P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 134 e 137 della Costituzione, l'art.  1  della
legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e l'art. 23 della legge  11
marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non  manifestamente  infondata
la questione di legittimita' costituzionale dell'art.  1,  comma  59,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nella parte in cui  tale  norma
dispone che «Per i conduttori che, per gli effetti  della  disciplina
di cui all'art. 3, commi 8 e 9,  del  decreto  legislativo  14  marzo
2011, n. 23, prorogati dall'art. 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28
marzo 2014, n. 47, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23
maggio 2014, n. 80, hanno versato, nel periodo intercorso dalla  data
di entrata in vigore del decreto legislativo n. 23 del 2011 al giorno
16 luglio 2015, il canone annuo di locazione nella  misura  stabilita
dalla disposizione di cui al citato art.  3,  comma  8,  del  decreto
legislativo n. 23 del 2011, l'importo del canone di locazione  dovuto
ovvero dell'indennita' di occupazione maturata,  su  base  annua,  e'
pari al triplo della rendita  catastale  dell'immobile,  nel  periodo
considerato», per violazione dell'art. 136 della Costituzione. 
    Dispone che il presente provvedimento sia notificato a cura della
cancelleria alle parti in causa ed al Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  nonche'  comunicato  al  Presidente   del   Senato   della
Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati  e,  all'esito,
sia  trasmesso  alla  Corte  costituzionale  insieme   al   fascicolo
processuale,  con  la  prova   delle   avvenute   regolari   predette
notificazioni e comunicazioni. 
    Dispone la sospensione del presente procedimento. 
        Milano, 29 novembre 2016 
 
                          Il Giudice: Rota