P. Q. M. 
 
    Il  Tribunale  amministrativo  regionale  per  l'Abruzzo  sezione
staccata  di  Pescara,  ritenuta  rilevante  e   non   manifestamente
infondata la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  2,
lettera c), della L.R. Abruzzo 29 ottobre  2013,  n.  40  dispone  la
sospensione  del  giudizio  sul  residuo  capo  di   ricorso   e   la
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Dispone che a cura della segreteria la presente  ordinanza  venga
notificata  alle  parti  in  causa  ed  al  Presidente  della  Giunta
regionale Abruzzo nonche'  comunicata  al  Presidente  del  Consiglio
regionale. 
    Cosi' deciso in Pescara nella Camera di consiglio del  giorno  21
aprile 2017 con l'intervento dei magistrati: 
        Amedeo Urbano, Presidente; 
        Alberto Tramaglini, consigliere, estensore; 
        Massimiliano Balloriani, consigliere. 
 
                        Il Presidente: Urbano 
 
 
                                              L'estensore: Tramaglini