P. Q. M. Il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Reggio Emilia; Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata e rilevante per contrasto con gli artt. 3 e 117 della Costituzione, oltre agli artt. 24, 25, primo comma, 102, 104 e 111 della Costituzione, nonche' gli artt. 47, 21 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e 6, 13 e 14 CEDU la disposizione di cui all'art. 92, secondo comma c.p.c. come introdotto dall'art. 13 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (come modificato dalla legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162); Dispone la sospensione del presente giudizio e la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso, in Reggio Emilia, addi' 28 febbraio 2017 Il Giudice del Lavoro: Vezzosi