P. Q. M. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater). a) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 1-bis e comma 1-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, inseriti dall'art. 13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, nella parte in cui prevedono che le pubbliche amministrazioni pubblichino i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettere c) ed f) dello stesso decreto legislativo anche per i titolari di incarichi dirigenziali, per contrasto con gli articoli 117, comma 1, 3, 2 e 13 della Costituzione; b) sospende il giudizio in corso; c) ordina che la presente ordinanza, a cura della Segreteria della Sezione, sia notificata a tutte le parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata al Presidente del senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati; d) dispone la trasmissione degli atti, sempre a cura della Segreteria, alla Corte costituzionale. Vista la richiesta degli interessati e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignita' della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalita' nonche' di qualsiasi altro dato idoneo a identificare la parte interessata. Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati: Salvatore Mezzacapo, Presidente; Anna Bottiglieri, Consigliere, estensore; Fabio Mattei, consigliere. Il Presidente: Mezzacapo L'estensore: Bottiglieri