P. Q. M. 
 
    Il Tribunale amministrativo  regionale  per  il  Veneto  (Sezione
seconda)  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata,  in
relazione agli articoli 3, 24, 76, 111, 113 e 117, primo comma, della
Costituzione, la questione di legittimita'  costituzionale  art.  44,
comma 3, del codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio  2010,  n.  104,  limitatamente  alla  locuzione
«salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione,». 
    Sospende il giudizio in corso e dispone, a cura della  segreteria
della Sezione, che gli atti dello stesso siano trasmessi  alla  Corte
costituzionale  per  la  risoluzione  della  prospettata   questione,
nonche' la notifica della presente ordinanza alle parti in  causa  ed
al Presidente del Consiglio dei ministri  e  la  comunicazione  della
medesima ai Presidenti dei due rami del Parlamento. 
    Cosi' deciso in Venezia nella camera di consiglio del  giorno  26
ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati: 
      Alberto Pasi, Presidente; 
      Stefano Mielli, consigliere, estensore; 
      Marco Morgantini, consigliere. 
 
                         Il Presidente: Pasi 
 
 
                                                  L'estensore: Mielli