P.Q.M. 
 
    Il Tribunale  amministrativo  regionale  per  il  Lazio,  Sezione
Seconda, non definitivamente pronunciando sul  ricorso  in  epigrafe,
cosi' provvede: 
    1)  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente   infondata,   in
relazione agli articoli 3 e 41, primo comma, Cost., la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 649,  della  legge  n.
190 del 2014 (legge di stabilita' per il 2015); 
    2) dispone la  sospensione  del  giudizio  e  ordina  l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
    3) ordina che, a cura della segreteria della Sezione, la presente
ordinanza sia notificata alle parti in causa  ed  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri nonche' comunicata ai Presidenti della  Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica; 
    4) rinvia ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e  sulle
spese di lite all'esito del  giudizio  incidentale  promosso  con  la
presente pronuncia. 
    Cosi' deciso in Roma nella Camera  di  consiglio  del  giorno  21
ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati: 
        Filoreto D'Agostino, Presidente; 
        Silvia Martino, consigliere, estensore; 
        Roberto Caponigro, consigliere. 
 
                      Il Presidente: D'Agostino 
 
 
                                                 L'estensore: Martino