P.Q.M. 
 
    Il Tribunale, come sopra composto, cosi' provvede: 
        visti l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.
1, nonche' l'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87; 
        dichiara  rilevante  e  non   manifestamente   infondata   la
questione di legittimita' costituzionale degli articoli 10-ter e  10-
quater della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, nella parte in cui
non prevedono l'incompatibilita' con la carica di deputato  regionale
di colui il quale sia stato dichiarato in via definitiva responsabile
verso l'ente, istituto o azienda pubblici per  fatti  compiuti  nella
qualita'  di  amministratore  ovvero  impiegato  dell'amministrazione
regionale e di enti da essa dipendenti o vigilati e non abbia  ancora
estinto il relativo debito, per contrasto con gli articoli 3, 51, 122
della Costituzione nonche' con l'art. 5 del regio decreto legislativo
15 maggio 1946, n. 455  (Approvazione  dello  statuto  della  Regione
Siciliana); 
        dispone la sospensione del presente  giudizio  e  l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale; 
        dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della
cancelleria alle parti in causa al pubblico ministero, al  Presidente
della Regione Siciliana ed al Presidente  dell'  Assemblea  regionale
siciliana. 
    Cosi' deciso in Palermo nella Camera di consiglio della I sezione
civile del Tribunale, in data 17 febbraio 2017. 
 
                Il Presidente: Grimaldi Di Terresena 
 
 
                                         Il giudice estensore: Ruvolo