P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Roma (Sezione
terza-bis):
dichiara rilevanti per la decisione dell'impugnativa e
dell'incidente cautelare proposti con il ricorso introduttivo e non
manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 1, comma 110, ultima parte, della legge n. 107 del 2015,
nei termini e per le ragioni esposti in motivazione, per contrasto
con gli articoli 2, 3, 4, 51 e 97 della Costituzione;
sospende il giudizio in corso;
ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della
segreteria del Tribunale amministrativo, a tutte le parti in causa
nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia comunicata
al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della
Camera dei deputati;
dispone l'immediata trasmissione degli atti, a cura della
stessa segreteria, alla Corte costituzionale.
Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5
maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente, estensore;
Ines Simona Immacolata Pisano, consigliere;
Emanuela Loria, consigliere.
Il Presidente, estensore: Savoia