P. Q. M. 
 
    La Corte dei conti,  Sezione  giurisdizionale  regionale  per  la
Liguria, 
    Visti gli articoli 134 e seguenti della Costituzione e l'art.  23
della legge 11 marzo 1953 n. 87, solleva in quanto rilevante  per  la
decisione del ricorso e non manifestamente infondata la questione  di
legittimita' costituzionale: 
        dell'art. 9, comma 21, terzo periodo,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti  in  materia  di  stabilizzazione
finanziaria  e  di   competitivita'   economica),   convertito,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio  2010,  n.
122; 
        dell'art. 16, comma 1  ,  lettera  b),  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n.  98  (Disposizioni  urgenti  per  la  stabilizzazione
finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art.  1,  comma  1,
della legge 15 luglio 2011, n. 111,  come  specificato  dall'art.  1,
comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto del Presidente  della
Repubblica 4 settembre  2013,  n.  122  (Regolamento  in  materia  di
proroga  del  blocco  della  contrattazione   e   degli   automatismi
stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'art. 16, commi 1,
2 e 3, del decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), 
        per contrasto con l'art. 3 della Costituzione nella parte  in
cui dette norme non hanno previsto, nei confronti  dei  soggetti  che
sarebbero   cessati   dal   servizio   nell'arco   temporale    della
«cristallizzazione», la valorizzazione  in  quiescenza,  a  decorrere
dalla data di cessazione del blocco,  degli  emolumenti  pensionabili
derivanti dalle progressioni di carriera conseguite durante il blocco
stesso. 
    Dispone la sospensione del presente giudizio  e  la  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale. 
    Ordina che la presente ordinanza sia  notificata,  a  cura  della
Segreteria della Sezione, alle parti in causa ed  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, nonche' comunicata al Presidente  del  Senato
della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. 
        Cosi' provveduto in Genova il 18 novembre 2016. 
 
                          Il Giudice: Riolo