P.Q.M. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, visti l'art. 134 Cost., gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948 n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 solleva, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 24, 103 e 113 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, lettera b) e, in parte qua, secondo comma, decreto-legge 19 agosto 2003 n. 220, convertito dalla legge 17 ottobre 2003 n. 280, cosi' come interpretato dalla Corte costituzionale nelle sentenza, 11 febbraio 2011, n. 49, nel senso secondo cui e' sottratta al sindacato del giudice amministrativo la tutela annullatoria nelle controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari sportive incidenti su situazioni giuridicamente rilevanti per l'ordinamento statale. Dispone la sospensione del presente giudizio. Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che a cura della segreteria della Sezione la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle Camere dei Deputati e del Senato della Repubblica. Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese. Cosi' deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 18 luglio 2017. Con l'intervento dei magistrati: Germana Panzironi, Presidente; Alessandro Tomassetti, consigliere; Francesca Romano, Referendario, estensore. Il Presidente: Panzironi L'estensore: Romano