P.Q.M. 
 
    La Commissione, vista la legge 11 marzo 1953,  n.  87,  art.  23,
dichiara rilevante e non  manifestamente  infondata,  in  riferimento
agli articoli 3, 23, 53, 97, 114, 117, 119 e 102 Cost., la  questione
di legittimita' costituzionale del comma 739, dell'art. 1,  legge  n.
208, 28 dicembre 2015, nella parte in  cui  non  estende  a  tutti  i
Comuni l'efficacia dell'abrogazione della facolta' di  aumento  delle
tariffe base disciplinata dall'art. 10, comma 11,  legge  n.  449/97,
modificato dall'art. 30, comma 1, legge n. 388 del 1999; 
    Ordina  la  immediata  trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Ordina alla Segreteria che la presente ordinanza  sia  notificata
alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al
Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della  Camera
dei Deputati. 
      Cosi' deciso in Pescara, nella camera di consiglio della  prima
sezione, il 1° febbraio 2017 
 
                   Il Presidente estensore: Scime'