P.Q.M. 
 
    Il  Tribunale  amministrativo  regionale  per  l'Abruzzo  sezione
staccata di Pescara (Sezione prima), 
    riservata ogni altra pronuncia in rito, nel merito e sulle spese, 
    ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 8 lett. a) della legge  n.  124
del 2015, per contrasto con gli articoli 3 primo e secondo comma,  9,
32, 76, 77 primo comma, e 81 della  Costituzione;  ritenuta  altresi'
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale del decreto legislativo n. 177 del 2016,  articoli  7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19,  nella  parte  in  cui
hanno disposto lo scioglimento del  Corpo  forestale  dello  Stato  e
inoltre l'assorbimento del suo personale nell'Arma dei carabinieri  e
nelle altre Forze di polizia ad ordinamento militare,  per  contrasto
con gli articoli 2, 3 primo e secondo comma, 4, 76 e 77  primo  comma
della Costituzione,  secondo  quanto  specificato  in  dettaglio  nel
rilevare i singoli profili di incostituzionalita'. 
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; 
    Visto l'art. 1 della legge costituzionale n. 1/1948; 
    Sospende il giudizio e dispone la  immediata  trasmissione  degli
atti alla Corte costituzionale. 
    Ordina che, a cura della Segreteria, la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in causa e  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e sia comunicata ai presidenti della Camera dei  deputati  e
del Senato. 
    Cosi' deciso in Pescara nella camera di consiglio  del  giorno  9
giugno 2017 con l'intervento dei magistrati: 
        Alberto Tramaglini, Presidente FF; 
        Massimiliano Balloriani, consigliere, estensore; 
        Paola Anna Gemma Di Cesare, consigliere. 
 
                      Il Presidente: Tramaglini 
 
 
                                              L'estensore: Balloriani