P.Q.M. 
 
    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale  (Sezione  Quarta),
non definitivamente pronunciando, riuniti gli appelli in epigrafe: 
        respinge in parte gli appelli, come precisato in motivazione; 
letti gli articoli 134 della Costituzione e 23 della legge  11  marzo
1953, n. 87, dichiara rilevante e  non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale, in relazione agli  articoli
3, 24 e 117 della Costituzione, dell'art. 30  della  legge  regionale
dell'Emilia-Romagna 30 maggio 2016, n. 9. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e sospende il giudizio. 
    Dispone altresi' che la presente sentenza sia notificata, a  cura
della Segreteria, al Presidente del Consiglio dei  ministri  ed  alle
parti del giudizio, ed inoltre comunicata al Presidente della  Camera
dei deputati, nonche' al Presidente del Senato della Repubblica. 
    Riserva al definitivo ogni statuizione  in  rito,  nel  merito  e
sulle spese. 
    Cosi' deciso in Roma nella camera  di  consiglio  del  giorno  15
dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati: 
        Filippo Patroni Griffi, Presidente; 
        Raffaele Greco, consigliere, estensore; 
        Andrea Migliozzi, consigliere; 
        Leonardo Spagnoletti, consigliere; 
        Nicola D'Angelo, consigliere. 
 
                    Il Presidente: Patroni Griffi 
 
 
                                                   L'estensore: Greco