P.Q.M. Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, Sezione Terza, visti gli articoli 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 19, comma 6-ter, legge n. 241/90, in relazione agli articoli 3, 11, 97, 117, comma 1, in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali ed all'art. 6, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea, e 117 comma 2 lettera m) Cost.; sospende il giudizio in corso; ordina, a cura della segreteria, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri, e sia comunicata alla Presidenza del Senato della Repubblica ed alla Presidenza della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Firenze nella Camera di consiglio del giorno 28 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati: Rosaria Trizzino, Presidente; Riccardo Giani, consigliere, estensore; Giovanni Ricchiuto, primo referendario. Il Presidente: Trizzino L'estensore: Giani