P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione
Seconda Bis), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto:
Rigetta il primo motivo del ricorso introduttivo.
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 568-bis, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014), comma
inserito dall'art. 2, comma 1, lett. a-bis), del decreto-legge 6
marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
maggio 2014, n. 68 e in vigore dal 20 giugno 2015, per contrasto con
gli articoli 41 e 47 della Costituzione.
Dispone la sospensione del presente giudizio e ordina l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Ordina che, a cura della segreteria della Sezione, la presente
sentenza sia comunicata alle parti costituite, al Presidente del
Consiglio dei ministri, nonche' ai Presidenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorita'
amministrativa.
Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15
febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere
Antonio Andolfi, Primo Referendario, Estensore
Il Presidente: Stanizzi
L'estensore: Andolfi