LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI VENEZIA 
                              Sezione 5 
 
    riunita con l'intervento dei signori: 
    Rosin Giuseppe, Presidente e relatore; 
    Chini Leonardo Sebastiano, giudice; 
    Facco Mario, giudice; 
    ha  emesso  la  seguente  ordinanza  sull'appello  n.  1991/2015,
depositato il 21 ottobre 2015, avverso la sentenza n. 456/2015 Sez. 2
emessa dalla Commissione tributaria Provincia di Padova; 
    Contro: Haier (Italy) Appliances S.p.a., via Ceresone 2/B - 35010
Campodoro, difeso da: Savio Luisa Claudia, via Tommaseo 78/C -  35131
Padova e da Spagnol Paolo, via Tommaseo 78/C - 35131 Padova; 
    proposto  dall'appellante:  Ag.  Entrate  Direzione   provinciale
Padova. 
    Atti impugnati: 
    Avviso di accertamento n. T6S030101717/2014 IRES-Altro 2010; 
    Avviso di accertamento n. T6S030101717/2014 IRAP 2010. 
 
                           Fatto e diritto 
 
    La sentenza n. 456 in  data  20  aprile  2015  della  Commissione
tributaria provinciale di Padova, sez. n. 2, ha accolto il ricorso di
Haier Italy Appliances S.p.a., avente  sede  in  Campodoro  (Padova),
contro l'avviso di  accertamento  in  epigrafe,  emesso  dall'Agenzia
delle entrate - Direzione provinciale  di  Padova,  riguardante  Ires
Irap ed altro per il 2010. 
    Con questo erano  state  qualificate  come  contributi  in  conto
esercizio in base a contratto (art. 85, comma 1, lettera  g)  decreto
del Presidente della Repubblica n. 917/1986), e  pertanto  riprese  a
tassazione,  delle  ingenti  somme  per  complessivi  euro  6.283.671
(2.000.000 erogati da Hah(HK) Co. Ltd,  2.000.000  da  Qingdao  Haier
Special Freezer Co. Ltd, 1.499.900 da  Haier  Refrigerator  Co.  Ltd,
437.319 da Haier Finance Co. Ltd, 346.452 da Haier International  Co.
Ltd), che nello stato patrimoniale erano invece state  contabilizzate
come debiti v/s altri finanziatori. 
    A seguito di una  approfondita  analisi  di  bilancio  avente  ad
oggetto numerose  annualita'  era  infatti  emerso  che  la  societa'
verificata si caratterizzava per la gestione sempre in  perdita;  che
la   medesima   per   sanare   la   perdita    operativa    ricorreva
sistematicamente ad interventi di  soggetti  terzi  partecipanti  del
gruppo Haier; che questi  interventi  erano  dapprima  annotati  come
debiti verso altri fornitori, e successivamente nel caso di  rinuncia
confluivano tra i proventi straordinari come  sopravvenienze  attive;
che la rinuncia non coincideva mai con l'intero  importo  erogato  ma
era sufficiente a coprire la perdita, in modo da chiudere di fatto in
pareggio; che  la  parte  di  finanziamento  non  rinunciata  restava
annotata tra i debiti a breve scadenza per numerose  annualita';  che
nel  corso  della  vita  aziendale  non  si  era  mai  avuta   alcuna
restituzione dei detti finanziamenti. 
    Con  l'atto  impositivo  in  epigrafe,   concernente   le   dette
contribuzioni nell'annualita' 2010, il disconoscimento del  carattere
di debito verso altri finanziatori,  e  la  conseguente  attribuzione
della qualita' di contributi in conto esercizio in base a  contratto,
erano stati specificamente motivati con  riguardo  all'impossibilita'
di riconoscere nelle erogazioni di denaro  lo  scopo  di  mutuo,  del
quale mancava un formale contratto, e mancavano  anche  comportamenti
concludenti riconducibili  a  quella  nozione:  non  una  sola  anche
parziale  restituzione,  ed  anzi  rinunce  da  parte  dei   soggetti
erogatori. D'altra parte, i dati riportati  sui  libri  sociali,  dei
quali  erano  ben  consapevoli  i  soggetti  erogatori  delle  somme,
attestavano  le  reali  condizioni  economiche  della   Haier   Italy
Appliances S.p.a., che di certo non era in grado di  provvedere  alla
restituzione delle somme, e di assumere il ruolo  e  le  obbligazioni
del mutuatario. Di qui la tesi che le societa' consociate del  Gruppo
Haier abbiano provveduto alle erogazioni  di  denaro  sulla  base  di
contratti di donazione atipici. 
    La sentenza favorevole alla  contribuente,  nella  considerazione
che la qualificazione ex citato art. 85 debba necessariamente inerire
a contratti a prestazioni corrispettive, statuisce che  nella  specie
non risulti questo  requisito,  come  aveva  riconosciuto  la  stessa
Amministrazione, che infatti vi aveva colto gli elementi di contratti
unilaterali di donazione. Escluso dunque  che  si  tratti  di  ricavi
tassabili, la disposizione idonea a qualificare le  erogazioni  viene
individuata nell'art. 88,  comma  4,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  917/1986,   per   il   quale   non   si   considerano
sopravvenienze attive tassabili «... i versamenti in denaro  fatti  a
fondo perduto o in conto capitale ... dai propri soci ...». 
    Contro la sentenza ha proposto appello l'Agenzia  delle  entrate,
con la prospettazione che l'art. 85, comma 1, lettera g) non  apporti
affatto distinzioni tra  contratti  sinallagmatici  e  contratti  con
prestazioni da una sola parte, e che  pertanto  le  contribuzioni  in
discorso debbano essere comprese tra i ricavi perche'  basate  su  un
contratto di donazione, quale si evince dalle lettere  e  note  delle
societa' erogatrici e dal fatto che la  societa'  contribuente  abbia
prima  accettato  e  poi  utilizzato  le  somme  tra  le  risorse   a
disposizione. Inoltre, nella specie in  nessun  caso  potrebbe  avere
applicazione il citato art. 88, che  riguarda  le  contribuzioni  dei
soli propri  soci,  con  esclusione  di  qualsiasi  altro,  soggetto,
comprese le societa' del medesimo proprio gruppo. 
    Nelle controdeduzioni, Haier Italy  Appliances  S.p.a.  ribadisce
gli argomenti della sentenza, sia in  ordine  alla  non  applicazione
nella specie della disposizione dell'art. 85, lettera g) decreto  del
Presidente   della   Repubblica   n.   917/1986,   sia    a    favore
dell'interpretazione estensiva dell'art. 88, comma 4  stesso  decreto
del  Presidente  della  Repubblica,  secondo  cui   l'esclusione   da
tassazione dei versamenti  a  fondo  perduto  o  in  conto  capitale,
testualmente prevista quando sia fatta dai  propri  soci,  opererebbe
anche nel caso  sia  fatta  da  societa'  consociate  nella  medesima
holding. A quest'ultimo riguardo, specificamente espone che si tratta
realmente di un unico gruppo di societa', la Haier  Group  avente  la
società-madre in Cina e nel cui ambito figurano tanto la contribuente
Haier Italy Appliances S.p.a. quanto le sopra citate  societa'  dalle
quali sono provenute le contribuzioni in denaro. 
    La societa' contribuente ripropone inoltre i  motivi  di  ricorso
non esaminati nella sentenza  impugnata.  L'atto  impositivo  sarebbe
illegittimo per violazione  del  principio  del  contraddittorio,  in
quanto riproduce alla lettera il testo del processo verbale che  l'ha
preceduto, senza gli approfondimenti critici necessari  in  riscontro
alle argomentazioni difensive. In subordine, lamenta che il  medesimo
non  abbia  scomputato  dal  maggior  reddito  accertato  le  perdite
riportate   nelle   precedenti   annualita'   e   documentate   nelle
dichiarazioni annuali. 
    Questa Commissione ritiene, innanzitutto,  di  dover  condividere
l'interpretazione della  sentenza  impugnata  sul  significato  della
disposizione dell'art. 85, comma 1,  lettera  g).  I  «contributi  in
denaro...spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto»
sono dunque quelli dovuti in esecuzione di  contratti  a  prestazioni
corrispettive.  Al  di  fuori  di  questo  contesto  di   prestazioni
sinallagmatiche, come risulta dall'insieme delle  disposizioni  dello
stesso art. 85, non  v'e'  modo  per  riconoscere  ad  un'entrata  la
qualificazione di ricavo, ed  i  citati  contributi  in  denaro  sono
solamente le anticipazioni sui corrispettivi dovuti per  le  cessioni
di beni e le prestazioni di servizi. 
    Ma questa prima conclusione non e' affatto decisiva in ordine  al
quesito  sull'esclusione  o  meno  da  tassazione  delle  somme   per
l'importo  complessivo  di  euro  6.283.671  erogate  nel  2010  alla
contribuente Haier Italy  Appliances  S.p.a.  E  cio'  in  quanto  le
entrate  in  denaro,  quando  non  siano  ricavi,  sono  comunque  da
comprendere tra le sopravvenienze attive ex art.  88  citato  decreto
del Presidente della Repubblica,  in  via  di  principio  soggette  a
tassazione. Nella specie, essendo per l'appunto rimasto  escluso  che
si tratti di contribuzioni proprie di contratti corrispettivi di  cui
all'art. 85, i proventi in discorso, sin quando non emergano elementi
per una diversa disciplina, sono da inquadrare tra le  sopravvenienze
attive come liberalita', secondo la previsione del comma  3,  lettera
b). 
    Si  comprende,  allora,  in  quale  contesto   normativa   assuma
carattere risolutivo il quesito sull'estensione dell'art.  88,  comma
4, che testualmente esclude dalle  sopravvenienze  attive,  e  quindi
sottrae alla tassazione, le erogazioni a fondo  perduto  o  in  conto
capitale soltanto quando siano fatte dai propri soci. La disposizione
riguarderebbe  -  secondo  l'interpretazione  data  in   sentenza   e
contestata  dall'appello  dell'Agenzia  delle  entrate  -  anche   le
contribuzioni fatte da soggetti che non siano  i  soci  e  che  pero'
abbiano con la societa' un legame  in  qualche  modo  assimilabile  a
quello  del  socio:  nella  specie,  le  contribuzioni  di   societa'
consociate nella medesima holding. 
    L'interpretazione estensiva segnerebbe il riconoscimento  che  il
raggruppamento di varie societa' intorno ad una che  le  controlla  -
fenomeno partecipativo unitario rispondente agli  orientamenti  della
moderna teoria organizzativa - bene puo' essere assimilato  a  quello
della pluralita' di soggetti che partecipano  ad  un'unica  societa'.
Infatti, nell'uno e  nell'altro  caso,  le  contribuzioni  in  denaro
avvengono comunque per la cointeressenza  del  soggetto  finanziatore
alle  vicende  della  societa'  destinataria   delle   contribuzioni.
Pertanto,  sono  comunque  prive  del  carattere  di  liberalita',  e
svolgono la diversa  funzione  di  fornire  e  mantenere  le  risorse
patrimoniali nel segno della continuita' dell'attivita' sociale. 
    La  stessa  giurisprudenza  regolatrice,  del  resto,  ha   avuto
occasione di stabilire che il gruppo societario  si  configura  «come
un'aggregazione di unita' produttive  che,  anche  se  giuridicamente
autonome, sono pienamente collegate sul piano organizzativo, al  fine
di una piu' efficiente attuazione degli obiettivi perseguiti nel  suo
complesso»;  con  la  conclusione  che  «la  nozione  economica   che
individua nel gruppo sostanzialmente un'unica impresa... puo' trovare
corrispondente qualificazione giuridica individuando  nel  gruppo  in
quanto  tale  un'unitaria  struttura  di  impresa,  alla  quale   non
corrisponde un unico imprenditore...ma una pluralita' di imprenditori
coordinati e fatti interagire dalla capogruppo»  (Cass.  26  febbraio
1990, n. 1439). Quanto poi  alla  remissione  del  debito,  e'  stato
statuito che questa «... non poteva considerarsi come un mero atto di
liberalita' soggetto all'imposta, dal momento che l'interesse che  si
conforma alla logica del gruppo obbliga a  considerare  la  riduzione
del passivo di una societa' controllata alla stregua  di  un'unitaria
strategia imprenditoriale, con esclusione  quindi  di  una  qualsiasi
vocazione liberale a vantaggio di terzi...» (Cass., 14 settembre 1976
n. 1350; Cassazione 29 settembre 1992, n. 9532; Cassazione 5 dicembre
1998 n. 12325). 
    Ne' va sottaciuto che la disciplina del  Finanziamento  dei  soci
negli aspetti di cui all'art. 2467 codice civile viene estesa ex art.
2497 codice civile ai «... finanziamenti effettuati  a  favore  delle
societa' da chi esercita attivita' di direzione e  coordinamento  nei
suoi confronti». 
    D'altra parte, l'unitarieta' dell'impresa  del  gruppo,  tale  da
configurarsi nonostante e al di la'  della  pluralita'  di  soggetti,
viene riconosciuta anche in numerose altre disposizioni: in  tema  di
redazione del bilancio consolidato, di informazione  e  comunicazione
dei  bilanci,  di  circolazione  endo-gruppo   delle   partecipazioni
azionarie, di marchi di impresa,  di  disciplina  della  concorrenza,
ecc. 
    In definitiva, dal momento che nella  specie  si  tratterebbe  di
confermare l'esenzione da tassazione  oltre  il  limite  segnato  dal
testo dell'art. 88, comma 4, che tra i versamenti a fondo  perduto  o
in conto capitale prevede testualmente solo  quelli  provenienti  dai
propri  soci,  questa  Commissione  riconosce  che  a  favore   della
soluzione positiva  adottata  nella  sentenza  impugnata  si  colgono
nell'ordinamento civile e tributario numerosi  dati,  che  sottendono
una nozione sostanziale di associazione, incentrata  sull'unitarieta'
causale di  varie  entita',  le  quali,  sia  pure  con  una  propria
singolarita'  di  persona  giuridica,  partecipano  ed   operano   in
associazione per conseguimento di comuni obiettivi. 
    Tuttavia, come statuito da giurisprudenza regolatrice (Cass. sez.
5, sentenza n. 22917 del 29 ottobre  2014,  Rv  632734),  l'art.  88,
comma 4 deve essere attualmente inteso quale disposizione che non  si
presta affatto ad estensioni, in  quanto  «di  natura  eccezionale  e
pertanto di stretta interpretazione». E  questo  «stante  la  diversa
soggettivita' che caratterizza le distinte societa'  appartenenti  ad
un medesimo gruppo» e sia pure nella consapevolezza «del ritardo  del
legislatore nazionale  nell'opera  di  adeguamento  al  fenomeno  dei
gruppi societari». 
    Questa Commissione prende atto  di  questa  interpretazione,  che
appare statuire una  diversita'  di  trattamento  di  situazioni  che
postulerebbero invece una  disciplina  comune.  Piu'  specificamente,
rileva che si tratta  di  un'irragionevole  discriminazione,  perche'
nell'area della tassazione sono  incluse  le  contribuzioni  a  fondo
perduto o in conto capitale poste in essere da soggetti che non siano
«propri soci», ne' «possessori di strumenti finanziari similari  alle
azioni», e che pero'  siano  ugualmente  cointeressati  all'attivita'
della societa' destinataria perche' consociati in un medesimo gruppo.
Al tempo stesso, la  tassazione  della  societa'  destinataria  della
contribuzione non appare piu' in ogni aspetto rispondente ai  criteri
della capacita' contributiva. 
    Pertanto, deve essere sollevata  questione  di  legittimita'  del
citato art. 88, comma 4, decreto del Presidente della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, negli  aspetti  indicati,  in  relazione  agli
articoli 3 e 53, primo comma della Costituzione.