P. Q. M. 
 
     Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, 
    d'ufficio  dichiara  rilevante  nel  presente  giudizio   e   non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 2, commi 1, 2 e 5 legge n. 146/1990, come modificata  dalla
legge n. 83/2000, nella parte in cui non  prevede  che  l'obbligo  di
congruo preavviso e di  ragionevole  durata  delle  astensioni  degli
avvocati difensori si applichino anche alle iniziative di  astensioni
dalle udienze, successive e coordinate per essere  determinate  dalle
medesime ragioni e pertanto da doversi considerare unitariamente, per
contrasto con i principi costituzionali di ragionevolezza, nonche' di
efficienza del processo penale, e con gli articoli 3, 24,  97  e  111
della Costituzione; 
    sospende il presente giudizio, rimettendo la  relativa  questione
alla Corte costituzionale; 
    dispone, a cura della cancelleria: 
        l'immediata    trasmissione    degli    atti    alla    Corte
costituzionale; 
        la notifica della presente ordinanza  all'imputato  (detenuto
per altra causa e assente per rinuncia) e al Presidente del Consiglio
dei ministri; 
        la comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica. 
    Ordinanza letta nella udienza camerale del 24  maggio  2017  alla
presenza del  procuratore  generale  e  del  sostituto  nominato  dal
difensore titolare. 
 
                  Il Presidente estensore: Citterio 
 
 
                          I consiglieri estensori: Galli - De Stefani