P.Q.M. 
 
    Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima
Ter), pronunciando sul ricorso,  come  in  epigrafe  proposto,  visti
l'art. 134 Cost., gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948 n. 1, e  23
della legge 11 marzo 1953 n. 87 solleva, ritenendola rilevante e  non
manifestamente infondata in relazione agli artt. 24, 103 e 113 Cost.,
la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma,
lettera b) e, in parte qua, secondo comma,  decreto-legge  19  agosto
2003 n. 220, convertito dalla legge 17 ottobre  2003  n.  280,  cosi'
come interpretato  dalla  Corte  costituzionale  nelle  sentenza,  11
febbraio 2011, n. 49, nel senso secondo cui e' sottratta al sindacato
del giudice amministrativo la tutela annullatoria nelle  controversie
aventi  ad  oggetto  sanzioni  disciplinari  sportive  incidenti   su
situazioni giuridicamente rilevanti per l'ordinamento statale. 
    Dispone la sospensione del presente giudizio. 
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale. Ordina che a cura della segreteria della  Sezione  la
presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente
del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata  ai  Presidenti  delle
Camere dei Deputati e del Senato della Repubblica. 
    Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore  statuizione  in
rito, in merito e in ordine alle spese. 
    Cosi' deciso in Roma nella Camera  di  consiglio  del  giorno  18
luglio 2017. 
    Con l'intervento dei magistrati: 
        Germana Panzironi, Presidente; 
        Alessandro Tomassetti, consigliere; 
        Francesca Romano, Referendario, estensore. 
 
                      Il Presidente: Panzironi 
 
 
                         L'estensore: Romano