P.Q.M. La Commissione, vista la legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3, 23, 53, 97, 114, 117, 119 e 102 Cost., la questione di legittimita' costituzionale del comma 739, dell'art. 1, legge n. 208, 28 dicembre 2015, nella parte in cui non estende a tutti i Comuni l'efficacia dell'abrogazione della facolta' di aumento delle tariffe base disciplinata dall'art. 10, comma 11, legge n. 449/97, modificato dall'art. 30, comma 1, legge n. 388 del 1999; Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina alla Segreteria che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati. Cosi' deciso in Pescara, nella camera di consiglio della prima sezione, il 1° febbraio 2017 Il Presidente estensore: Scime'