P.Q.M. 
 
    Il Tribunale amministrativo regionale  per  la  Toscana,  Sezione
Terza, visti gli articoli 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e
23 della legge  11  marzo  1953,  n.  87,  ritiene  rilevante  e  non
manifestamente infondata la questione di costituzionalita'  dell'art.
19, comma 6-ter, legge n. 241/90, in relazione agli articoli  3,  11,
97, 117, comma 1, in relazione all'art. 1 del Protocollo  addizionale
n. 1  alla  Convenzione  europea  per  la  salvaguardia  dei  diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali ed all'art. 6,  paragrafo  3,
del Trattato sull'Unione europea, e 117 comma 2 lettera m) Cost.; 
    sospende il giudizio in corso; 
    ordina, a cura della segreteria, l'immediata  trasmissione  degli
atti alla Corte costituzionale; 
    ordina che, a cura della segreteria, la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti ed alla Presidenza del Consiglio dei  ministri,
e sia comunicata alla Presidenza del Senato della Repubblica ed  alla
Presidenza della Camera dei deputati. 
    Cosi' deciso in Firenze nella Camera di consiglio del  giorno  28
marzo 2017 con l'intervento dei magistrati: 
    Rosaria Trizzino, Presidente; 
    Riccardo Giani, consigliere, estensore; 
    Giovanni Ricchiuto, primo referendario. 
 
                       Il Presidente: Trizzino 
 
 
                                                   L'estensore: Giani