P.Q.M. 
 
    Valutata  positivamente   la   sussistenza   dei   requisiti   di
ammissibilita', la sua rilevanza ai fini della decisione del giudizio
in corso e la non manifesta infondatezza della questione proposta per
i motivi sopra esposti,  rinvia  alla  Corte  costituzionale  l'esame
della legittimita' dell'art. 10, comma 2 del decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286 in relazione agli articoli 10 comma 2, 13 commi 2
e 3 e 117 comma 1 della Costituzione. 
    Ordina alla cancelleria di provvedere: 
    alla trasmissione degli atti alla Corte costituzionale unitamente
alla prova delle notificazioni e comunicazioni di cui appresso; 
    alla notificazione della presente ordinanza alle parti in  causa,
al pubblico ministero e al Presidente del Consiglio dei ministri; 
    alla comunicazione della presente ordinanza ai presidenti dei due
rami del Parlamento. 
    Dispone la sospensione del giudizio ai sensi degli articoli 23  e
24 legge 11 marzo 1953, n. 53. 
        Palermo, 17 novembre 2016 
 
                        Il Giudice On.: Lanza