P.Q.M.
Visti gli articoli 134 e 137 Cost., 1 della legge costituzionale
n. 1 del 1948 e 23 della legge n. 87 del 1953, dichiara rilevante e
non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150, come richiamato dal successivo art. 6, nella
parte in cui non consente la proposizione del reclamo ex art,
669-terdecies c.p.c, avverso l'ordinanza che decide sulla sospensione
dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza - ingiunzione emessa ai sensi
della legge n. 689/81, per contrasto, con gli articoli 76 e 3 della
Costituzione.
Ordina che il presente provvedimento, a cura della cancelleria,
sia notificato alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei
ministri nonche' comunicato al Presidente del Senato e al Presidente
della Camera dei deputati e, all'esito, sia trasmesso alla Corte
costituzionale insieme al fascicolo processuale e con la prova delle
avvenute regolari predette notificazioni e comunicazioni.
Sospende il presente procedimento di reclamo.
Napoli, 25 maggio 2017
Il Presidente: Magliulo
Il giudice estensore: Gargia