P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria (Sezione
Seconda)
Visti gli articoli 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e 23
della legge 11 marzo 1953, n. 87;
Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di
costituzionalita' dell'art. 5-sexies, commi 1, 4, 5, 7 e 11, della
legge n. 89/2001 (come introdotti dalla legge n. 208/2015) in
relazione agli articoli 3; 24, commi 1 e 2; 111, commi 1 e 2; 113,
comma 2; 117, primo comma, della Costituzione;
Sospende il giudizio in corso;
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale;
Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia
notificata alle parti ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
e sia comunicata alla presidenza del Senato della Repubblica ed alla
presidenza della Camera dei deputati.
Cosi' deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 13
ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Pupilella, Presidente, estensore;
Luca Morbelli, consigliere;
Angelo Vitali, consigliere.
Il Presidente, estensore: Pupilella