Ricorso della Regione autonoma Valle d'Aosta, con sede in Aosta,
P.zza Deffeyes, n. 1, c.f. 80002270074, in persona del presidente pro
tempore, Augusto Rollandin,  rappresentato  e  difeso,  in  forza  di
procura a margine del presente atto ed in virtu' della  deliberazione
della giunta regionale n. 152 del 10 febbraio 2017,  dal  prof.  avv.
Francesco    Saverio    Marini    (c.f.     MRNFNC73D28H501U;     PEC
francescosaveriomarini@ordineavvocatiroma.org;   fax:   06.36001570),
presso il cui studio in Roma, via di Villa Sacchetti,  9,  ha  eletto
domicilio; ricorrente; 
    Contro il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del
Consiglio dei ministri pro tempore, con sede in Roma, Palazzo  Chigi,
Piazza Colonna, 370, rappresentato e difeso ex  lege  dall'Avvocatura
generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi,  12,
resistente; 
    per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge
11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale  per  il  triennio
2017-2019», pubblicata nel s.o. alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21
dicembre 2016, limitatamente all'art. 1, commi 392 e 394. 
 
                                Fatto 
 
    1. La legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata nel  supplemento
ordinario n. 57 alla Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 2016, n. 297,
reca «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario  2017
e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019». 
    2. Fra le numerose disposizioni contenute nell'atto normativo  de
quo, figurano in particolare i commi  392  e  394  dell'art.  1,  che
stabiliscono,  al  contempo,  il  livello   del   finanziamento   del
fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo  Stato  e  le
modalita' attraverso cui le regioni e le province autonome concorrono
al  medesimo  per  le  quote  di  loro  spettanza,   in   vista   del
raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica. 
    Piu' in dettaglio, l'art. 1, comma 392,  dispone  che:  «per  gli
anni 2017  e  2018,  il  livello  del  finanziamento  del  fabbisogno
sanitario  nazionale  standard  cui  concorre  lo   Stato,   indicato
dall'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano dell'11 febbraio 2016 (Rep. Atti n.  21/CSR),  in  attuazione
dell'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  e'
rideterminato rispettivamente in 113.000 milioni di euro e in 114.000
milioni di euro. Per l'anno 2019 il  livello  del  finanziamento  del
fabbisogno sanitario nazionale standard  cui  concorre  lo  Stato  e'
stabilito in 115.000 milioni di euro. Le regioni a statuto speciale e
le province autonome di Trento e di Bolzano  assicurano  gli  effetti
finanziari previsti dal presente comma, mediante la sottoscrizione di
singoli accordi con lo Stato, da stipulare entro il 31 gennaio  2017.
Per la Regione Trentino-Alto Adige e  per  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano l'applicazione del  presente  comma  avviene  nel
rispetto dell'accordo sottoscritto tra il Governo e i  predetti  enti
in data 15 ottobre 2014 e recepito con legge  23  dicembre  2014,  n.
190, con il concorso agli obiettivi di finanza pubblica previsto  dai
commi da 406 a 413 dell'articolo 1 della medesima legge». 
    Ai sensi del successivo  art.  1,  comma  394,  «con  i  medesimi
accordi di cui al comma 392 le regioni a statuto speciale  assicurano
il contributo a loro carico  previsto  dall'intesa  dell'11  febbraio
2016; decorso il termine del 31 gennaio 2017, all'esito degli accordi
sottoscritti, il Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto
con il Ministro della salute, entro i successivi trenta  giorni,  con
proprio decreto attua quanto previsto per gli anni 2017 e  successivi
dalla citata intesa dell'11 febbraio 2016, al fine  di  garantire  il
conseguimento dell'obiettivo programmano di finanza pubblica  per  il
settore sanitario». 
    3. Si rappresenta, per completezza, che l'intesa dell'11 febbraio
2016 - menzionata da entrambe le disposizioni - e' stata adottata  in
attuazione dell'art. 1, comma 680, della legge 28 dicembre  2015,  n.
208 (legge di stabilita' 2016), a tenore del quale, fra l'altro:  «le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in conseguenza
dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di  coordinamento
della finanza pubblica di cui alla presente  legge  e  a  valere  sui
risparmi  derivanti   dalle   disposizioni   ad   esse   direttamente
applicabili  ai  sensi  dell'articolo  117,  secondo   comma,   della
Costituzione, assicurano un contributo alla finanza pubblica  pari  a
3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5.480 milioni di  curo  per
ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020,  in  ambiti  di  spesa  e  per
importi proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di  assistenza,
in sede di auto  coordinamento  dalle  regioni  e  province  autonome
medesime, da recepire con intesa sancita dalla Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio di ciascun anno. In  assenza
di tale intesa entro i predetti termini, con decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, da  adottare,  previa  deliberazione  del
Consiglio  dei  ministri,  entro  venti  giorni  dalla  scadenza  dei
predetti termini, i richiamati importi sono assegnati  ad  ambiti  di
spesa ed attribuiti alle singole regioni e province autonome, tenendo
anche  conto  della  popolazione  residente  e  del   PIL,   e   sono
rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti  individuati  e
le modalita' di acquisizione  delle  risorse  da  parte  dello  Stato
inclusa la  possibilita'  di  prevedere  versamenti  da  parte  delle
regioni  interessate  considerando  anche  le  risorse  destinate  al
finanziamento  corrente  del  Servizio  sanitario  nazionale.   Fermo
restando  il  concorso  complessivo  di  cui  al  primo  periodo,  il
contributo di  ciascuna  autonomia  speciale  e'  determinato  previa
intesa con ciascuna delle stesse». 
    L'intesa dell'11 febbraio 2016 ha determinato il  fabbisogno  del
Servizio sanitario nazionale - con l'obbligo di concorrervi tanto per
le Regioni ordinarie che per le regioni speciali - in 113.063 milioni
di curo per l'anno 2017 e 114.998 milioni di euro  per  l'anno  2018.
Sennonche', tale intesa ovviamente non ha coinvolto, ne'  poteva,  la
Regione Valle d'Aosta, rispetto alla quale, trattandosi di  autonomia
speciale, la relativa quota di concorso  avrebbe  dovuto  concordarsi
(ai sensi dell'art. 1, comma 680, della legge n.  208  del  2015)  in
apposita e separata intesa bilaterale. 
    Analoghe considerazioni possono svolgersi anche con riguardo alla
successiva intesa, conclusa per l'anno 2017 sempre in attuazione art.
1, comma 680, della legge n. 208 del 2015. 
    4. La Regione Valle d'Aosta, come sopra rappresentata  e  difesa,
ritenuto che dalla richiamata disciplina statuale derivi  la  lesione
della proprie competenze costituzionali e statutarie, impugna  l'art.
1, commi 392 e 394, in quanto  illegittimi  alla  luce  dei  seguenti
motivi di 
 
                               Diritto 
 
I. Violazione degli articoli 2, comma 1, lett. a); 3, comma 1,  lett.
f) e lett. l); 4; 12; 48-bis  e  50  dello  Statuto  speciale  (Legge
costituzionale n. 4 del 1948). Violazione degli articoli  117,  comma
3,  e  119  Cost.,  in  combinato  disposto  con  l'art.  10,   legge
costituzionale  n.  3  del  2001.  Violazione  della   normativa   di
attuazione statutaria di cui alle leggi n. 724 del 1994 e n. 690  del
1981. 
    1. Come illustrato in narrativa, la normativa censurata (art.  1,
comma 392), impone  una  riduzione  del  fabbisogno  finanziario  del
Servizio sanitario nazionale,  stabilendo,  in  particolare,  che  il
predetto finanziamento sia ridotto a 113 milioni di euro  per  l'anno
2017 e a 114 milioni di euro per l'anno 2018, e determinato  in  euro
115 milioni per l'anno 2019. Al contempo, si prevede (sempre all'art.
1, comma 392) che  le  Regioni  a  statuto  speciale  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano  assicurino  gli  effetti  finanziari
cosi' determinati mediante la sottoscrizione di singoli  accordi  con
lo Stato, da stipulare entro il 31 gennaio 2017. Per l'ipotesi in cui
non si addivenisse  alla  stipula  degli  accordi  entro  il  termine
stabilito, l'art. 1, comma 394, prevede - o sembra prevedere, data la
sua confusoria formulazione - che sia  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il  Ministro  della  salute,  entro  i
successivi trenta giorni,  ad  attuare  con  proprio  decreto  quanto
previsto dall'intesa dell'11 febbraio  2016,  al  fine  di  garantire
comunque il conseguimento  dell'obiettivo  programmatico  di  finanza
pubblica per il settore sanitario. 
    Tuttavia, proprio nell'imporre all'odierna ricorrente  -  se  del
caso, anche in maniera unilaterale - il concorso alla  riduzione  del
fabbisogno del Servizio  sanitario  nazionale,  i  commi  392  e  394
dell'art. 1 violano un'ampia  serie  di  parametri  costituzionali  e
statutari. 
    2. Occorre ricordare, a tal proposito, che lo Statuto attribuisce
alla  ricorrente  la  potesta'  legislativa  piena  in   materia   di
«ordinamento degli uffici e  degli  enti  dipendenti  dalla  Regione»
(art. 2, comma 1, lett. a), e quella d'integrazione e  attuazione  in
materia di «finanze regionali  e  comunali»,  nonche'  di  «igiene  e
sanita', assistenza ospedaliera e profilattica»  (art.  3,  comma  1,
lett. f) e l). Nei medesimi ambiti  materiali,  alla  Regione  spetta
l'esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative (art. 4). 
    Sempre in forza dello Statuto,  alla  Regione  spetta,  oltre  al
gettito delle  entrate  proprie,  una  quota  dei  tributi  erariali,
attribuita dallo Stato, sentito il Consiglio della Valle (art. 12). 
    In attuazione delle previsioni statutarie, la legge  n.  724  del
1994, agli articoli 34 e 36, ha previsto espressamente che  la  Valle
d'Aosta provveda al  finanziamento  del  proprio  Servizio  sanitario
autonomamente, cioe' senza oneri a carico del bilancio statale. 
    3. Alla luce del descritto quadro normativa e'  evidente  che  il
legislatore  statale  non  abbia  alcun  titolo  per   imporre   alla
ricorrente  di  partecipare  alla   manovra   finanziaria   delineata
dall'art. 1, commi 392 e 394. 
    In modo del tutto intuitivo, poiche' la Valle d'Aosta assicura il
finanziamento del Servizio sanitario regionale con  risorse  gravanti
esclusivamente sul proprio  bilancio,  eventuali  economie  di  spesa
conseguite grazie all'intervento statale potrebbero essere  destinate
solo ad interventi relativi al settore sanitario regionale.  Il  loro
storno a favore del Servizio sanitario nazionale e', per conseguenza,
evidentemente illegittimo. 
    Tale conclusione, peraltro, e' stata costantemente  affermata  da
codesta ecc.ma Corte  -  anche  a  specifico  beneficio  dell'odierna
ricorrente - nell'ambito di numerosi giudizi aventi ad oggetto  norme
statali di tenore del tutto analogo; reiterazione pervicace, da parte
del legislatore nazionale, che davvero sorprende  data  l'uniformita'
degli esiti caducatori cui tali disposizioni sono andate incontro. 
    Ci si riferisce, ovviamente,  all'orientamento  secondo  cui  «lo
Stato, quando non concorre al finanziamento  della  spesa  sanitaria,
"neppure ha titolo per dettare norme  di  coordinamento  finanziario"
(sentenza n. 341 del 2009) [...] la Regione Valle d'Aosta, non  grava
[...], per il finanziamento della spesa sanitaria  nell'ambito  de[l]
rispettiv[o]  territori[o],  sul  bilancio  dello  Stato,  e   quindi
quest'ultimo non ha titolo per pretendere il versamento  sul  proprio
bilancio delle somme risparmiate» (cfr. sentenza n. 133 del  2010,  e
in termini sentt. nn. 341 del 2009, 115 e 187 del 2012). Orientamento
ribadito anche di  recente:  nel  dichiarare  illegittima  una  norma
statale del tutto analoga a quella oggi gravata, codesta ecc.ma Corte
ha ritenuto la questione proposta in quella sede fondata  poiche'  in
casi siffatti «non vale richiamare la potesta' legislativa statale in
materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art.  117,
terzo comma, Cost.: questa Corte ha infatti precisato che "lo  Stato,
quando non concorre al finanziamento della  spesa  sanitaria,'neppure
ha titolo per dettare norme di coordinamento  finanziario'  (sentenza
n. 341 del 2009)" (sentenza n. 133  del  2010;  nello  stesso  senso,
successivamente,  sentenze  n.  115  e  n.  187   del   2012).   Come
evidenziato, la Regione autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste  non
grava, per il finanziamento della  spesa  sanitaria  nell'ambito  del
proprio territorio, sul bilancio dello Stato  e  quindi  quest'ultimo
non e' legittimato ad imporle il descritto concorso»  (senta  n.  125
del 2015). 
    4. Tutto cio' determina, sotto ulteriore e  concorrente  profilo,
l'illegittimita' della disciplina gravata anche in  riferimento  agli
articoli 117, comma 3, e 119 Cost., letti in combinato  disposto  con
l'art. 10, 1. cost. n. 3 del 2011: l'intervento statale si  configura
infatti quale esercizio della  potesta'  legislativa  concorrente  in
materia di coordinamento della finanza pubblica del tutto  destituito
di fondamento competenziale -  per  il  soggetto  cui  e'  rivolto  e
l'oggetto  disciplinato  -  e   lesivo   dell'autonomia   finanziaria
dell'odierna ricorrente. 
II. Violazione degli articoli 48-bis  e  50  dello  Statuto  speciale
(Legge costituzionale n. 4 del 1948). Violazione della  normativa  di
attuazione statutaria di cui alle leggi n. 690 del 1981 e n. 724  del
1994. Violazione dei principi costituzionali di leale  collaborazione
e ragionevolezza, di cui agli articoli 5, 120 e 3 Cost. 
    1. Le disposizioni gravate sono altresi' illegittime in relazione
agli articoli 48-bis e 50 dello  Statuto  speciale  (Legge  cost.  n.
4/1948),  nonche',  ancora  una  volta,  alle  norme  di   attuazione
statutaria di cui alle leggi nn. 690 del 1981 e 724 del 1994. 
    2. Come noto, ai sensi dell'art. 50 dello Statuto speciale per la
Valle d'Aosta «entro  due  anni  dall'elezione  del  Consiglio  della
Valle, con legge dello Stato, in accordo  con  la  giunta  regionale,
sara' stabilito, a modifica degli articoli 12 e  13,  un  ordinamento
finanziario della Regione». 
    Tale legge e', appunto, la legge n. 690 del 1981, come  integrata
dalla legge n. 724 del 1990 (articoli 34 e 36), la quale - come  gia'
ricordato - pone a carico esclusivo della  Regione  il  finanziamento
del Servizio sanitario regionale. 
    Ora, il procedimento di formazione e le modalita' di revisione di
tale legge sono  strutturalmente  informati  al  principio  di  leale
collaborazione, che nei rapporti fra  Stato  e  Regioni  speciali  si
dispiega nella sua  massima  intensita'  prescrittiva,  ed  escludono
qualunque «unilateralismo» da parte del legislatore statale. 
    Infatti, essa e' stata adottata  d'accordo  fra  lo  Stato  e  la
giunta regionale (ex art. 50  Statuto)  e  in  forza  della  espressa
previsione di cui all'art. 1 del decreto legislativo 22 aprile  1994,
n. 320 («Norme di attuazione dello  Statuto  speciale  della  Regione
Valle d'Aosta»), puo' essere successivamente modificata «solo con  il
procedimento di cui all'art. 48-bis del medesimo  statuto  speciale»,
cioe' con decreti legislativi elaborati  da  commissioni  paritetiche
composte da 3 membri di nomina  governativa  e  3  membri  di  nomina
regionale, e previa sottoposizione  al  parere  del  Consiglio  della
Regione. 
    3. In forza  del  summenzionato  quadro  normativo,  e'  evidente
l'illegittimita' delle disposizioni impugnate: esse pretendono, al di
fuori di ogni ragionevolezza, di disciplinare unilateralmente aspetti
che l'art. 50 dello Statuto speciale - fonte di grado  costituzionale
- riserva alla legislazione attuativa, e  piu'  precisamente  ad  una
legge dello  Stato  adottata  in  accordo  con  la  giunta  regionale
(dunque, una legge rinforzata e a competenza riservata), suscettibile
di  successive  modifiche  solo   attraverso   i   peculiari   moduli
concertativi previsti dall'art. 48-bis (cioe', attraverso  i  decreti
legislativi d'attuazione, fonti anch'esse rinforzate e  a  competenza
riservata). 
    Le conclusioni qui illustrate sono peraltro pienamente conformi -
anche sotto tale profilo - a quelle  gia'  piu'  volte  raggiunge  da
codesta ecc.ma Corte in riferimento a norme  del  tutto  identiche  a
quelle oggi gravate. Nella gia' citata  sentenza  n.  125  del  2015,
infatti, la Corte ha ritenuto una  identica  questione  prospetta  in
quella  sede  proprio  dalla  Regione  Valle  d'Aosta   «fondata   in
riferimento agli articoli 48-bis e 50, quinto  comma,  dello  statuto
regionale, in relazione agli articoli 34 e 36 della legge n. 724  del
1994, ed al principio di leale collaborazione. Il citato art.  34  ed
il successivo  art.  36  -  secondo  il  quale  «Rimangono  salve  le
competenze attribuite alla  regione  Valle  d'Aosta  dalla  legge  26
novembre 1981, n. 690» - della legge n. 724 del 1994  non  contengono
norme di attuazione statutaria e non hanno pertanto rango superiore a
quello   della   legge    ordinaria.    Tuttavia,    la    disciplina
dell'ordinamento   finanziario   della   Regione    autonoma    Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste puo'  essere  modificata  solo  con  l'accordo
della medesima, in virtu' degli articoli 48-bis e 50,  quinto  comma,
dello statuto (sentenza n. 133 del 2010). L'art. 15,  comma  22,  del
decreto-legge n. 95 del 2012 [la norma in quel  caso  impugnata,  del
tutto  analoga  a  quella  oggi  gravata]  incide  invece   in   modo
unilaterale,  violando  il   principio   di   leale   collaborazione,
sull'autonomia  finanziaria  della  ricorrente,  la  cui  specialita'
sarebbe vanificata se fosse possibile variare l'assetto dei  rapporti
finanziari con lo  Stato  attraverso  una  semplice  legge  ordinaria
(sentenza n. 133 del 2010)». 
III. Ancora sulla violazione dei principi di leale  collaborazione  e
ragionevolezza, di cui agli articoli 5, 120 e 3 Cost. 
    Le  lamentate  lesioni   delle   prerogative   costituzionali   e
statutarie di cui la  ricorrente  e'  titolare  risultano,  peraltro,
ulteriormente aggravate dal particolare  meccanismo  «suppletivo»  di
determinazione del livello di concorso previsto  dall'art.  1,  comma
394,  assumendo  rilievo   anche   alla   luce   del   principio   di
ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di leale collaborazione (articoli 5 e
120 Cost.). 
    Come si e' illustrato, il comma 392  prevede  che  le  Regioni  a
statuto speciale e le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
assicurino gli effetti finanziari  previsti  da  esso  e  dall'intesa
conclusa in sede  di  Conferenza  Stato-Regioni  l'11  febbraio  2016
«mediante la sottoscrizione di  singoli  accordi  con  lo  Stato,  da
stipulare entro il 31 gennaio 2017». Il successivo comma 394,  pero',
prevede che «decorso il termine del 31 gennaio 2017, all'esito  degli
accordi sottoscritti, il Ministro dell'economia e delle  finanze,  di
concerto con il Ministro della  salute,  entro  i  successivi  trenta
giorni, con proprio decreto attua quanto previsto per gli anni 2017 e
successivi dalla citata intesa dell'11  febbraio  2016,  al  fine  di
garantire il conseguimento dell'obiettivo  programmatico  di  finanza
pubblica per il settore sanitario». 
    Ebbene:   quest'ultima   disposizione   -   di    non    semplice
interpretazione, data la formulazione per nulla perspicua -  parrebbe
prevedere che, in caso di mancato accordo, sia lo  Stato  (attraverso
un decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  adottato  di
concerto con il Ministro della salute) ad attuare  quanto  prescritto
per il settore sanitario dall'intesa dell'11 febbraio 2016. 
    Il  contrasto  con  i  principi   di   ragionevolezza   e   leale
collaborazione, ove venga ad attivarsi un tale congegno, e'  evidente
sotto almeno  tre  profili:  i)  la  determinazione  delle  quote  di
concorso viene operata in modo unilaterale dallo  Stato;  si  estende
anche alla Valle d'Aosta un'intesa che questa non ha sottoscritto,  e
rispetto al quale non ha titolo ad esser coinvolta, poiche' - come si
e' visto - essa non grava sull'erario per il settore sanitario;  iii)
sono del tutto irragionevoli i termini per la  stipula  dell'accordo:
nessuna seria e credibile trattativa politica, specie su  temi  cosi'
delicati, puo' infatti immaginarsi nel ristretto margine di circa  un
mese (dall'entrata in vigore della legge,  il  1°  gennaio  2017,  al
termine ultimo per stipulare l'accordo, il 31 dello stesso mese). 
    Un tale modo di procedere si  pone  evidentemente  in  contrasto,
peraltro, anche con la giurisprudenza di  codesta  ecc.ma  Corte,  la
quale  ha  piu'  volte  ribadito   che   «il   principio   di   leale
collaborazione in materia di rapporti finanziari tra lo  Stato  e  le
regioni  speciali  impone  la  tecnica  dell'accordo»  (cfr.,   Corte
costituzionale, sentenza n. 74 del 2009), che e' «espressione»  della
particolare autonomia in materia finanziaria di cui godono le regioni
a statuto speciale (cfr., Corte costituzionale, sentt.  nn.  193  del
2012; 82 del 2007; 353 del 2004).