P. Q. M. 
 
    Il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Reggio Emilia; 
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara non manifestamente infondata e rilevante  per  contrasto
con gli artt. 3 e 117 della Costituzione, oltre agli  artt.  24,  25,
primo comma, 102, 104 e 111 della Costituzione, nonche' gli artt. 47,
21 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e 6, 13 e  14
CEDU la disposizione di cui all'art. 92, secondo  comma  c.p.c.  come
introdotto dall'art. 13 del decreto-legge 12 settembre 2014,  n.  132
(come modificato dalla legge di  conversione  10  novembre  2014,  n.
162); 
    Dispone la sospensione  del  presente  giudizio  e  la  immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata alle parti e al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Cosi' deciso, in Reggio Emilia, addi' 28 febbraio 2017 
 
                   Il Giudice del Lavoro: Vezzosi