P.Q.M. 
 
    Voglia  l'ecc.ma  Corte  costituzionale  adita,  ogni   contraria
istanza eccezione  e  deduzione  disattesa,  accogliere  il  presente
ricorso e per l'effetto: 
        i) in via principale: a) sollevare innanzi a  se  stessa,  in
via di autoremissione, la questione  di  legittimita'  costituzionale
relativa all'art. 10, comma 2, della legge 7  agosto  2015,  n.  124,
nella  parte  in  cui  prescrive  l'acquisizione  del  parere  e  non
dell'intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-regioni,  in   relazione
all'art.  117,  commi  3  e  4  Cost.,  e  al  principio   di   leale
collaborazione, e dichiararne l'illegittimita' costituzionale  per  i
profili  esposti  in  narrativa;  b)   in   ogni   caso,   dichiarare
l'illegittimita' costituzionale degli  articoli  1,  2,  3  e  4  del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219,  per  violazione  degli
articoli 117, commi 3 e 4,  e  76  della  Costituzione,  nonche'  del
principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120  della
Costituzione; 
        ii) in via subordinata: a) sollevare innanzi a se stessa,  in
via di autoremissione, la questione  di  legittimita'  costituzionale
relativa all'art. 10, comma 2, della legge 7  agosto  2015,  n.  124,
nella  parte  in  cui  prescrive  l'acquisizione  del  parere  e  non
dell'intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-regioni,  in   relazione
all'art.  117,  commi  3  e  4  Cost.,  e  al  principio   di   leale
collaborazione, e dichiararne l'illegittimita' costituzionale  per  i
profili  esposti  in  narrativa;  b)   in   ogni   caso,   dichiarare
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b),  n.
2, punto g); dell'art. 1, comma 1, lettera r), punto i); dell'art. 3,
commi 4 e 10 del decreto legislativo 25 novembre 2016,  n.  219,  per
violazione degli articoli 117, commi 3 e 4, 76 della  Costituzione  e
del principio di leale collaborazione di cui  agli  articoli  5,  120
della Costituzione;  dell'art.  4;  nonche'  dell'art.  3,  comma  1,
lettera f) e dell'art. 4, del decreto legislativo n.  219  del  2016,
nella parte in cui non prevedono la «introduzione di  una  disciplina
transitoria che tenga conto degli accorpamenti gia'  deliberati  alla
data di entrata  in  vigore  della  presente  legge»  per  violazione
dell'art. 76, in combinato disposto  con  l'art.  117,  in  relazione
all'art. 10, comma 1, lettera g), della legge delega n. 124 del 2015. 
    Si depositeranno, unitamente al presente ricorso notificato: 
        copia conforme della delibera di giunta regionale  n.  X/6140
del 23 gennaio 2017; 
        doc. 1: parere 16/107/CU12/C11 del 29 settembre 2016 reso  in
sede di Conferenza unificata. 
          Roma, 24 gennaio 2017 
 
                          Prof. avv. Marini