P. Q. M. Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, d'ufficio dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2 e 5 legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nella parte in cui non prevede che l'obbligo di congruo preavviso e di ragionevole durata delle astensioni degli avvocati difensori si applichino anche alle iniziative di astensioni dalle udienze, successive e coordinate per essere determinate dalle medesime ragioni e pertanto da doversi considerare unitariamente, per contrasto con i principi costituzionali di ragionevolezza, nonche' di efficienza del processo penale, e con gli articoli 3, 24, 97 e 111 della Costituzione; sospende il presente giudizio, rimettendo la relativa questione alla Corte costituzionale; dispone, a cura della cancelleria: l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; la notifica della presente ordinanza all'imputato (detenuto per altra causa e assente per rinuncia) e al Presidente del Consiglio dei ministri; la comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Ordinanza letta nella udienza camerale del 24 maggio 2017 alla presenza del procuratore generale e del sostituto nominato dal difensore titolare. Il Presidente estensore: Citterio I consiglieri estensori: Galli - De Stefani