P. Q. M. 
 
    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale  (Sezione  Quarta),
dichiara rilevante e non manifestamente  infondata  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art.  1475,  comma  2,  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento  militare),
per i seguenti profili: 
        a) per contrasto con l'art. 117, comma 1, Cost., in relazione
agli  articoli  11  e  14  della  Convenzione  europea  dei   diritti
dell'uomo, come da ultimo  interpretati  dalle  sentenze  in  data  2
ottobre 2014  della  Corte  europea  dei  diritti  dell'uomo,  quinta
sezione, nei casi  «Matelly  c.  Francia»  (ricorso  n.  10609/10)  e
«Adefdromil c. Francia» (ricorso n. 32191/09); 
        b) per contrasto con l'art. 117, comma 1, Cost., in relazione
all'art. 5, terzo periodo,  della  Carta  sociale  europea  riveduta,
firmata in Strasburgo in data 3  maggio  1996  e  resa  esecutiva  in
Italia con legge 9 febbraio 1999, n. 30. 
    Dispone la sospensione del presente giudizio davanti al Consiglio
di Stato e ordina alla segreteria l'immediata trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale. 
    Ordina che, a cura della segreteria, la  presente  ordinanza  sia
comunicata alle parti  costituite  e  notificata  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica. 
    Cosi' deciso in Roma nella camera  di  consiglio  del  giorno  30
marzo 2017 con l'intervento dei magistrati: 
        Filippo Patroni Griffi, Presidente; 
        Oberdan Forlenza, consigliere; 
        Leonardo Spagnoletti, consigliere; 
        Luca Lamberti, consigliere, estensore; 
        Nicola D'Angelo, consigliere 
 
                    Il Presidente: Patroni Griffi 
 
 
                                                L'estensore: Lamberti