P.Q.M. Valutata positivamente la sussistenza dei requisiti di ammissibilita', la sua rilevanza ai fini della decisione del giudizio in corso e la non manifesta infondatezza della questione proposta per i motivi sopra esposti, rinvia alla Corte costituzionale l'esame della legittimita' dell'art. 10, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in relazione agli articoli 10 comma 2, 13 commi 2 e 3 e 117 comma 1 della Costituzione. Ordina alla cancelleria di provvedere: alla trasmissione degli atti alla Corte costituzionale unitamente alla prova delle notificazioni e comunicazioni di cui appresso; alla notificazione della presente ordinanza alle parti in causa, al pubblico ministero e al Presidente del Consiglio dei ministri; alla comunicazione della presente ordinanza ai presidenti dei due rami del Parlamento. Dispone la sospensione del giudizio ai sensi degli articoli 23 e 24 legge 11 marzo 1953, n. 53. Palermo, 17 novembre 2016 Il Giudice On.: Lanza