P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, cosi' provvede:
visti l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.
1, nonche' l'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87;
dichiara rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale degli articoli 10-ter e 10-
quater della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, nella parte in cui
non prevedono l'incompatibilita' con la carica di deputato regionale
di colui il quale sia stato dichiarato in via definitiva responsabile
verso l'ente, istituto o azienda pubblici per fatti compiuti nella
qualita' di amministratore ovvero impiegato dell'amministrazione
regionale e di enti da essa dipendenti o vigilati e non abbia ancora
estinto il relativo debito, per contrasto con gli articoli 3, 51, 122
della Costituzione nonche' con l'art. 5 del regio decreto legislativo
15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione
Siciliana);
dispone la sospensione del presente giudizio e l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;
dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della
cancelleria alle parti in causa al pubblico ministero, al Presidente
della Regione Siciliana ed al Presidente dell' Assemblea regionale
siciliana.
Cosi' deciso in Palermo nella Camera di consiglio della I sezione
civile del Tribunale, in data 17 febbraio 2017.
Il Presidente: Grimaldi Di Terresena
Il giudice estensore: Ruvolo