P. Q. M. 
 
    Il Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  il  Lazio  (Sezione
Seconda Bis), non definitivamente pronunciando sul ricorso,  come  in
epigrafe proposto: 
    Rigetta il primo motivo del ricorso introduttivo. 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 568-bis,  della  legge
27 dicembre 2013, n. 147, disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita'  2014),  comma
inserito dall'art. 2, comma 1,  lett.  a-bis),  del  decreto-legge  6
marzo 2014, n.  16,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge  2
maggio 2014, n. 68 e in vigore dal 20 giugno 2015, per contrasto  con
gli articoli 41 e 47 della Costituzione. 
    Dispone la sospensione del presente giudizio e ordina l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Ordina che, a cura della segreteria della  Sezione,  la  presente
sentenza sia comunicata alle  parti  costituite,  al  Presidente  del
Consiglio dei  ministri,  nonche'  ai  Presidenti  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica. 
    Ordina che  la  presente  sentenza  sia  eseguita  dall'autorita'
amministrativa. 
 
    Cosi' deciso in Roma nella camera  di  consiglio  del  giorno  15
febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati: 
 
    Elena Stanizzi, Presidente 
    Antonella Mangia, Consigliere 
    Antonio Andolfi, Primo Referendario, Estensore 
 
                       Il Presidente: Stanizzi 
 
 
                                                 L'estensore: Andolfi