Ricorso per conflitto di attribuzione  per  la  Regione  Autonoma
della Sardegna (codice fiscale:  80002870923),  con  sede  legale  in
09123 Cagliari (CA), viale Trento, n. 69, in persona  del  Presidente
pro tempore, prof. Francesco Pigliaru, rappresentata e difesa, giusta
procura a margine del presente atto, dagli  avv.ti  Alessandra  Camba
(codice  fiscale  CMBLSN57D49B354X;  posta  elettronica  certificata:
acamba@pec.regione.sardegna.it; fax:  070.6062418)  e  prof.  Massimo
Luciani (codice fiscale  LCNMSM52L23H501G;  fax:  06.90236029;  posta
elettronica   certificata:    massimoluciani@ordineavvocatiroma.org),
elettivamente domiciliata presso lo Studio del secondo in 00153 Roma,
lungotevere Raffaello Sanzio, n. 9, 
    Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in  persona  del
Presidente  del  Consiglio  pro  tempore,  rappresentato   e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato presso la cui sede in Roma,  via
dei Portoghesi, n. 12, e' elettivamente domiciliato, a seguito e  per
l'annullamento del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
21 settembre 2016, recante «Determinazione del maggiore gettito della
tassa automobilistica da riservare allo Stato,  al  netto  del  minor
gettito dello stesso tributo da  riconoscere  alle  regioni  ed  alle
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  per  l'anno   2012»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.  223  del  23
settembre 2016. 
 
                                Fatto 
 
    1. - Come e' noto a codesta ecc.ma Corte  costituzionale,  che  a
piu' riprese si e' pronunciata sul tema (cfr. sentt. nn. 99 e 118 del
2012, 95 del 2013; 82 del 2015; 144 del 2015), sin dal 2010 e'  sorto
tra lo Stato e la Regione autonoma della Sardegna (hinc inde  Regione
o Sardegna) un notevole contenzioso  avente  ad  oggetto  l'esatta  e
integrale esecuzione dell'art. 8 dello Statuto  regionale,  per  come
novellato dall'art. 1, comma  834,  della  legge  n.  296  del  2006,
recante il regime delle entrate regionali. 
    Ai sensi del successivo comma 838,  il  novellato  sistema  delle
entrate erariali doveva entrare «a regime dall'anno 2010».  Tuttavia,
lo Stato rimaneva per lungo tempo inerte, con la conseguenza  che  il
«ritardo accumulato» veniva «determinando una  emergenza  finanziaria
in Sardegna» (sent. n. 95 del 2013). 
    Solo nell'estate 2014 l'Amministrazione  statale  ha  avviato  un
percorso volto a porre rimedio alla mancata esecuzione del  novellato
art. 8 dello  statuto,  recependo  alcune  puntuali  indicazioni  del
legislatore, costretto a  intervenire  proprio  dalla  giurisprudenza
costituzionale (cfr. la legge n. 182 del 2012,  di  assestamento  del
bilancio 2012, che  aveva  stanziato  le  somme  per  le  regolazioni
contabili in favore della Sardegna, nonche' l'art. 11,  comma  5-bis,
del decreto legge n. 35 del 2013, come conv. in legge n. 64 del 2013:
«al fine di dare piena applicazione,  secondo  i  principi  enunciati
nella sentenza della Corte costituzionale n. 118 del 2012,  al  nuovo
regime regolatore dei rapporti finanziari tra lo Stato e  la  Regione
Sardegna, disciplinato dalle disposizioni di cui  all'art.  1,  comma
834, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296  [...]  entro  centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze concorda,
nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, con la Regione  Sardegna,
con le procedure di cui all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42,
le modifiche da apportare al  patto  di  stabilita'  interno  per  la
Regione Sardegna»). 
    2. - In data 21 luglio 2014, il Ministero dell'economia  e  delle
finanze e il Presidente della  Regione  stipulavano  un  «accordo  in
materia di finanza pubblica», con il quale si regolavano  i  seguenti
elementi del rapporto economico-finanziario tra Stato e Regione: 
        i) fissazione del livello  massimo  di  spesa  regionale  per
l'anno 2013 (art. 1, comma 1); 
        ii) certificazione  del  rispetto  del  patto  di  stabilita'
regionale per l'anno 2013 (art. 1, comma 2); 
        iii)  determinazione  dell'obiettivo  programmatico  per   la
finanza regionale per l'anno 2014 (art. 2); 
        iv) determinazione del vincolo di bilancio per la Regione  ai
sensi dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012  e  corrispondente  non
applicabilita', per la Sardegna, delle non  compatibili  disposizioni
di legge in materia di patto di stabilita' (art. 3); 
        v) determinazione del  sistema  di  controllo  sulla  finanza
regionale (monitoraggio, certificazione e relative sanzioni: art. 4); 
        vi) composizione extragiudiziale del contenzioso  in  materia
di finanza pubblica (art. 5); 
        vii) recepimento, da parte della Regione, delle  disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili. 
    Successivamente, nel dicembre del 2015, lo  Stato  e  la  Regione
sono addivenuti a una seconda intesa, recante «accordo [...]  per  il
coordinamento della finanza pubblica nell'ambito del procedimento  di
attuazione dell'art. 8 della legge costituzionale 26  febbraio  1948,
n. 3». Con tale intesa lo Stato e la Regione hanno  eliminato  alcuni
residui  elementi  d'incertezza   concernenti   il   catalogo   delle
compartecipazioni erariali  di  cui  all'art.  8  dello  Statuto  (in
particolare per quanto concerne le  entrate  derivanti  da  giochi  e
scommesse e la compensazione per  la  perdita  di  gettito  derivante
dalla soppressione della tassa sulle concessioni governative  per  le
patenti di guida; cfr. articoli 1 e 2 dell'intesa) e hanno  convenuto
che «il saldo del maggior gettito spettante alla Regione per gli anni
dal 2010 al 2015 in conseguenza dell'adozione del decreto legislativo
di attuazione dell'art. 8  della  legge  costituzionale  26  febbraio
1948, n. 3, rispetto all'importo gia'  attribuito,  e'  erogato  alla
medesima in 4 annualita' costanti a decorrere dall'anno  2016»  (art.
3). 
    3.  -  Contestualmente,  la  «commissione  paritetica»  ai  sensi
dell'art. 56 dello Statuto regionale licenziava il testo delle  norme
di attuazione del novellato art. 8 dello Statuto  speciale,  recepito
dal decreto legislativo  n.  114  del  2016,  pubbl.  nella  Gazzetta
Ufficiale 27 giugno 2016, n. 148. 
    Interessano particolarmente ai fini  del  presente  giudizio  gli
articoli 15 e 18 del decreto legislativo. 
    L'art. 15, comma 1, prevede che «Le  compartecipazioni  spettanti
ai sensi dell'art. 8 dello statuto alla Regione  non  possono  essere
oggetto di riserva erariale, salvo quanto previsto al comma 2». 
    Il successivo  comma  2  specifica  che  «esclusivamente  qualora
intervengano eventi eccezionali e imprevedibili, previa comunicazione
alla  Regione  autonoma  della   Sardegna,   il   gettito   derivante
dall'istituzione di nuovi tributi  o  da  maggiorazioni  di  aliquote
determinati con legge statale puo' essere  riservato  allo  Stato,  a
condizione che il medesimo  gettito  sia  specificamente  finalizzato
alla copertura degli oneri derivanti dagli  eventi  anzi  detti,  sia
temporalmente delimitato e distintamente contabilizzato nel  bilancio
statale». 
    L'art. 18, invece, prevede  che  «le  disposizioni  del  presente
decreto legislativo si applicano a decorrere dal  1°  gennaio  2010»,
coerentemente con il termine di entrata a regime del novellato art. 8
dello statuto, gia' indicata dall'art. 1, comma 838, della  legge  n.
296 del 2006. 
    4. - E' in  questo  contesto  che  l'Amministrazione  statale  ha
adottato il decreto ministeriale impugnato. 
    Il provvedimento ha ad oggetto la  «Determinazione  del  maggiore
gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, al netto
del minor gettito dello stesso tributo da riconoscere alle regioni ed
alle province autonome di Trento e di Bolzano, per l'anno 2012». 
    Come si legge nella  motivazione,  il  decreto  ministeriale  da'
asserita attuazione all'art. 1, commi 236, 321 e 322 della  legge  n.
296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007). 
    Il comma 236 aveva concesso l'esenzione per cinque annualita' dal
pagamento della tassa automobilistica regionale a coloro che  avevano
effettuato la sostituzione, con contestuale rottamazione,  di  alcuni
veicoli, contestualmente delegando (tramite rinvio alle procedure  di
cui al precedente comma  235)  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  d'intesa  con  la  Conferenza  Stato-Regioni   e   Province
autonome, a provvedere alle  regolazioni  finanziarie  nei  confronti
delle Regioni e delle Province autonome delle  minori  entrate  nette
derivanti dall'agevolazione.  Il  comma  321  ha  aumentato,  per  il
periodo successivo al 1° gennaio 2007, l'importo delle tariffe  delle
tasse  automobilistiche  «in  base  al  principio  di  sostenibilita'
ambientale dei  veicoli»,  disponendo,  al  contempo,  una  riduzione
percentuale dei trasferimenti statali destinati alle Regioni  e  alle
province autonome di Trento e Bolzano in ragione del maggior  gettito
derivante dal predetto tributo. 
    Il successivo comma 322 ha rinviato a un  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza
Stato-Regioni e Province autonome, la definizione  delle  regolazioni
finanziarie delle maggiori entrate  nette  derivanti  dall'attuazione
delle norme di cui al comma 321 e dei criteri per  la  corrispondente
riduzione dei trasferimenti dello Stato alle sopra dette autonomie. 
    In  (pretesa)  attuazione  di  queste  disposizioni,  il  decreto
riporta la tabella indicante le somme che le Regioni  e  le  Province
autonome, che riscuotono il  tributo,  devono  rimettere  all'erario,
quale  «maggior  gettito»  derivante  dall'aumento   tariffario   del
predetto comma 322, detratto il minor gettito derivante dal  predetto
comma 321. 
    Per la Regione Sardegna tale maggior gettito e' individuato nella
somma (certo non irrilevante) di € 4.481.085,69. 
    L'art. 2 del  decreto  prevede  che  tali  importi,  pretesamente
spettanti all'erario, debbano  essere  versati  dalle  Regioni  entro
sessanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale e che, ove tale versamento non sia effettuato,  la
Ragioneria generale dello Stato  sia  tenuta  «al  recupero  mediante
corrispondente  riduzione  dei  trasferimenti  erariali  destinati  a
ciascuna regione e provincia autonoma, le cui autorizzazioni di spesa
risultano  iscritte  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e finanze». 
    Il decreto ministeriale  impugnato  e'  illegittimo  e  violativo
delle attribuzioni costituzionali della  ricorrente,  che  ne  chiede
l'annullamento per i seguenti motivi di 
 
                               Diritto 
 
    1. - Violazione  degli  articoli  7,  8,  54  e  56  della  legge
costituzionale n. 3  del  1948,  recante  «Statuto  speciale  per  la
Sardegna»; violazione degli articoli 15 e 18 del decreto  legislativo
n. 114 del 2016, recante  «Norme  di  attuazione  dell'art.  8  dello
statuto speciale  della  Regione  autonoma  della  Sardegna  -  legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di entrate erariali
regionali», anche in relazione all'art. 1, comma 321, della legge  n.
296 del  2006;  violazione  degli  articoli  116,  117  e  119  della
Costituzione; violazione del principio  di  leale  collaborazione  ex
articoli 5  e  117  della  Costituzione,  in  relazione  alle  intese
stipulate tra lo Stato e la Regione aventi ad oggetto «Accordo tra lo
Stato e la Regione autonoma della Sardegna per il coordinamento della
finanza pubblica», del dicembre 2015,  e  «Accordo  tra  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e la Regione  Sardegna  in  materia  di
finanza  pubblica»,  del  luglio  2014.  Il  decreto   impugnato   e'
manifestamente  violativo  delle  attribuzioni  costituzionali  della
Regione ricorrente, di cui agli articoli 8, 54 e 56 dello statuto,  e
delle norme di attuazione statutaria ex articoli 15 e 18 del  decreto
legislativo  n.  114  del  2016.  Il  provvedimento   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, infatti, riserva all'erario il maggior
gettito derivante dall'aumento di un tributo  che  e'  compartecipato
per i sette decimi dalla Sardegna, ai sensi  dell'art.  8,  comma  1,
lettera m), dello statuto («le entrate della Regione sono  costituite
[...] m) dai sette decimi di tutte le  entrate  erariali,  dirette  o
indirette, comunque denominate, ad eccezione di quelle  di  spettanza
di altri enti pubblici»). 
    Sono  dunque  sottratte  alla  Regione  ricorrente  risorse   che
statutariamente  (art.  8)  le  spettano.  Tale   misura   pregiudica
inevitabilmente l'autonomia finanziaria regionale, che l'art. 7 dello
statuto («La Regione ha una propria finanza,  coordinata  con  quella
dello Stato, in armonia con i principi della solidarieta'  nazionale,
nei modi stabiliti dagli articoli seguenti»)  riconnette  proprio  al
regime delle compartecipazioni erariali di cui al successivo art. 8. 
    Tale   circostanza   dimostra   inequivocabilmente    il    «tono
costituzionale» della presente controversia e  giustifica  (e  rende,
ammissibile) il ricorso all'ecc.ma Corte costituzionale, in  sede  di
conflitto di attribuzione. 
    2. - La riserva erariale disposta  con  il  decreto  ministeriale
impugnato e' illegittima. 
    L'art. 8 dello statuto, infatti, non contempla alcuna ipotesi  al
ricorrere della quale  il  regime  di  compartecipazione  fissa  alle
entrate puo' essere derogato. Si badi: le riserve non  sono  previste
ne' nella formulazione vigente, ne'  in  quelle  precedenti,  con  la
conseguenza  che   ogni   atto   che   esclude   un   tributo   dalla
compartecipazione e' illegittimo per violazione diretta dello  stesso
art. 8 e indiretta dell'art. 7. 
    Sul  punto  e'   maturato   un   orientamento   giurisprudenziale
inequivoco.  La  sentenza  n.  241   del   2012   dell'ecc.ma   Corte
costituzionale ha affermato che, «diversamente  dallo  statuto  della
Regione siciliana [e di  altre  Autonomie  speciali],  non  risultano
riserve integrali allo Stato previste  dallo  statuto  della  Regione
autonoma Sardegna. Pertanto, la  denunciata  mancata  attribuzione  a
tale Regione  degli  importi  corrispondenti  all'applicazione  delle
quote fisse di compartecipazione previste dall'art. 8  dello  statuto
speciale  in  relazione  ai  diversi  tributi  [...]  contrasta   con
l'evocato parametro statutario». 
    Il decreto impugnato, dunque, e' violativo degli articoli 7  e  8
dello Statuto regionale e deve essere annullato. 
    Per le medesime ragioni risultano violati gli articoli 116;  117,
comma 3;  e  119  della  Costituzione,  che  riconoscono  e  tutelano
l'autonomia economico-finanziaria delle Regioni  e,  in  particolare,
delle Autonomie speciali, con specifico riferimento alla Sardegna. 
    2.2. - Il provvedimento gravato  e',  altresi',  violativo  degli
articoli 15 e 18 del decreto legislativo n.  114  del  2016  (recante
norme di attuazione dell'art. 8 dello statuto), anche in  riferimento
agli articoli 7 e 8 dello statuto. 
    Le norme di attuazione statutaria,  per  costante  giurisprudenza
costituzionale,  «possiedono  un  sicuro  ruolo   interpretativo   ed
integrativo delle stesse espressioni  statutarie  che  delimitano  le
sfere di competenza delle Regioni ad autonomia speciale e non possono
essere modificate che mediante  atti  adottati  con  il  procedimento
appositamente previsto negli statuti, prevalendo in  tal  modo  sugli
atti  legislativi  ordinari»  (cosi',  proprio  in  riferimento  alla
Regione Sardegna, Corte cost., n. 51 del 2006). Ne  consegue  che  la
violazione  delle  norme  di  attuazione   statutaria   puo'   essere
certamente lamentata innanzi l'ecc.ma Corte, nel corso di un giudizio
per conflitto d'attribuzione tra enti. 
    Cio' premesso, va ricordato che, come si  e'  gia'  accennato  in
narrativa, recependo la giurisprudenza costituzionale maturata  inter
partes, la «commissione paritetica» che, in base  all'art.  56  dello
statuto, e' competente all'approvazione  delle  norme  di  attuazione
statutaria, ha precisato che il regime  delle  compartecipazioni  non
puo' essere derogato, salvo il ricorrere  di  «eventi  eccezionali  e
imprevedibili». 
    Unicamente in tali  casi  lo  Stato  puo'  disporre  una  riserva
erariale e solo nel rispetto di una  serie  di  oneri  sostanziali  e
procedimentali: 
        la riserva puo' essere disposta solo su nuovi  tributi  o  su
maggiorazioni di aliquote di tributi preesistenti, con  salvezza  del
gettito gia' previsto in favore della Regione; 
        lo Stato deve dare alla Regione  comunicazione  previa  della
volonta' di disporre una riserva su tali maggiori entrate; 
        il  gettito  deve  essere  specificamente  finalizzato   alla
copertura  degli  oneri  derivanti  dagli   «eventi   eccezionali   e
imprevedibili» che giustificano la riserva erariale; 
        la   riserva   deve   essere   temporalmente   delimitata   e
distintamente contabilizzata nel bilancio statale. 
    Nessuna di queste circostanze ricorre nel caso di specie, sicche'
e' evidente che il provvedimento impugnato e' del tutto incompatibile
con le norme costituzionali e statutarie  e  con  lo  stesso  decreto
legislativo n. 114 del 2016. 
    Tale incompatibilita' emerge  con  ancora  maggior  forza  se  si
considera il citato art. 18 dello stesso decreto legislativo, ove  si
stabilisce che le disposizioni di attuazione  del  novellato  art.  8
dello statuto producano effetti dal 1° gennaio 2010 (momento  in  cui
il nuovo sistema delle entrate regionali avrebbe  dovuto  entrare  «a
regime», ai sensi dell'art. 1, comma 838,  della  legge  n.  296  del
2006). 
    2.3. - Che il decreto  legislativo  n.  114  del  2016  impedisca
l'applicazione della riserva alla Regione Sardegna  si  deduce  anche
dall'art.  3  dell'intesa  Stato-Regione  del  dicembre  2015,   gia'
riportato supra, in ragion del quale  lo  Stato  si  e'  obbligato  a
liquidare alla Regione,  in  quattro  tranches  annuali,  il  maggior
gettito  tributario  compartecipato  che   ancora   non   sia   stato
effettivamente trasferito alla Sardegna. 
    In altri termini, con l'accordo del dicembre 2015 e la successiva
emanazione delle norme di attuazione statutaria, lo Stato non solo ha
integralmente   recepito   le   indicazioni   della    giurisprudenza
costituzionale sulla cogenza del regime  di  compartecipazione  delle
entrate  erariali,  ma  si  e'  anche  auto-obbligato  a   restituire
qualunque cespite fosse stato escluso da tale regime. 
    Cio' considerato, e' evidente che l'Amministrazione  statale  non
puo',   oggi,   incamerare   all'erario   entrate    soggette    alla
compartecipazione in favore della Regione Sardegna. 
    Il provvedimento impugnato  disattende  non  solo  l'accordo  del
dicembre 2015, ma anche quello del luglio del 2014, con cui lo  Stato
aveva riconosciuto gli effetti della riforma del regime delle entrate
sulle  capacita'  di  spesa  della  Regione  Sardegna,  superando  il
precedente regime del «patto di stabilita' interno». Dato che «e'  di
palmare evidenza che [...] il principio inderogabile  dell'equilibrio
in sede preventiva  del  bilancio  di  competenza  comporta  che  non
possono rimanere indipendenti e non coordinati,  nel  suo  ambito,  i
profili della spesa e  quelli  dell'entrata»  (Corte  costituzionale,
sentenza n. 118 del 2012, proprio in  tema  di  patto  di  stabilita'
della Regione Sardegna), infatti, il mancato riconoscimento di  parte
delle risorse compartecipate comporta  necessariamente  l'illegittima
compressione della capacita' di spesa della Regione. Di  conseguenza,
la riserva erariale qui in esame  e'  insanabilmente  contraddittoria
anche con l'accordo di finanza pubblica del luglio del 2014. 
    Cio' detto, si deve ricordare che, per consolidata giurisprudenza
costituzionale, e' costituzionalmente illegittima  la  violazione  di
un'intesa gia' stipulata tra Stato e Regioni, «senza l'attivazione di
ulteriori meccanismi di cooperazione necessari per superare  l'intesa
gia' raggiunta», in quanto tale circostanza  «determina  una  lesione
del  principio  di  leale  collaborazione»   (Corte   costituzionale,
sentenza n. 58 del 2007).  In  altri  termini,  dato  che  le  intese
«rappresentano la via maestra  per  conciliare  esigenze  unitarie  e
governo autonomo del territorio», ne consegue che  «il  principio  di
leale collaborazione che si realizza mediante tali accordi, anche  in
una accezione  minimale,  impone  alle  parti  che  sottoscrivono  un
accordo ufficiale in una sede  istituzionale  di  tener  fede  ad  un
impegno assunto» (Corte costituzionale, sentenze nn. 31 del 2006 e 58
del 2007). 
    Tale principio, si badi, e'  stato  sancito  in  casi  nei  quali
l'intesa era intervenuta in un ambito materiale riconducibile (in via
diretta  oppure  a  seguito  del  «giudizio  di   prevalenza»)   alla
competenza legislativa  esclusiva  statale  (disciplina  del  demanio
dello Stato per la sentenza n. 31 del 2006, disciplina  del  servizio
civile nazionale per la sentenza n. 58 del 2007), sicche' deve a piu'
forte ragione applicarsi al caso di specie, in cui rileva l'autonomia
economico-finanziaria della Sardegna, che gode di  tutela  rafforzata
ai sensi degli articoli 116 della Costituzione e 7 e 8 dello  statuto
speciale. 
    Tanto,  specie  alla  luce  del  fatto  che   la   giurisprudenza
dell'ecc.ma Corte costituzionale, facendo  espressamente  riferimento
anche all'intesa tra Stato e Regione Sardegna  del  luglio  2014,  ha
riconosciuto un  particolare  rilievo  agli  accordi  in  materia  di
finanza pubblica intervenuti tra lo Stato e le Autonomie speciali (si
v. Corte costituzionale, sentenza n. 19 del 2015: la  «prassi  ed  in
particolare dalla morfologia degli ultimi accordi stipulati in questa
materia tra Governo ed  autonomie  speciali  ([...]  Accordo  tra  il
Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione autonoma Sardegna
del 21 luglio 2014 [...])  dimostra  che  lo  strumento  dell'accordo
serve a determinare nel loro complesso punti controversi o indefiniti
delle relazioni finanziarie tra Stato e  Regioni,  sia  ai  fini  del
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica nel  rispetto  dei
vincoli europei, sia al fine di evitare che  il  necessario  concorso
delle  Regioni  comprima  oltre  i  limiti   consentiti   l'autonomia
finanziaria ad esse spettante. Cio'  anche  modulando  le  regole  di
evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti, in relazione  alla
diversita'   delle   situazioni   esistenti   nelle   varie   realta'
territoriali»). 
    Si badi: la violazione del principio di leale collaborazione  non
puo' certo essere esclusa  pel  semplice  fatto  che  lo  schema  del
decreto ministeriale impugnato e' stato esaminato  nell'ambito  della
Conferenza Stato-Regioni. A tacer d'altro, e'  sufficiente  osservare
che la Regione ricorrente, nel corso della seduta  della  Commissione
affari finanziari della  conferenza  dell'8  giugno  2016,  ha  fatto
presente «la non applicabilita' della norma [ovverosia del comma 321]
alla Regione Sardegna». Tale indicazione, formulata dall'Assessore al
bilancio regionale, e' stata riportata nel verbale della commissione. 
    2.4. - Infine, si deve osservare che il  provvedimento  impugnato
risulta essere lesivo anche degli articoli  54  e  56  dello  statuto
regionale. 
    Derogare al regime di compartecipazione regionale  delle  entrate
erariali, infatti, equivale a: 
        modificare   le   disposizioni   statutarie    sull'autonomia
economico-finanziaria della  Regione  senza  rispettare  lo  speciale
procedimento previsto dall'art. 54, comma 4, dello  statuto,  ove  si
prevede che «le disposizioni del  Titolo  III  del  presente  statuto
possono essere modificate con leggi  ordinarie  della  Repubblica  su
proposta del Governo  o  della  Regione,  in  ogni  caso  sentita  la
Regione»; 
        modificare le norme di attuazione  dello  statuto  regionale,
senza rispettare l'altro speciale procedimento, fissato dall'art.  56
dello statuto, a tenor  del  quale  «una  Commissione  paritetica  di
quattro membri, nominati dal Governo  della  Repubblica  e  dall'Alto
Commissario per la Sardegna sentita la Consulta regionale,  proporra'
le norme relative al passaggio degli uffici  e  del  personale  dallo
Stato alla Regione, nonche'  le  norme  di  attuazione  del  presente
statuto. Tali norme saranno sottoposte al parere della Consulta o del
Consiglio regionale e saranno emanate con decreto legislativo». 
    3. - Si confida di aver dimostrato che non  compete  allo  Stato,
attraverso l'emanazione dell'impugnato decreto, disporre una  riserva
totale  o  parziale  del  maggior  gettito   derivante   dall'aumento
dell'aliquota di un tributo soggetto al regime di compartecipazione. 
    Per  scrupolo  di  completezza  (e  prevenendo   ogni   possibile
eccezione del resistente), si deve  osservare  che  non  si  potrebbe
obiettare che l'atto impugnato si e' limitato a dare applicazione  ai
sopra menzionati commi 321 e 322 dell'art. 1 della legge n.  296  del
2006. 
    Ovviamente,  la  riserva   erariale   delle   entrate   derivanti
dall'innalzamento dell'aliquota sulla tassa automobilistica e'  stata
istituita dalle citate disposizioni di legge ordinaria. Esse,  pero',
sono divenute  inefficaci  nei  confronti  della  ricorrente  con  il
ricordato accordo del 2015, o a  tutto  concedere  con  l'entrata  in
vigore del decreto legislativo n. 114 del 2016. 
    Come si e' gia' osservato, infatti, con  l'accordo  del  dicembre
2015 e la successiva emanazione delle norme di attuazione statutaria,
lo   Stato   ha   integralmente   recepito   le   indicazioni   della
giurisprudenza   costituzionale   sulla   cogenza   del   regime   di
compartecipazione delle entrate da parte della Regione Sardegna e  si
e' auto-obbligato a restituire qualunque cespite fosse stato  escluso
da tale regime. Ne consegue che il comma 321, a  far  data  dal  2010
(decorrenza stabilita dal decreto legislativo n. 114 del  2016,  come
si  e'  visto),  non  e'  applicabile  alla  Regione  autonoma  della
Sardegna. 
    In particolare, si deve ritenere che il  decreto  legislativo  n.
114 del 2016 abbia parzialmente abrogato il  comma  321  dell'art.  1
della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui disponeva la  riserva
erariale per i tributi spettanti alla Regione Sardegna. Tanto, per le
annualita' dal 2010 in poi. 
    Non sussiste, dunque, alcuna ragione giustificatrice per la quale
lo Stato, disattese le indicazioni  della  Regione  nella  Conferenza
Stato-Regioni, potesse disporre la riserva erariale in esame. 
    4. - In subordine. Violazione degli articoli 7, 8, 54 e 56  della
legge costituzionale n. 3 del 1948, recante «Statuto speciale per  la
Sardegna»; violazione degli articoli 15 e 18 del decreto  legislativo
n. 114 del 2016, recante  «Norme  di  attuazione  dell'art.  8  dello
statuto speciale  della  Regione  autonoma  della  Sardegna  -  legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di entrate erariali
regionali», anche in relazione all'art. 1, comma 321, della legge  n.
296 del  2006;  violazione  degli  articoli  116,  117  e  119  della
Costituzione; violazione del principio  di  leale  collaborazione  ex
articoli 5  e  117  della  Costituzione,  in  relazione  alle  intese
stipulate tra lo Stato e la Regione aventi ad oggetto «Accordo tra lo
Stato e la Regione autonoma della Sardegna per il coordinamento della
finanza pubblica», del dicembre 2015,  e  «Accordo  tra  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e la Regione  Sardegna  in  materia  di
finanza pubblica», del luglio 2014, anche in riferimento all'art.  1,
comma 321, della legge n. 296 del 2006. Come si e'  detto  supra,  il
comma 321 dell'art. 1  della  legge  n.  296  del  2006,  piu'  volte
menzionato, e' stato parzialmente abrogato dal decreto legislativo n.
114 del 2016. 
    Ove codesta ecc.ma Corte non ritenesse intervenuta  l'abrogazione
parziale  di  tale  disposizione  della  legge  statale,  il  decreto
impugnato non potrebbe comunque trovarvi idonea «base normativa». 
    Il comma 321,  infatti,  dovrebbe  comunque  essere  interpretato
secundum Constitutionem. Cio' vuol dire che  la  previsione  a  tenor
della quale «i trasferimenti erariali in favore delle regioni o delle
province autonome [...]  sono  ridotti  in  misura  pari  al  maggior
gettito  derivante  ad  esse  dal   presente   comma»   deve   essere
interpretata escludendo dalla riserva erariale le Autonomie  speciali
il cui ordinamento (appunto speciale) non consente deroghe al  regime
di  compartecipazione  ai  tributi.  Conseguentemente,   la   riserva
erariale non puo' piu' applicarsi alla Regione ricorrente. 
    Da quanto ora indicato discendono due conseguenze. 
    La prima e' che, in  questa  ipotesi  interpretativa,  lo  stesso
comma 321 dell'art. 1 della legge n. 296  del  2006,  in  una  con  i
paradigmi costituzionali e interposti sopra indicati,  sarebbe  stato
violato dal decreto impugnato. 
    La seconda e' che, anche a voler considerare tuttora  vigente  il
suddetto comma  321,  persisterebbe  l'illegittima  e  ingiustificata
lesione dell'autonomia economico-finanziaria garantita  alla  Regione
ricorrente dallo Statuto (articoli 7 e 8, nonche' 54, che assicura la
«rigidita'»  della  fonte  statutaria),  dalle  norme  di  attuazione
statutaria (articoli 15 e 18 del decreto legislativo n. 114 del 2016,
anche  alla  luce  dell'art.  56  dello  statuto,  che  prescrive  il
particolare procedimento di approvazione delle norme di  attuazione),
dalla Costituzione (articoli 5, 116, 117, comma 3,  e  119)  e  dalle
intese  stipulate  con  lo  Stato,  per  le  medesime  ragioni  sopra
illustrate, alle  quali  si  rimanda  in  ossequio  al  principio  di
sinteticita' degli atti amministrativi. 
    5. - In via ulteriormente subordinata. Violazione degli  articoli
7, 8, 54 e 56 della legge  costituzionale  n.  3  del  1948,  recante
«Statuto speciale per la Sardegna»; violazione degli articoli 15 e 18
del decreto legislativo n. 114 del 2016, recante «Norme di attuazione
dell'art. 8 dello  statuto  speciale  della  Regione  autonoma  della
Sardegna - legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di
entrate erariali regionali», anche in  relazione  all'art.  1,  comma
321, della legge n. 296 del 2006; violazione degli articoli 116,  117
e  119  della  Costituzione;  violazione  del  principio   di   leale
collaborazione ex articoli 5 e 117 della Costituzione,  in  relazione
alle intese stipulate tra lo Stato e la  Regione  aventi  ad  oggetto
«Accordo tra lo Stato e la Regione autonoma  della  Sardegna  per  il
coordinamento della finanza pubblica», del dicembre 2015, e  «Accordo
tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la  Regione  Sardegna
in materia di finanza  pubblica»,  del  luglio  2014;  illegittimita'
derivata dall'illegittimita' costituzionale dell'art. 1,  comma  321,
della legge  n.  296  del  2006.  Per  massimo  scrupolo  la  Regione
ricorrente deve proporre un motivo di ricorso  in  via  di  ulteriore
subordine, per l'ipotesi che l'ecc.ma Corte ritenga tuttora vigente e
integralmente  applicabile  alla  Regione  Sardegna,  anche  per   le
annualita' dal 2010 in avanti, il comma 321 dell'art. 1  della  legge
n. 296 del 2006, interpretato in modo opposto  a  quanto  prospettato
nei precedenti motivi. 
    Ove non si ritenesse di accedere alle due ipotesi  interpretative
sopra   suggerite   (abrogazione   parziale    o,    in    subordine,
interpretazione costituzionalmente orientata del comma 321), infatti,
si dovrebbe concludere che quello in esame  costituisce  un  caso  di
incostituzionalita' sopravvenuta della legge statale. 
    Dato che - come gia' osservato - le  norme  di  attuazione  degli
statuti  speciali  «possiedono  un  sicuro  ruolo  interpretativo  ed
integrativo delle stesse espressioni  statutarie  che  delimitano  le
sfere di competenza delle Regioni ad autonomia speciale e non possono
essere modificate che mediante  atti  adottati  con  il  procedimento
appositamente previsto negli statuti, prevalendo in  tal  modo  sugli
atti legislativi ordinari» (Corte costituzionale, sentenza n. 51  del
2006), l'emanazione del decreto legislativo n. 114 del 2016 ha almeno
determinato  l'incostituzionalita'  sopravvenuta   della   precedente
disposizione di legge statale (cfr. Corte costituzionale, n.  13  del
1974: «e' bensi' vero - in linea di  principio  -  che,  nel  vigente
ordinamento, il sopravvenire di nuove norme  [...]  dotate  [...]  di
forza giuridica prevalente rispetto  a  quella  delle  leggi  formali
ordinarie,  determina  l'invalidazione  delle  norme  anteriori   che
divengano con esse incompatibili» e «tale e' certamente il caso delle
relazioni tra la preesistente legislazione statale  e  le  competenze
legislative attribuite alle Regioni» dalla novellazione degli statuti
speciali o delle norme di attuazione statutaria). 
    Tale incostituzionalita' sopravvenuta, ovviamente,  non  consente
alla  Regione  di  impugnare  post  festum  in   via   d'azione   una
preesistente disposizione di legge statale, ma, se non si  vuole  che
ne consegua una grave violazione del diritto di difesa (oltre che  un
inaccettabile  «cono  d'ombra»  del  giudizio  costituzionale),  puo'
comunque  essere  rilevata  ogniqualvolta  la  Regione,  al  pari  di
qualunque soggetto di diritto, vi abbia interesse. Il che  e'  quanto
puntualmente accade nella presente controversia. 
    Ne viene che, nel contesto di questa ipotesi  interpretativa,  il
decreto ministeriale impugnato lede le attribuzioni costituzionali  e
statutarie connesse all'autonomia economico-finanziaria della Regione
in quanto: 
        i) viola le disposizioni della Costituzione, dello statuto  e
delle norme di attuazione statutarie e le intese intervenute  tra  lo
Stato e la Regione indicate nel titolo del presente  motivo,  per  le
ragioni dianzi illustrate  (alle  quali  nuovamente  si  rimanda  per
dovere di sintesi); 
        ii) risulta illegittimo anche in ragione  dell'illegittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 321, della legge n. 296  del  2006.
Interpretata  diversamente  da   quanto   sopra   prospettato,   tale
disposizione, come si e' gia' detto, e' manifestamente  incompatibile
con l'art. 8 dello statuto e degli  articoli  15  e  18  del  decreto
legislativo n. 114 del 2016, per le  ragioni  gia'  illustrate.  Tale
incostituzionalita' potra'  ovviamente  essere  rilevata  dall'ecc.ma
Corte,  ove  occorrer  possa,  anche  tramite  auto-rimessione  della
questione di legittimita' costituzionale del predetto comma 321.