P. Q. M. 
 
    Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima
Quater). 
        a) dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 1-bis  e
comma 1-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,  inseriti
dall'art. 13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25  maggio
2016,  n.  97,  nella  parte  in  cui  prevedono  che  le   pubbliche
amministrazioni pubblichino i dati  di  cui  all'art.  14,  comma  1,
lettere c) ed  f)  dello  stesso  decreto  legislativo  anche  per  i
titolari di incarichi dirigenziali, per contrasto  con  gli  articoli
117, comma 1, 3, 2 e 13 della Costituzione; 
        b) sospende il giudizio in corso; 
        c) ordina che la presente ordinanza, a cura della  Segreteria
della Sezione, sia notificata  a  tutte  le  parti  in  causa  ed  al
Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata al Presidente del
senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati; 
        d) dispone la trasmissione degli atti, sempre  a  cura  della
Segreteria, alla Corte costituzionale. 
    Vista la richiesta degli interessati e ritenuto che sussistano  i
presupposti di cui all'art.  52,  comma  1,  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, a tutela dei  diritti  o  della  dignita'  della
parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento
delle  generalita'  nonche'  di  qualsiasi  altro   dato   idoneo   a
identificare la parte interessata. 
 
    Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 giugno 2017
con l'intervento dei magistrati: 
 
          Salvatore Mezzacapo, Presidente; 
          Anna Bottiglieri, Consigliere, estensore; 
          Fabio Mattei, consigliere. 
 
                      Il Presidente: Mezzacapo 
 
 
                                             L'estensore: Bottiglieri