P.Q.M. 
 
    Si conclude perche' gli articoli 4, 5 e 7 della  legge  regionale
Abruzzo n. 40 del  1°  agosto  2017,  recante  «Disposizioni  per  il
recupero del patrimonio  edilizio  esistente.  Destinazioni  d'uso  e
contenimento dell'uso del suolo, modifiche alla  legge  regionale  n.
96/2000 ed  ulteriori  disposizioni»,  indicati  in  epigrafe,  siano
dichiarati costituzionalmente illegittimi. 
    Si produce l'attestazione della deliberazione del  Consiglio  dei
ministri del 6 ottobre 2017. 
 
      Roma, 9 ottobre 2017 
 
           Il Vice Avvocato generale dello Stato: Palmieri