P.Q.M. 
 
    Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio -  Roma  (Sezione
terza-bis): 
        dichiara  rilevanti  per  la  decisione  dell'impugnativa   e
dell'incidente cautelare proposti con il ricorso introduttivo  e  non
manifestamente infondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma 110, ultima parte, della legge n.  107  del  2015,
nei termini e per le ragioni esposti in  motivazione,  per  contrasto
con gli articoli 2, 3, 4, 51 e 97 della Costituzione; 
        sospende il giudizio in corso; 
        ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della
segreteria del Tribunale amministrativo, a tutte le  parti  in  causa
nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia comunicata
al Presidente del Senato della  Repubblica  ed  al  Presidente  della
Camera dei deputati; 
        dispone l'immediata trasmissione degli  atti,  a  cura  della
stessa segreteria, alla Corte costituzionale. 
    Cosi' deciso in Roma nella  camera  di  consiglio  del  giorno  5
maggio 2016 con l'intervento dei magistrati: 
        Riccardo Savoia, Presidente, estensore; 
        Ines Simona Immacolata Pisano, consigliere; 
        Emanuela Loria, consigliere. 
 
                  Il Presidente, estensore: Savoia