P.Q.M. Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione Prima), dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), per i seguenti profili: a) per contrasto con l'art. 117, comma 1, Cost., in relazione agli articoli 11 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come da ultimo interpretati dalle sentenze in data 2 ottobre 2014 della Corte europea dei diritti dell'uomo, quinta sezione, nei casi «Matelly c. Francia» (ricorso n. 10609/10) e «Adefdromil c. Francia» (ricorso n. 32191/09); b) per contrasto con l'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 5, terzo periodo, della Carta sociale europea riveduta, firmata in Strasburgo in data 3 maggio 1996 e resa esecutiva in Italia con legge 9 febbraio 1999, n. 30. Dispone la sospensione del presente giudizio e ordina alla segreteria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti costituite e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignita' della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalita' nonche' di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Cosi' deciso in Venezia nella Camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati: Maurizio Nicolosi, Presidente; Pietro De Berardinis, consigliere; Nicola Fenicia, primo referendario, estensore. Il Presidente: Nicolosi L'estensore: Fenicia