P. Q. M. Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione seconda) dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 3, 24, 76, 111, 113 e 117, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale art. 44, comma 3, del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, limitatamente alla locuzione «salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione,». Sospende il giudizio in corso e dispone, a cura della segreteria della Sezione, che gli atti dello stesso siano trasmessi alla Corte costituzionale per la risoluzione della prospettata questione, nonche' la notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione della medesima ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Cosi' deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati: Alberto Pasi, Presidente; Stefano Mielli, consigliere, estensore; Marco Morgantini, consigliere. Il Presidente: Pasi L'estensore: Mielli