P.Q.M.
La Commissione tributaria regionale del Lazio - Sezione 11, visti
gli articoli 134 Cost., e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento
agli articoli 3, 53 e 97, Cost., la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311.
Dispone la sospensione del presente giudizio.
Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia
notificata alle parti del presente giudizio e al Presidente del
Consiglio dei ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere
del Parlamento.
Dispone l'immediata trasmissione degli atti, comprensiva della
documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte
notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale.
Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 dicembre
2016.
Il Presidente: Sorrentino
L'estensore: Prosperi