P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),
non definitivamente pronunciando, riuniti gli appelli in epigrafe:
respinge in parte gli appelli, come precisato in motivazione;
letti gli articoli 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale, in relazione agli articoli
3, 24 e 117 della Costituzione, dell'art. 30 della legge regionale
dell'Emilia-Romagna 30 maggio 2016, n. 9.
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale e sospende il giudizio.
Dispone altresi' che la presente sentenza sia notificata, a cura
della Segreteria, al Presidente del Consiglio dei ministri ed alle
parti del giudizio, ed inoltre comunicata al Presidente della Camera
dei deputati, nonche' al Presidente del Senato della Repubblica.
Riserva al definitivo ogni statuizione in rito, nel merito e
sulle spese.
Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15
dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi, Presidente;
Raffaele Greco, consigliere, estensore;
Andrea Migliozzi, consigliere;
Leonardo Spagnoletti, consigliere;
Nicola D'Angelo, consigliere.
Il Presidente: Patroni Griffi
L'estensore: Greco