P.Q.M. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Seconda, non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, cosi' provvede: 1) dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 3 e 41, primo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 649, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilita' per il 2015); 2) dispone la sospensione del giudizio e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 3) ordina che, a cura della segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 4) rinvia ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese di lite all'esito del giudizio incidentale promosso con la presente pronuncia. Cosi' deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati: Filoreto D'Agostino, Presidente; Silvia Martino, consigliere, estensore; Roberto Caponigro, consigliere. Il Presidente: D'Agostino L'estensore: Martino