P. Q. M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la
Liguria,
Visti gli articoli 134 e seguenti della Costituzione e l'art. 23
della legge 11 marzo 1953 n. 87, solleva in quanto rilevante per la
decisione del ricorso e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale:
dell'art. 9, comma 21, terzo periodo, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n.
122;
dell'art. 16, comma 1 , lettera b), del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,
della legge 15 luglio 2011, n. 111, come specificato dall'art. 1,
comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in materia di
proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi
stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'art. 16, commi 1,
2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111),
per contrasto con l'art. 3 della Costituzione nella parte in
cui dette norme non hanno previsto, nei confronti dei soggetti che
sarebbero cessati dal servizio nell'arco temporale della
«cristallizzazione», la valorizzazione in quiescenza, a decorrere
dalla data di cessazione del blocco, degli emolumenti pensionabili
derivanti dalle progressioni di carriera conseguite durante il blocco
stesso.
Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della
Segreteria della Sezione, alle parti in causa ed al Presidente del
Consiglio dei ministri, nonche' comunicata al Presidente del Senato
della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.
Cosi' provveduto in Genova il 18 novembre 2016.
Il Giudice: Riolo