P.Q.M. Si conclude perche' gli articoli 4, 5 e 7 della legge regionale Abruzzo n. 40 del 1° agosto 2017, recante «Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Destinazioni d'uso e contenimento dell'uso del suolo, modifiche alla legge regionale n. 96/2000 ed ulteriori disposizioni», indicati in epigrafe, siano dichiarati costituzionalmente illegittimi. Si produce l'attestazione della deliberazione del Consiglio dei ministri del 6 ottobre 2017. Roma, 9 ottobre 2017 Il Vice Avvocato generale dello Stato: Palmieri