P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per le Marche (Sezione
Prima), visti gli articoli 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1, e 23
della legge 11 marzo 1953 n. 87, riservata ogni altra pronuncia in
rito, nel merito e sulle spese, ritenuta rilevante e non
manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art.
119, ultima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, in relazione agli articoli 2, 3 e 24 della
Costituzione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale, sospendendo il giudizio in corso.
Cosi' deciso in Ancona nelle camere di consiglio dei giorni 16
settembre 2016, 16 dicembre 2016 e 24 marzo 2017, con l'intervento
dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente;
Tommaso Capitanio, consigliere;
Giovanni Ruiu, consigliere, estensore.
Il Presidente: Filippi
L'estensore: Ruiu