.  16,  comma  4,  legge
Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24. La disposizione impugnata  -
la quale stabilisce che i soggetti che gestiscono impianti di  pre  -
trattamento e di trattamento di scarti animali quali quelli  ad  alto
rischio e a rischio specifico BSE corrispondono ai comuni sede  degli
impianti un contributo minimo annuo di 0,25 euro ogni 100 chilogrammi
di materiale trattato nell'anno  e  che  i  soggetti  che  gestiscono
impianti di riutilizzo di scarti animali trattati ad alto rischio e a
rischio specifico BSE corrispondono ai comuni sede degli impianti  un
contributo minimo di 0,15 euro  ogni  100  chilogrammi  di  materiale
riutilizzato nell'anno - prevede la corresponsione di un  contributo,
che ha chiaramente  natura  tributaria,  in  una  materia,  quale  il
trattamento e lo smaltimento dei rifiuti,  rientrante  nella  «tutela
dell'ambiente, dell'ecosistema»  che  e'  riservata  alla  competenza
legislativa esclusiva dello Stato dall'art. 117, comma 2, lettera  s)
Cost., anche  nella  prospettiva  di  preservare  il  bene  giuridico
«ambiente» dai possibili  effetti  distorsivi  derivanti  da  vincoli
imposti  in  modo  differenziato  in  ciascuna  Regione,  sussistendo
l'esigenza che vi sia un quadro regolativo uniforme degli incentivi e
disincentivi  inevitabilmente  collegati  alla  imposizione  fiscale,
tenuto conto dell'influenza  dispiegata  dal  tributo  (i  cosiddetti
«effetti allocativi»)  sulle  scelte  economiche  di  investimento  e
finanziamento delle imprese operanti nel settore dei rifiuti e  della
loro attitudine a ripercuotersi, per l'oggetto stesso  dell'attivita'
esercitata da tali imprese,  sugli  equilibri  ambientali.  (sentenze
numeri 26 del 1982, 2, 11 del 1995, 37 del 1997, 370 del 2003, 50, 73
del 2005, 334 del 2006, 378 del 2007, 62, 64, 335, 437 del 2008; 141,
164, 225, 249, 314 del 2009, 244, 280 del 2011, 54 del 2012, 285  del
2013, 67 del 2014)». 
    Sotto un  secondo,  concorrente,  profilo,  parte  ricorrente  ha
denunziato  il  contrasto  delle  disposizioni  di  legge  regionale,
istitutive dei tributi di  cui  sopra,  con  l'art.  23  della  Carta
fondamentale,  seconde  cui:   «Nessuna   prestazione   personale   o
patrimoniale puo' essere imposta se non in base alla legge». 
    Trattasi, a ben vedere, di un contrasto dello  stesso  genere  di
quello, evidenziato in  precedenza,  nella  misura  in  cui  anche  i
tributi regionali - del tipo di quelli in  esame  -  sono  certamente
assimilabili a «prestazioni patrimoniali», per la cui imposizione  si
postula una riserva di legge, che nella specie sarebbe stata  violata
(facendo, in particolare, difetto  una  legge  generale  statale  che
fissi i principi, in  base  ai  quali  la  Regione  possa  deliberare
l'istituzione dei nuovi tributi in oggetto). 
    Altri parametri  costituzionali  che,  nella  specie,  parrebbero
altresi' pretermessi, come si  desume,  per  implicito,  anche  dalla
terza censura dell'atto introduttivo del giudizio (pur se rapportata,
ivi, al contrasto con il diritto comunitario), sono, ad avviso  della
Commissione,  il  principio  di  uguaglianza  (art.  3  Cost.)  e  il
principio della liberta' dell'iniziativa economica (art. 41 Cost.), i
quali paiono violati dall'istituzione dei tributi de quibus, avvenuta
a mezzo delle leggi regionali, delle quali viene  denunziata  la  non
conformita' ai principi della Carta fondamentale, tributi concernenti
esclusivamente l'attivita' di  coltivazione  di  cave,  e  non  altre
attivita' di tipo imprenditoriale, nonche' attivita' di  coltivazione
di  cave,  svolte  unicamente  all'interno  delle  Regione  Campania,
piuttosto che in altre Regioni: una discriminazione - e  un  ostacolo
alla libera esplicazione  dell'attivita'  imprenditoriale  -  che  si
manifesterebbe, in definitiva, sotto due concorrenti profili: 
        a)  sia  tra  attivita'   economiche   (rispettivamente:   di
coltivazione  di  cave,  e  non)  svolte   nell'ambito   territoriale
regionale di riferimento; 
        b) sia tra l'attivita' di coltivazione  di  cave,  esercitata
nell'ambito della Regione Campania, rispetto  all'identica  categoria
di attivita'. svolta nel territorio di altre regioni italiane. 
    In conformita' alle suddette considerazioni,  in  definitiva,  la
Commissione, ritenuta rilevante e  non  manifestamente  infondata  la
questione  di  legittimita'  costituzionale,   sollevata   da   parte
ricorrente nell'ambito del giudizio in  epigrafe,  potendo  risultare
violati, dalle disposizioni di legge regionali specificate  sopra,  i
parametri, di cui agli articoli 3, 23, 41, 117  e  119  Cost.,  letto
l'art. 23 della legge n. 87/1953, provvede, come da  dispositivo  che
segue.