P.Q.M. 
 
    Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima
Ter), visti gli articoli 1 della legge 9 febbraio 1948  n.  1,  e  23
della legge 11 marzo 1953 n. 87, riservata ogni ulteriore statuizione
sul merito e sulle spese, 
    dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 26-31,  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia  di  stabilizzazione
finanziaria e di competitivita' economica), convertito in legge,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 30 luglio  2010,  n.  122,
per i seguenti profili: 
    a)  per  contrasto  con  l'art.  77,  secondo  comma,  Cost.,  in
relazione alla evidente  carenza  dei  presupposti  di  straordinaria
necessita' e urgenza legittimanti il ricorso allo strumento decretale
d'urgenza; 
    b) per contrasto con gli articoli 3, 5, 95, 97, 117, comma sesto,
114, 118 Cost.,  con  riferimento  ai  principi  di  buon  andamento,
differenziazione e tutela  delle  autonomie  locali;  per  violazione
dell'art. 117, comma primo, Cost. con riferimento  all'art.  3  della
Carta europea dell'autonomia locale; 
    c) per contrasto con gli articoli 133, secondo comma,  Cost.,  in
relazione all'istituzione di nuovi comuni, e con gli articoli  114  e
119 Cost., in relazione  all'autonomia  organizzativa  e  finanziaria
degli enti locali; 
    dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art.  1,  comma  110  e  111,  legge
regionale Regione Campania n. 16  del  2014  per  contrasto  con  gli
articoli 3, 5, 95, 97, 117, comma sesto, 114, 118 Cost. 
    Dispone la sospensione parziale del presente  giudizio  e  ordina
l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Ordina che, a cura della segreteria della  Sezione,  la  presente
ordinanza sia notificata alle parti costituite e  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai presidenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica. 
    Cosi' deciso in Roma nella Camera  di  consiglio  del  giorno  25
ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati: 
        Germana Panzironi, Presidente; 
        Alessandro Tomassetti, consigliere; 
        Francesca Romano, referendario, estensore. 
 
                      Il Presidente: Panzironi 
 
 
                                                  L'estensore: Romano