P.Q.M. La ricorrente Regione Emilia-Romagna, come sopra rappresentata e difesa, chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale, respinta ogni contraria deduzione, voglia dichiarare che non spetta allo Stato e per esso alla Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale dell'Emilia-Romagna il potere di citare in giudizio i consiglieri o ex consiglieri regionali per il danno erariale asseritamente provocato alla Regione dall'affidamento al sig. Alberto Allegretti - segnatamente mediante le deliberazioni dell'ufficio di presidenza n. 4 del 13 maggio 2010, n. 97 del 22 giugno 2011, n. 20 del 13 febbraio 2013, n. 186 del 18 dicembre 2013, nonche' mediante il provvedimento/nota del presidente dell'Assemblea legislativa n. 44725 del 12 novembre 2013 - dell'incarico di Capo di Gabinetto del presidente della Assemblea legislativa della Regione e di altre funzioni connesse; e conseguentemente annullare l'atto di citazione contrassegnato come Proc. V. 2014/00386/MI G. 44598, con il quale la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti dell'Emilia-Romagna ha esercitato tale potere avverso i consiglieri regionali o ex consiglieri regionali citati nelle premesse del presente atto. Si deposita: 1) Deliberazione G.R. n. 83 del 30 gennaio 2017 di autorizzazione a promuovere il conflitto; 2) Atto di citazione specificato in epigrafe; 3) deliberazione dell'U.P. n. 54/2010. Bologna-Padova-Roma, 3 febbraio 2017 Prof. avv. Falcon - prof. avv. Mastragostino - avv. Manzi