P. Q. M. Il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, lettera c), della L.R. Abruzzo 29 ottobre 2013, n. 40 dispone la sospensione del giudizio sul residuo capo di ricorso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che a cura della segreteria la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa ed al Presidente della Giunta regionale Abruzzo nonche' comunicata al Presidente del Consiglio regionale. Cosi' deciso in Pescara nella Camera di consiglio del giorno 21 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati: Amedeo Urbano, Presidente; Alberto Tramaglini, consigliere, estensore; Massimiliano Balloriani, consigliere. Il Presidente: Urbano L'estensore: Tramaglini