P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo sezione
staccata di Pescara (Sezione prima),
riservata ogni altra pronuncia in rito, nel merito e sulle spese,
ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 8 lett. a) della legge n. 124
del 2015, per contrasto con gli articoli 3 primo e secondo comma, 9,
32, 76, 77 primo comma, e 81 della Costituzione; ritenuta altresi'
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale del decreto legislativo n. 177 del 2016, articoli 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, nella parte in cui
hanno disposto lo scioglimento del Corpo forestale dello Stato e
inoltre l'assorbimento del suo personale nell'Arma dei carabinieri e
nelle altre Forze di polizia ad ordinamento militare, per contrasto
con gli articoli 2, 3 primo e secondo comma, 4, 76 e 77 primo comma
della Costituzione, secondo quanto specificato in dettaglio nel
rilevare i singoli profili di incostituzionalita'.
Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;
Visto l'art. 1 della legge costituzionale n. 1/1948;
Sospende il giudizio e dispone la immediata trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale.
Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia
notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei
ministri e sia comunicata ai presidenti della Camera dei deputati e
del Senato.
Cosi' deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 9
giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Tramaglini, Presidente FF;
Massimiliano Balloriani, consigliere, estensore;
Paola Anna Gemma Di Cesare, consigliere.
Il Presidente: Tramaglini
L'estensore: Balloriani