P.Q.M.
Visti gli articoli 134 e 137 della Costituzione, l'art. 1 della
legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e l'art. 23 della legge 11
marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata
la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 59,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nella parte in cui tale norma
dispone che «Per i conduttori che, per gli effetti della disciplina
di cui all'art. 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, prorogati dall'art. 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28
marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 2014, n. 80, hanno versato, nel periodo intercorso dalla data
di entrata in vigore del decreto legislativo n. 23 del 2011 al giorno
16 luglio 2015, il canone annuo di locazione nella misura stabilita
dalla disposizione di cui al citato art. 3, comma 8, del decreto
legislativo n. 23 del 2011, l'importo del canone di locazione dovuto
ovvero dell'indennita' di occupazione maturata, su base annua, e'
pari al triplo della rendita catastale dell'immobile, nel periodo
considerato», per violazione dell'art. 136 della Costituzione.
Dispone che il presente provvedimento sia notificato a cura della
cancelleria alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei
ministri, nonche' comunicato al Presidente del Senato della
Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati e, all'esito,
sia trasmesso alla Corte costituzionale insieme al fascicolo
processuale, con la prova delle avvenute regolari predette
notificazioni e comunicazioni.
Dispone la sospensione del presente procedimento.
Milano, 29 novembre 2016
Il Giudice: Rota