P.Q.M. Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale adita, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, accogliere il presente ricorso e per l'effetto: i) in via principale: a) sollevare innanzi a se stessa, in via di autoremissione, la questione di legittimita' costituzionale relativa all'art. 10, comma 2, della legge 7 agosto 2015, n. 124, nella parte in cui prescrive l'acquisizione del parere e non dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, in relazione all'art. 117, commi 3 e 4 Cost., e al principio di leale collaborazione, e dichiararne l'illegittimita' costituzionale per i profili esposti in narrativa; b) in ogni caso, dichiarare l'illegittimita' costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, per violazione degli articoli 117, commi 3 e 4, e 76 della Costituzione, nonche' del principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 della Costituzione; ii) in via subordinata: a) sollevare innanzi a se stessa, in via di autoremissione, la questione di legittimita' costituzionale relativa all'art. 10, comma 2, della legge 7 agosto 2015, n. 124, nella parte in cui prescrive l'acquisizione del parere e non dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, in relazione all'art. 117, commi 3 e 4 Cost., e al principio di leale collaborazione, e dichiararne l'illegittimita' costituzionale per i profili esposti in narrativa; b) in ogni caso, dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), n. 2, punto g); dell'art. 1, comma 1, lettera r), punto i); dell'art. 3, commi 4 e 10 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, per violazione degli articoli 117, commi 3 e 4, 76 della Costituzione e del principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5, 120 della Costituzione; dell'art. 4; nonche' dell'art. 3, comma 1, lettera f) e dell'art. 4, del decreto legislativo n. 219 del 2016, nella parte in cui non prevedono la «introduzione di una disciplina transitoria che tenga conto degli accorpamenti gia' deliberati alla data di entrata in vigore della presente legge» per violazione dell'art. 76, in combinato disposto con l'art. 117, in relazione all'art. 10, comma 1, lettera g), della legge delega n. 124 del 2015. Si depositeranno, unitamente al presente ricorso notificato: copia conforme della delibera di giunta regionale n. X/6140 del 23 gennaio 2017; doc. 1: parere 16/107/CU12/C11 del 29 settembre 2016 reso in sede di Conferenza unificata. Roma, 24 gennaio 2017 Prof. avv. Marini