LA CORTE DEI CONTI Sezione regionale di controllo per la Liguria La Sezione regionale di controllo per la Liguria, composta dai magistrati: dott. Fabio Viola - Presidente; dott. Alessandro Benigni - primo referendario; dott. Francesco Belsanti - primo referendario; dott. Donato Centrone - primo referendario; dott. Claudio Guerrini - primo referendario; ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Liguria, per l'esercizio finanziario 2016. Visti gli articoli 81, 97, 100, comma 2, 103, comma 2, 117, comma 2, lettera l), 117, comma 3, 119, comma 2, della Costituzione; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 27 (legge di stabilita' regionale 2016); Vista la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 28 (bilancio di previsione finanziario della Regione Liguria per gli anni finanziari 2016-2018); Vista la legge regionale 2 novembre 2016, n. 26 (assestamento del bilancio per gli anni 2016-2018); Visto l'art. 7, comma 3, della legge 15 luglio 2002, n. 145 (Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato); Vista la legge regionale n. 10 del 2008, art. 10 (Vice-dirigenza); Vista la legge regionale n. 42 del 2008, art. 2 (Risorse decentrate); Vista la legge regionale n. 22 del 2017, art. 1, con cui e' stata abrogata la vice-dirigenza; Viste (e osservazioni depositate dal magistrato istruttore con nota n. 15 del 2017; Vista la nota n. 2922 del 6 giugno 2017 con cui il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Liguria ha convocato per il 13 giugno la Camera di consiglio per discutere in contradditorio con la Regione Liguria le osservazioni del magistrato istruttore; Viste le deduzioni inviate dalla Regione Liguria con nota n. 210482/2017; Visto il verbale n. 17/2017/CC della suddetta Camera di consiglio; Vista la memoria depositata dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Liguria in data 30 giugno 2017; Vista la nota della Regione Liguria n. 241800 dell'11 luglio 2017 contenente precisazioni sui compensi delle posizioni di responsabilita'; Viste le note n. 172418 e n. 179406 rispettivamente del 5 e 12 maggio 2017 con le quali la Regione Liguria ha trasmesso a questa Sezione il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2016, completo del conto del bilancio e del conto del patrimonio, unitamente alla relazione dei Revisori dei conti e alla relazione di accompagnamento; Vista l'ordinanza n. 27/2017 con cui il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Liguria ha convocato la Sezione per il giorno 21 luglio 2017 per il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Liguria per l'esercizio finanziario 2016; Vista l'ordinanza n. 31/2017 con cui il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Liguria ha convocato la Sezione per il giorno 18 luglio 2017, per l'audizione in contraddittorio dei rappresentanti dell'Amministrazione regionale in ordine allo schema di relazione sul relativo rendiconto generale per l'anno 2016; Viste le controdeduzioni depositate dalla Regione Liguria con nota n. 247825 del 17 luglio 2017; Visto il verbale n. 24/2017/CC della suddetta audizione in contraddittorio; Vista l'istanza depositata nell'udienza di parificazione del rendiconto da parte dei rappresentanti regionali con cui la Regione Liguria ha chiesto di rinviare ogni statuizione sulla vice-dirigenza a dopo l'approvazione di un disegno di legge regionale, in itinere, abrogativo della figura del vice-dirigente; Vista l'ordinanza n. 33/2017 con cui il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Liguria ha disposto la separazione del giudizio di parificazione limitatamente al capitolo n. 200 del disegno di legge n. 55 del 14 luglio 2017, con rinvio all'udienza fissata per il giorno 14 settembre 2017; Vista la decisione n. 65/2017 con cui la Sezione ha parificato, parzialmente, il rendiconto finanziario 2016 della Regione Liguria; Visto il decreto n. 36/2017 con cui il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Liguria ha disposto, su richiesta della Procura contabile, il differimento del giudizio di parifica sul capitolo 200 all'udienza del 5 ottobre 2017; Vista la nota della Regione Liguria n. 299661 del 15 settembre 2017, con la quale sono state comunicate la conclusione dell'iter applicativo dell'innanzi citato disegno di legge e la conseguente decurtazione delle risorse disponibili per l'anno 2017 per le politiche di sviluppo e per la produttivita' dei personale del comparto; Vista la memoria depositata dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Liguria in data 18 settembre 2017; Ritenuto in fatto Con note n. 172418 e n. 179406, rispettivamente del 5 e 12 maggio 2017, il Presidente della Regione Liguria ha trasmesso a questa Sezione di controllo, ai fini della parifica, il rendiconto generale della Regione Liguria per l'esercizio 2016, completo del conto del bilancio e del conto del patrimonio, unitamente alla relazione dei Revisori dei conti, alla relazione di accompagnamento e al disegno di legge approvato con delibera n. 49 dalla Giunta regionale nella seduta del 28 aprile 2017. L'esame della documentazione inviata dalla Regione Liguria, ha consentito di evidenziare come nel corso del 2016 siano state erogate risorse del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttivita' del personale del comparto di cui all'art. 15 CCNL 1° aprile 1999 (d'ora innanzi Fondo per la contrattazione decentrata) relative all'esercizio 2015 (decreto n. 552), divenute esigibili nell'esercizio esaminato (principio applicato concernente la contabilita' finanziaria Allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011, paragrafo 5.2 lettera a)), per retribuire le prestazioni individuali e la performance organizzativa. Con delibera di Giunta regionale n. 1057/2016 sono state, poi, individuate le risorse relative al trattamento accessorio e premiante 2016 (esigibili nell'esercizio 2017, comprensive delle somme dovute dall'Amministrazione per oneri riflessi e IRAP) facendo riferimento a quanto analogamente erogato nell'anno 2016 per trattamento economico premiante delle prestazioni individuali e della performance organizzativa dell'anno 2015. Risorse pari ad euro 2.822.089,64 per il personale del comparto, ed euro 1.663.637,84 per la dirigenza, individuate nel bilancio gestionale 2016/2018 - Missione 1 - Programma U.01.010.000 - Macro Aggregati 101 e 102 - Capitoli 200-201-205-208-217-220-479-483-7604-7605. Con le risorse del fondo per la contrattazione decentrata sono state retribuite, tra l'altro, le posizioni di vice-dirigenza e le posizioni organizzative. Ma tali erogazioni hanno rivelato le criticita' gia' emerse ed evidenziate nel corso delle procedure di parifica dei rendiconti 2013, 2014 e 2015, relative ad una sospetta illegittimita' costituzionale di norme che hanno costituito il fondamento delle erogazioni appena evidenziate. La sospetta illegittimita' costituzionale riguarderebbe: a) l'istituzione della vice-dirigenza, avvenuta con l'art. 10 della legge regionale n. 10 del 2008; b) la copertura finanziaria delle posizioni sopra richiamate (vice-dirigenza e posizioni organizzative) con risorse del fondo per il trattamento accessorio, all'uopo incrementate ex lege dalla Regione Liguria con l'art. 2 della legge n. 42 del 2008. Entrambe le norme sopra evidenziate risulterebbero costituzionalmente illegittime per contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera l) (giurisdizione e norme processuali ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa), nonche', per cio' che riguarda l'art. 2 della legge n. 42 del 2008, con l'art. 81, comma 4, concernente copertura finanziaria delle spese (nel testo antecedente alla modifica di cui all'art. 1 della legge cost. 20 aprile 2012, n. 1). Le disposizioni richiamate prevedono l'istituzione ed il finanziamento della vice-dirigenza, posizione lavorativa di responsabilita' prevista dall'art. 7, comma 3, della legge 15 luglio 2002, n. 145 (Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato), che aveva aggiunto al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), l'art. 17-bis, il quale al comma 1, primo periodo - come modificato dall'art. 14-octies, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 e ss., della legge 17 agosto 2005, n. 168 - prevedeva: «La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita separata area della vice-dirigenza nella quale e' ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianita' in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento»; «La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile, al personale dipendente dalle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri; l'equivalenza delle posizioni e' definita con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze». Infine, l'art. 10, comma 3, disponeva che «La disciplina relativa alle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 7, che si applicano a decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, resta affidata alla contrattazione collettiva, sulla base di atti di indirizzo del Ministro per la funzione pubblica all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) anche per la parte relativa all'importo massimo delle risorse finanziarie da destinarvi». Ad avviso del magistrato istruttore, la norma rimetteva l'attuazione dell'area della vice-dirigenza alla contrattazione collettiva, sulla base di atti di indirizzo emanati dal Ministero della funzione pubblica nei confronti dell'Aran. In piu', per cio' che concerne gli Enti di cui al comma 2 dell'art. 17-bis (Regioni ed altri enti locali), occorreva l'emanazione di un decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per stabilire l'equivalenza delle posizioni tra il comparto Stato ed il comparto Regioni. Il quadro normativo delineato costituirebbe esplicazione della competenza esclusiva dello Stato nella materia dell'ordinamento civile, in coerenza con il sistema delineato dal decreto legislativo n. 165 del 2001, anche nel testo vigente al momento dell'emanazione di entrambe le norme regionali in esame di cui si sospetta l'incostituzionalita', che rimetteva (e tuttora rimette) allo Stato la disciplina di principio in materia di organizzazione del lavoro rinviando, poi, alla contrattazione collettiva la definizione degli istituti contrattuali, con particolare riferimento al trattamento economico (1) . A supporto delle osservazioni del magistrato istruttore milita, da un lato, l'art. 8, comma 1, della legge 4 marzo 2009, n. 15, che ha interpretato l'art. 17-bis nel senso che: «la vice-dirigenza e' disciplinata esclusivamente ad opera e nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento, che ha facolta' di introdurre una specifica previsione costitutiva al riguardo. Il personale in possesso dei requisiti previsti dal predetto articolo puo' essere destinatario della disciplina della vice-dirigenza soltanto a seguito dell'avvenuta costituzione di quest'ultima da parte della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento. Sono fatti salvi gli effetti dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge»; dall'altro, la suprema Corte di cassazione che ha, poi, evidenziato la valenza non precettiva del suddetto art. 17-bis (2) (Cass. SS.UU. n. 14656 e Cassazione Lav. sentenza n. 28208). Infine, nella ricostruzione fatta in sede istruttoria, ha assunto rilievo preminente la pronuncia n. 214 del 2016 della Corte costituzionale (relativa alla legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 13, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 135 del 2012, che ha abrogato le previsioni riferite alla vice-dirigenza), che ha delineato i tratti fondamentali dell'istituto evidenziando la centralita' della contrattazione collettiva nell'istituzione e regolamentazione della vice-dirigenza, sia per il comparto Ministeri che per il comparto regioni - enti locali. (3) Contrattazione collettiva nazionale che, per il comparto regioni ed autonomie locali, non ha mai istituito la figura della vice-dirigenza durante l'intero periodo di vigenza dell'istituto a livello nazionale. Di contro, la Regione Liguria ha previsto la vice-dirigenza in ambito regionale, con l'art. 10 della legge regionale n. 10 del 2008, poi concretamente attuata con la DGR n. 1647 del 2009 (Istituto della vice-dirigenza) e con la DGR n. 1494 del 2010 (Criteri per l'istituzione e l'accesso alla vice-dirigenza). Alla illegittima istituzione della vice-dirigenza si aggiunge, poi, l'illegittima copertura finanziaria della stessa (e delle posizioni organizzative). La Regione Liguria, con l'art. 2 della legge n. 42 del 2008, ha incrementato i fondi per il trattamento accessorio del personale con risorse ulteriori e diverse rispetto a quelle tassativamente previste dai contratti collettivi nazionali (art. 15 del CCNL del 1° aprile 1999 e successive modifiche ed integrazioni), per un ammontare di euro 800.000,00: «1. A decorrere dall'anno 2008 le risorse destinate alle finalita' di cui all'art. 15 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1° aprile 1999 sono incrementate di 800.000,00 euro con carattere di certezza, stabilita' e continuita'. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate in conformita' a quanto previsto in sede di contrattazione decentrata prioritariamente per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della vice-dirigenza». Secondo quanto affermato dal magistrato istruttore, la Regione non avrebbe potuto aumentare i fondi destinati alla contrattazione integrativa con proprie risorse di bilancio, al di fuori ed in contrasto con te previsioni indicate dai contratti collettivi nazionali. Come rilevato anche dal MEF, in sede di ispezione amministrativo-contabile presso la Regione, risulta illegittimo aumentare le risorse destinate al trattamento accessorio del personale (al fine di finanziare l'istituzione della vice-dirigenza), al di fuori dei limiti previsti dai contratti collettivi nazionali relativi ai fondi per il trattamento accessorio, risultando inammissibile lo storno di ulteriori risorse di bilancio al fine di rendere i fondi stessi capienti al finanziamento del nuovo istituto, in modo da non dover procedere alla decurtazione di risorse destinate agli altri impieghi nell'ambito della contrattazione decentrata. Esisterebbe, infatti, una espressa riserva di legge per materia prevista dalla Carta costituzionale, che assegna allo Stato la potesta' di regolamentazione esclusiva nella materia «Ordinamento civile» (art. 117, comma 2, lettera l: giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa). A seguito della privatizzazione dei rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, quindi, la materia in esame rientrerebbe nell'ambito dell'ordinamento civile, in quanto tale riservata allo Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera l), della Costituzione. Riserva esercitata, nel caso di specie, mediante il decreto legislativo n. 165 del 2001 (articoli 2, 40 e 45: si veda nota 1) che rinvia, per gli aspetti qui rilevanti, alla contrattazione collettiva (articoli 15 e ss. del CCNL 1° aprile 1999, come integrato e modificato dal CCNL 22 gennaio 2004, articoli 31 e ss., che individuano tassativamente le risorse che possono comporre il fondo per la contrattazione decentrata). Di contro, la Regione ha provveduto a finanziare direttamente il fondo per la contrattazione collettiva decentrata, al di fuori della contrattazione collettiva nazionale di comparto e senza una legge statale che avesse autorizzato tali incrementi, palesando l'illegittimita' costituzionale del proprio operato (4) . Situazione che pone la legge regionale in contrasto non solo con l'art. 117, comma 2, lettera l), della Costituzione, ma anche con l'art. 81, comma 4, della Carta costituzionale, nella formulazione vigente al momento dell'emanazione della legge regionale n. 42 del 2008 (contrasto confermato anche ai sensi del nuovo testo dell'art. 81, comma 3). (5) Difatti, la Sezione di controllo, nel giudizio di parifica dei capitoli concernenti la spesa del personale (per cio' che qui rileva, il cap. 200) deve decidere dell'applicazione di una norma di cui si contesta la legittimita' costituzionale che offre, in tale sede, solo una mera copertura formale delle spese in esame. Qualora, infatti, fosse acclarata l'illegittimita' della norma sopra richiamata, rilevante ai fini del bilancio regionale (in quanto e' la predetta norma che consente di integrare il fondo per le risorse accessorie e, conseguentemente, di finanziare la spesa per l'indennita' di vice-dirigenza anche per l'esercizio finanziario 2016), le spese sostenute per la vice-dirigenza risulterebbero prive di copertura sostanziale, con conseguente violazione del precetto costituzionale di cui all'art. 81 Cost. Secondo il magistrato istruttore la violazione del precetto costituzionale appare maggiormente rilevante considerando che le risorse individuate dalla legge n. 42 del 2008 sono state utilizzate non solo per finanziare la vice-dirigenza, ma anche le posizioni organizzative e le indennita' per le alte professionalita'. Ed, invero, la prima posizione di vice-dirigenza e' stata istituita ed attribuita solo nel 2010. Sono seguite, poi, altre posizioni di vice-dirigenza (fino ad un massimo di dieci). Le risorse che hanno incrementato il fondo alla fine dell'esercizio 2008, pertanto, non sono state utilizzate inizialmente per finanziare il pagamento delle posizioni di vice-dirigenza, bensi' per retribuire posizioni organizzative (si vedano, ad esempio, gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali il 5 agosto 2008 ed il 13 luglio 2010). Pertanto, la destinazione delle economie di cui sopra al finanziamento delle posizioni organizzative concorre ad evidenziare il contrasto con la contrattazione collettiva nazionale, in quanto si finanzia il fondo per la produttivita' con somme che non appaiono riconducibili a quelle elencate dal pertinente art. 15 del CCNL 1° aprile 1999. Le risorse che hanno incrementato il fondo per il trattamento accessorio ammontavano, inizialmente, nell'esercizio 2008, ad euro 800.000,00, per ridursi negli esercizi 2009/2016 ad euro 723.032,00. Il magistrato istruttore ha concluso, quindi, evidenziando che il quadro normativo regionale si porrebbe in contrasto con la Carta costituzionale nei termini che seguono: 1) l'art. 10 della legge n. 10 del 2008 si appaleserebbe in contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera l), della Costituzione in quanto istituisce la vice-dirigenza, regolando, quindi, una materia riservata alla competenza per materia esclusiva dello Stato (che con il decreto legislativo n. 165 del 2001, integrato dalla legge n. 145 del 2002 per cio' che concerne la vice-dirigenza, assegna alla contrattazione collettiva la definizione dell'istituto in esame); 2) l'art. 2, comma 1, della legge n. 42 del 2008 si manifesterebbe in contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera l), della Costituzione (nella precedente e nuova formulazione) in quanto incrementa il fondo per il trattamento accessorio in modo illegittimo, in violazione della riserva assoluta che assegna, sulla base di legge statale (nella materia dell'ordinamento civile), alla contrattazione collettiva nazionale e di comparto, la determinazione e l'assegnazione delle risorse del fondo per la contrattazione collettiva. Nonche' con l'art. 81, quarto comma, della Cost. (ante riforma), in quanto l'illegittimita' della norma di cui alla legge n. 42 del 2008 e del conseguente incremento del fondo per il trattamento accessorio determina una copertura solo formale delle spese relative alla vice-dirigenza ed alle posizioni organizzative, privando le stesse di una copertura sostanziale. Inoltre, la Regione aveva ben presente il quadro delineato e ben poteva riallinearsi ai principi costituzionali evidenziati. Le indicate criticita' sono state rappresentate dalla Sezione di controllo alla Regione Liguria con nota n. 2922 del 6 giugno 2017 ai fini della discussione delle stesse in Camera di consiglio, con la partecipazione del Procuratore generale. La Regione ha controdedotto alle osservazioni del magistrato istruttore evidenziando che le due leggi regionali avrebbero perfezionato un processo complessivo di riorganizzazione dell'Ente, attribuendo al fondo per la contrattazione decentrata risorse con carattere di certezza, stabilita' e continuita'. La Regione ha, altresi', affermato che, a seguito dell'abrogazione della vice-dirigenza ad opera dell'art. 8, comma 1, della legge 4 marzo 2009, n. 15 (in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2009), gli effetti prodotti dalla legislazione regionale sarebbero stati salvaguardati in quanto il predetto articolo dispone che «sono fatti salvi gli effetti dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.» In altri termini, «l'istituto della vice-dirigenza in Regione Liguria e' stato introdotto in vigenza della legge statale come norma di principio; la Regione Liguria ha emanato, in virtu' della propria autonomia organizzativa, una afferente disciplina attuativa mediante apposite leggi; successivamente, lo Stato ha delineato diversamente l'organizzazione dei suoi uffici, abrogando la legge di disciplina dell'istituto in questione, dopo che la Regione autonomamente aveva gia' legiferato in materia compatibilmente con le proprie condizioni organizzative e finanziarie». Motivo per cui, sempre secondo la Regione, «le norme regionali non sono un intervento in materia di ordinamento civile ma semplicemente un esercizio del potere di auto-organizzazione da parte dell'Autonomia regionale in presenza, peraltro, di omologa legislazione dello Stato, garantendo nello stesso tempo il principio di liberta' sindacale, per cui competono alle rappresentanze sindacali con l'Amministrazione la condivisione dei criteri per i conferimenti degli incarichi e fa eventuale condivisione della graduazione dei relativi compensi fino alla misura massima stabilita per le posizioni di alte professionalita' dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei personale del comparto regioni - autonomie locali vigenti nel tempo. A tale potere di auto organizzazione, peraltro, non puo' che essere correlata una conseguente capacita' di finanziamento, come peraltro e' avvenuto con l'art. 2 della legge regionale 24 novembre 2008, n. 42». La Procura, intervenendo in Camera di consiglio, ha condiviso i dubbi sollevati dal magistrato istruttore, ritenendo illegittime le norme sotto i profili costituzionali sopra richiamati. Al termine dell'adunanza in Camera di consiglio, la Sezione regionale di controllo ha fissato il termine di 20 giorni per il deposito di memorie in ordine alla questione inerente i dubbi di legittimita' costituzionale contenuti nelle osservazioni del magistrato istruttore in tema di trattamenti accessori del personale e, in particolare, circa le leggi regionali in materia di vice-dirigenza regionale e relativa copertura della spesa. La procura, in data 30 giugno 2017 ha depositato memoria con cui ha condiviso i dubbi del magistrato istruttore circa la legittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge regionale n. 10/2008 e dell'art. 2 della legge regionale n. 42/2008 in relazione ai precetti costituzionali di cui all'art. 117, comma 2, lettera l) ed art. 81, comma 4, nonche' con riferimento agli articoli 117, comma 3 e 119, comma 2, della Costituzione. Ad avviso della Procura, e' «opportuno sviluppare alcune considerazioni aggiuntive che portano a dubitare ulteriormente della conformita' al dettato costituzionale della citata legge regionale n. 42/2008 con riferimento ad un distinto parametro costituzionale, analizzando la norma sotto un distinto angolo visuale. Il citato art. 2 ha istituito, in via legislativa, un incremento delle risorse decentrate, segnatamente delle risorse stabili di cui all'art. 15 CCNL 1° aprile 1999, in materia di trattamento economico accessorio del personale del comparto. Appare possibile una confliggenza della citata norma regionale, non solo sotto il profilo dell'ordinamento civile, per l'aspetto contrattuale lavoristico, ma altresi', sotto l'aspetto dell'incremento della spesa pubblica, con la previsione di cui all'art. 117, comma 3, laddove riserva allo Stato la normazione della disciplina di principio in materia di coordinamento della finanza pubblica, La Regione, infatti, puo' legiferare nell'esercizio della potesta' concorrente, solo con legge rispettosa dei principi declinati dal legislatore statale. Risulta al riguardo che lo Stato, ponendo i basilari fondamenti normativi per coordinare la finanza pubblica - incluse le norme generali sul trattamento economico dei pubblici impiegati - sia titolare della relativa potesta' proprio al fine dell'esercizio della suddetta funzione di coordinamento finanziario, anche in chiave di controllo ed indirizzo degli effetti economici derivanti dalle norme in tema di finanza pubblica. In argomento lo Stato risulta essere intervenuto, tra l'altro, adottando l'art. 45 del decreto legislativo n. 165/2001 che ha fissato il basilare principio per cui (testo vigente al 2008): il trattamento economico fondamentale e accessorio e' definito dai contratti collettivi. Dunque la scelta statale e' stata quella di sottrarre alla fonte legislativa ogni diretta competenza al riguardo, demandando al procedimento di contrattazione, con le correlate garanzie esistenti - anche in ordine alla compatibilita' dei relativi costi e, pertanto, alla sostenibilita' della spesa pubblica - la possibilita' di intervenire anche in ordine ad eventuali incrementi del trattamento accessorio. D'altro canto, in attuazione di tale previsione (che nella sostanza ha inteso contrattualizzare la fonte), l'art. 15, unitamente all'art. 17 del CCNL regioni-enti locali 1° aprile 1999, ha formato la materia, in particolare disciplinando le modalita' di finanziamento delle remunerazioni accessorie. Nel caso di specie invece la Regione Liguria con propria legge ha incrementato tale spesa pubblica. Del resto va ricordato che, secondo la giurisprudenza costituzionale, la spesa di personale non e' minuta voce di dettaglio delle spese, ma si presenta come fondamentale aggregato della spesa corrente, dunque le relative disposizioni legislative statali assurgono a principio fondamentale, anche nel quadro dell'art. 117 Cost. (Corte cost. n. 108/2011; cfr. anche la n. 217/2012). Cosi', a titolo esemplificativo, la norma dell'art. 9 del decreto-legge n. 78/2010, che ha posto un limite al trattamento economico erogabile ai dipendenti pubblici anche delle regioni, e' stata ritenuta legittima in quanto espressione del principio di coordinamento della finanza pubblica (Corte cost. 28 marzo 2014, n. 61). Il carattere finalistico dell'azione di coordinamento della finanza pubblica esige che a livello centrale possano collocarsi non solo la determinazione delle norme fondamentali ma puntuali poteri affinche' la finalita' di coordinamento possa essere concretamente realizzata (Corte cost. 30 dicembre 2003, n. 376; 22 luglio 2011, n. 229). Ad esempio poteri di ordine amministrativo, di regolazione tecnica, di rilevazione dati e di controllo (in questo senso ancora la citata sentenza n. 229/2011). Del resto e' stato affermato, ripetutamente, che i vincoli discendenti da previsioni di principio di coordinamento della finanza pubblica devono essere rispettati anche dalle regioni ad autonomia speciale (Corte cost. 18 gennaio 2013, n. 3). Dunque, se a livello statale sono state disegnate predeterminate regole per la fissazione del trattamento retributivo, anche accessorio, mediante istituti peculiari, quale la contrattazione collettiva, che ha alla propria base direttive unitarie indirizzate nei confronti dell'ARAN, quale agenzia pubblica di riferimento per tutti i comparti contrattuali pubblici, e' evidente che tale meccanismo sia stato disegnato al fine della concreta realizzazione di quel coordinamento voluto dalla Costituzione ed intestato innanzitutto allo Stato e che lo stesso debba essere osservato da parte dei legislatori regionali, posto che altrimenti la finalita' di coordinamento e controllo della spesa pubblica sarebbe frustrata. D'altro canto, l'art. 96, decreto legislativo n. 165/2001, nell'ambito della disciplina del procedimento di contrattazione collettiva prevede, tra le altre verifiche di carattere generale ed unitarie sul territorio nazionale, anche la certificazione di compatibilita' dei costi contrattuali con gli strumenti di bilancio, affidandone la competenza alla Corte conti. Si aggiunga ancora che la disciplina legislativa, mediante il rinvio alla contrattazione collettiva, ha inteso offrire copertura alla relativa procedimentalizzazione di fonte negoziale, che ha sancito altresi' mediante l'art. 5 del gia' citato CCNL 1° aprile 1999 che a sua volta la contrattazione collettiva decentrata integrativa, anche a livello regionale, sia soggetta ad un puntuale controllo di compatibilita' dei costi con i vincoli di bilancio mediante l'organo di revisione. Si aggiunga, altresi', che la norma regionale ligure del 2008 appare confliggente anche con le previsioni legislative statali che hanno posto nel corso del tempo, anche nei confronti delle regioni, puntuali limiti a tutte le spese di personale e come tale risulta contrastare anche sotto tale profilo con l'art. 117, comma 3, Cost. A titolo ricognitivo ed esemplificativo si puo' far riferimento all'art. 1, comma 198, della legge n. 266/2005, che poneva obblighi di riduzione della spesa di personale per varie annualita'. Del resto, proprio tale legge - al pari delle altre recanti previsioni in materia - costituiva, per espresso dettato del legislatore (comma 206), esplicitazione di principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Parimenti, altra norma in materia di contenimento della spesa di personale, anche a carico delle autonomie regionali, e' rappresentata dall'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, che ha posto vincoli finalizzati alla riduzione della suddetta spesa. D'altro canto, tale previsione ha richiamato l'esigenza del rispetto da parte delle regioni degli obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi da 655 a 695 del citato art. 1. Segnatamente, si tratta di richiamo innanzitutto a previsione (comma 655) secondo cui le norme vincolistiche in questione costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Le suddette previsioni, che hanno previsto una contrazione della spesa di personale, pertanto, non paiono essere state rispettate dalla norma regionale in questione (art. 2 legge regionale n. 42/2008), per cui le stesse risultano essere rilevanti, quali norme interposte, nel necessario scrutinio di costituzionalita', rispetto ai citati articoli 117, comma 3 e 119, comma 2. Anche sotto tale ultimo profilo pertanto la norma regionale non appare esente da vizi di legittimita' costituzionale.». In data 13 luglio 2017 la Sezione ha approvato la bozza della relazione prevista dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, sopra richiamato e dall'art. 41 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, ed ha trasmesso la stessa all'Amministrazione ed al Procuratore regionale. Con ordinanza n. 27 del 2017 il Presidente ha fissato per il 21 luglio apposita adunanza pubblica, al fine di garantire il contraddittorio sulle osservazioni contenute nella suddetta bozza di relazione, tra cui quelle relative alla presunta illegittimita' costituzionale delle norme sopra richiamate. La Procura ha depositato le proprie conclusioni confermando quanto gia' affermato con la memoria del 30 giugno 2017, chiedendo di sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge regionale n. 10/2008, in relazione ai parametri costituzionali di cui agli articoli 117, comma 2, lettera l) (ordinamento civile) e 81, comma 4, Cost. (nel testo anteriore alla legge costituzionale n. 1/2012) e dell'art. 2 della legge regionale n. 42/2008, in relazione ai parametri costituzionali di cui agli articoli 117, comma 2, lettera l) (ordinamento civile), 117, comma 3 (coordinamento della finanza pubblica), 81, comma 4, (nel testo anteriore alla legge costituzionale n. 1/2012) e 119, comma 2. Conclusioni confermate oralmente nel corso dell'adunanza pubblica. La Regione ha depositato in adunanza istanza di rinvio di ogni statuizione in merito ai profili di illegittimita' costituzionale in quanto la giunta regionale, in data 14 luglio 2017, ha approvato un disegno di legge (n. 55/2017) finalizzato ad abrogare le norme regionali istitutive della vice-dirigenza, con decurtazione del fondo del comparto delle risorse economiche utilizzate per il finanziamento delle posizioni di vice-dirigenza in essere. Rinvio richiesto sino all'avvenuta approvazione del disegno di legge da parte del Consiglio regionale, programmata per i primi giorni di agosto, prima della sospensione estiva dei lavori. Con ordinanza n. 33/2017 del 21 luglio 2017, il Collegio ha sospeso e disposto il rinvio al 5 settembre, previa separazione, del giudizio di parificazione del rendiconto regionale relativo all'esercizio 2016, limitatamente al capitolo n. 200, nel quale confluiscono le risorse finanziarie che remunerano le componenti retributive accessorie della vice-dirigenza, al fine di verificare l'eventuale attualita' della questione di legittimita' costituzionale degli articoli 10 della legge regionale n. 10/2008 e 2, comma 1, della legge regionale n. 42/2008, per contrasto con gli articoli 117, 81, 119 Cost., dopo l'intervenuta approvazione del disegno di legge regionale con cui si intende procedere all'abrogazione del controverso istituto. Con successivo decreto presidenziale n. 36 del 2017, su istanza della Procura contabile, e' stata fissata l'odierna udienza per la continuazione del giudizio e sono stati fissati alle parti il termine del 19 settembre 2017, per il deposito di memorie conclusive e il successivo termine perentorio del 28 settembre 2017, per il deposito delle memorie di replica. In data 15 settembre 2017 la Regione Liguria, con nota n. 299661, ha trasmesso la legge regionale 7 agosto 2017, n. 22 (pubblicata sul Bollettino ufficiale dell'11 agosto 2017), con cui il consiglio regionale ha disposto l'abrogazione della vice-dirigenza a decorrere dall'entrata in vigore della norma medesima, disponendo la riduzione delle risorse del fondo per le risorse decentrate, per un ammontare pari alla retribuzione di posizione corrisposta alle posizioni di vice-dirigenza in essere al momento dell'abrogazione. In data 18 settembre 2017, la Procura contabile regionale ha depositato memoria evidenziando che l'abrogazione della norma istitutiva della vice-dirigenza non ha fatto venire meno i dubbi di costituzionalita' gia' formulati con i precedenti atti in quanto, ai fini della definizione del giudizio di parifica (che residua per il capitolo afferente la spesa di personale), continua a risultare rilevante la questione gia' prospettata con riferimento all'art. 10 della legge regionale n. 10/2008, posto che tale norma risulta aver trovato piena applicazione per l'esercizio 2016, essendo la vice-dirigenza venuta meno solo dal 12 agosto 2017. Ha osservato la Procura «che la Regione Liguria, se da un lato ha effettivamente eliminato l'anomalia rappresentata dalla presenza nel proprio assetto del personale dei vice-dirigenti (unica Regione ad avere istituito tale figura), dall'altro lato non ha effettuato un intervento legislativo volto ad incidere in alcun modo sull'assetto preesistente e quindi ovviamente, per quanto rileva in questa sede, sull'esercizio 2016. Conseguentemente, in virtu' della scelta legislativa regionale compiuta con la legge regionale n. 22/2017, per il 2016 gli incarichi di vice-dirigenti e le relative remunerazioni allocate nel bilancio di esercizio non sono stati posti in alcun modo in discussione dalla disciplina regionale. Va, infatti, osservato che per quanto l'iniziativa del legislatore regionale sia nata al fine di far venire meno la vice-dirigenza a seguito del contenuto delle osservazioni espresse dalla magistratura contabile (a partire dalla nota del 6 giugno 2017 del magistrato istruttore della Sezione regionale di controllo e proseguendo con gli atti scritti e la requisitoria orale del Procuratore regionale), tuttavia la legge regionale n. 22/2017 ha implicitamente confermato l'asserita legittimita' dell'assetto precedente, non prevedendo ne' l'eventuale arresto di ogni ulteriore pagamento eventualmente dovuto ai vice-dirigenti (ad esempio eventuali retribuzioni di risultato non ancora corrisposte) ne' l'illegittimita' dei pagamenti fatti a titolo di retribuzione di posizione e di risultato nel 2016, ne' tantomeno l'eventuale recupero delle somme versate nel suddetto esercizio. Conseguentemente, i dubbi di costituzionalita' gia' formulati da questa Procura regionale con i precedenti atti non possono che essere confermati in questa sede e, ai fini della definizione del giudizio di parifica (che residua per il capitolo afferente la spesa di personale), continua a risultare rilevante la questione gia' prospettata con riferimento all'art. 10 della legge regionale n. 10/2008, posto che tale norma risulta aver trovato piena applicazione per l'esercizio 2016, essendo la vice-dirigenza venuta meno solo dal 12 agosto 2017». Pertanto, ad avviso della Procura, permangono integri i dubbi di costituzionalita' relativi alla previsione dell'art. 10 della legge regionale n. 10/2008 con cui e' stata prevista l'istituzione della vice-dirigenza a livello regionale, per contrasto con l'art. 117, comma 2, l) (ordinamento civile - competenza esclusiva statale) della Costituzione. Difatti, «la norma non pare conforme al precetto costituzionale laddove istituisce tale area, mentre in tale ambito la competenza risulta ascrivibile allo Stato (ordinamento civile). Inoltre, risulta confliggente con la previsione statale di cui all'art. 17-bis decreto legislativo n. 165/2001 sulla vice-dirigenza, introdotto nel 2002, e successivamente venuta meno per effetto del decreto-legge n. 95/2012. D'altro canto, anche la giurisprudenza della Corte di cassazione ha escluso che la norma di cui all'art. 17-bis avesse portata precettiva, delineandone la portata meramente programmatica (Cass., sez. Lav. 22 novembre 2011, n. 28208). Al riguardo e' stato anche chiarito dalla Cassazione che l'unica fonte deputata all'effettiva istituzione dell'area della vice-dirigenza sarebbe stata la contrattazione collettiva, secondo l'iter previsto dalla legge statale (e non certo sic et simpliciter una legge regionale), affermandosi che l'art. 17-bis - nel prefigurare una nuova qualifica dei dipendenti pubblici - quella di vice-dirigente - ne ha demandato la disciplina dell'istituzione, e quindi innanzi tutto l'istituzione, alla contrattazione collettiva, in piena sintonia con il riparto delle fonti di disciplina del rapporto quale definito dal decreto legislativo n. 165 del 2001, art. 2, che assegna in generale alla contrattazione collettiva la regolamentazione del rapporto lasciando agli atti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei principi generali fissati da disposizioni di legge, solo la definizione delle linee fondamentali di organizzazione degli uffici, l'individuazione degli uffici di maggiore rilevanza e dei modi di conferimento della titolarita' dei medesimi, la determinazione delle dotazioni organiche complessive. Dunque la tesi difensiva della Regione Liguria, contenuta nella nota del 12 giugno 2017, secondo cui l'istituzione della vice-dirigenza regionale, avvenuta nel 2008, sarebbe stata resa possibile dalla portata precettiva della norma del 2002, prima della norma di interpretazione autentica del 2009, non risulterebbe corretta. Di contro, l'intervento del legislatore regionale appare aver invaso un campo d'azione proprio del legislatore statale (ordinamento civile, in particolare sulla materia della contrattazione pubblica) che aveva espressamente riservato alla negoziazione tra le parti, nell'ambito di un iter disegnato dallo stesso legislatore statale». Osserva la Procura che recentemente e' stata dichiarata l'incostituzionalita' dell'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 8/2016, che ha introdotto l'art. 8-quater alla legge regionale n. 25/2006 della Regione Liguria in materia di trattamento del personale regionale ribadendo che «la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione e' retta dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva» e che «il trattamento economico dei dipendenti pubblici e' affidato ai contratti collettivi, di tal che' la disciplina di detto trattamento e, piu' in generale, quello del rapporto di impiego rientra nella materia dell'ordinamento civile ed e' riservata alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato» (Corte cost., 11 luglio 2017, n. 160). Quanto sopra ad ulteriore conferma della dedotta illegittimita' costituzionale dell'istituzione della vice-dirigenza regionale rispetto all'art. 117, comma 2, lettera l), Cost. La Procura ha sottolineato, inoltre, come la Regione Liguria, con l'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 22 del 2017, non abbia nemmeno disposto l'abrogazione dell'art. 2 della legge regionale n. 42 del 2008, con cui erano state incrementate, per euro 800.000,00, le risorse per il Fondo per la contrattazione decentrata del comparto di cui all'art. 15 del CCNL 1° aprile 1999. La norma richiamata, sempre ad avviso della Procura, ha «solo operato un intervento molto limitato, avendo esclusivamente disposto che il suddetto fondo, come incrementato dal citato art. 2 legge regionale n. 42/2008, e' decurtato limitatamente alle risorse utilizzate per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di vice-dirigenza in essere alla data di entrata in vigore della legge. Cio' significa, innanzitutto, che l'art. 2 della legge regionale n. 42/2008, non e' stato ad oggi abrogato». Ha osservato, ancora, la Procura contabile, come «i dubbi di costituzionalita' erano diretti, innanzitutto, proprio nei riguardi del comma 1, ove tale norma ha incrementato, in maniera illegittima ad avviso di questa Procura, il fondo per le risorse accessorie. Si evidenzia, infatti, che con la legge regionale n. 42/2008 il legislatore regionale ha colto l'occasione dell'istituzione della vice-dirigenza per incrementare (in modo non consentito) il fondo di cui all'art. 15 del CCNL 1° aprile 1999 della somma di ben Euro 800.000,00, destinata non esclusivamente (bensi' prioritariamente) alla vice-dirigenza, ma effettivamente utilizzata nel corso degli anni a remunerare in gran parte personale non dirigente e non destinatario degli incarichi di vice-dirigente, cosi come accaduto nel 2016, esercizio oggetto dell'odierno giudizio di parifica. Risulta, infatti, che nel 2016 il fondo di cui all'art. 15 CCNL 1° aprile 1999, alimentato effettivamente altresi' con le risorse di cui all'art. 2 legge regionale n. 42/2008 per Euro 723.032,00, sia stato impiegato per remunerare i vice-dirigenti limitatamente ad Euro 112.000,00 per le retribuzioni di posizione (7 × 16.000,00) ed Euro 42.000,00 per le retribuzioni di risultato (7 × 6.000,00) per un totale di Euro 154.000,00. Dunque, la residua parte delle risorse (Euro 569.032,00) e' stata destinata ed utilizzata nell'ambito del fondo di cui all'art. 15 per il restante personale. In concreto, pertanto, secondo la previsione dell'art. 2 della legge regionale n. 22/2017, il fondo di cui all'art. 15 viene decurtato (solo per il futuro, ovvero dal 12 agosto 2017 in poi, senza alcuna incidenza per il 2016) della somma pari a quella utilizzata per i vice-dirigenti, che dovrebbe corrispondere ad euro 154.000,00, secondo i dati forniti per il 2016 (cfr. nota di risposta del Segretario generale della Regione Liguria del 5 giugno 2017, pervenuta alla Sezione il 6 giugno 2017, prot. n. 2921)». Dato che trova riscontro nella deliberazione di giunta regionale 4 settembre 2017 n. 713, con cui il Fondo per la contrattazione decentrata e' stato decurtato per il futuro della misura annua di euro 154.000,00 (2018), stabilendosi per il 2017 - trovando la decurtazione applicazione solo dal 12 agosto - che la riduzione del fondo sia pari ad euro 59.283,00 (poco meno di 5/12 dell'importo annuo di Euro 154.000,00). Conseguentemente, la Procura regionale «reitera le argomentazioni gia' espresse precedentemente in ordine al fatto che l'art. 2 legge regionale n. 42/2008 non risulta essere conforme a Costituzione con riferimento agli articoli 117, comma 2, lettera l) (ordinamento civile), 117, comma 3 (coordinamento della finanza pubblica), 81, comma 4 (copertura della spesa, nel testo vigente ratione temporis) e 119, comma 2 (principi di coordinamento della finanza pubblica)». In tal senso vengono sviluppate nella memoria le argomentazioni gia' evidenziate in quella depositata in data 30 giugno 2017 e nella requisitoria del 21 luglio 2012. Allo stesso modo, la Regione Liguria ha depositato memoria con la quale ha sostenuto che la vice-dirigenza e' ormai stata abrogata e che il fondo per le risorse decentrate e' stato ridotto dell'ammontare pari alle somme destinate a retribuire le posizioni attinenti la vice-dirigenza. All'odierna udienza le parti come in epigrafe rappresentate hanno sostanzialmente confermato le argomentazioni sopra esposte. Considerato in diritto 1. L'art. 1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, dispone che «Il rendiconto generale della Regione e' parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Alla decisione di parifica e' allegata una relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimita' ed alla regolarita' della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa. La decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al presidente della giunta regionale e al consiglio regionale». Gli articoli del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti richiamati si riferiscono alla parifica del rendiconto generale dello Stato e disciplinano la procedura del giudizio di parificazione (art. 40), il profilo contenutistico (art. 39) e la contestualizzazione dell'attivita' di parifica con una relazione sul rendiconto (art. 41). L'estensione del giudizio di parifica alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e' coerente con il ruolo di «garante imparziale dell'equilibrio economico - finanziario del settore pubblico» che il legislatore ha attribuito alla Corte dei conti e che e' stato confermato dalla Corte costituzionale con fa sentenza n. 60/2013, nella quale, richiamando anche la pregressa giurisprudenza, e' stato affermato che «alla Corte dei conti e' attribuito il controllo sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unita' economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (articoli 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (articoli 11 e 117, primo comma, Cost.)». Infatti, il giudizio di parifica per le regioni a statuto ordinario e' stato introdotto, come precisa il primo comma dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 174/2012, «al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale, e di garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, le disposizioni del presente articolo sono volte ad adeguare, ai sensi degli articoli 28, 81, 97, 100 e 119 della Costituzione, il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni di cui all'art. 3, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni». 2. Nel corso dell'esame del conto del bilancio del rendiconto generale della Regione Liguria per l'esercizio 2016, la Sezione di controllo si e' soffermata sulla verifica della spesa del personale, con particolare attenzione ai compensi destinati a retribuire le posizioni di responsabilita' erogate a carico del fondo per la contrattazione decentrata, con specifico riferimento alla vice-dirigenza ed alle posizioni organizzative. Dalle risultanze contabili e' emerso che nel 2016 sono state erogate risorse del fondo accessorio relative all'esercizio 2015 (con decreto n. 552), divenute esigibili nell'esercizio 2016 (principio applicato concernente la contabilita' finanziaria Allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011, paragrafo 5.2 lettera a)). Mentre, con DGR 1057/2016 sono state individuate le risorse relative al trattamento accessorio e premiante 2016 (esigibili nell'esercizio 2017, comprensive delle somme dovute dall'Amministrazione per oneri riflessi e IRAP) in un ammontare analogo a quanto erogato nell'anno 2016, per trattamento economico premiante delle prestazioni individuali e della performance organizzativa dell'anno 2015. Risorse pari ad euro 2.822.089,64 per il personale del comparto, ed euro 1.663.637,84 per la dirigenza, individuate nel bilancio gestionale 2016/2018 - Missione 1 - Programma U.01.010.000 - Macro Aggregati 101 e 102 - Cap. 200-201-205-208-217-220-479-483-7604-7605. Sul quadro contabile descritto rilevano due norme regionali, entrambe emanate nel corso del 2008. Con l'art. 10 delta legge n. 10 del 2008, la Regione Liguria ha istituito la vice-dirigenza. La norma, ora abrogata, disponeva che: «1. Nell'ambito del processo complessivo di riorganizzazione dell'Ente e comunque nell'anno 2008, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale - Assemblea Legislativa della Liguria e la Giunta regionale, con provvedimento assunto d'intesa, previa concertazione con le rappresentanze sindacali, istituiscono l'area della vice-dirigenza, tenuta anche conto dei principi di cui al decreto legislativo n. 165/2001. 2. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono definite in particolare le modalita' di conferimento, le attribuzioni della vice-dirigenza nonche' la tipologia di atti che i dirigenti possono delegare. 3. Alla vice-dirigenza puo' accedere il personale di categoria D dipendente della Regione Liguria con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti per accedere alla dirigenza. 4. Alla vice-dirigenza, in attesa di uno specifico contratto collettivo nazionale di lavoro, si applicano i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del Comparto regioni-autonomie locali». Successivamente, con l'art. 2 della legge n. 42 del 2008, la Regione ha incrementato i fondi per il trattamento accessorio del personale con risorse ulteriori e diverse rispetto a quelle tassativamente previste dai contratti collettivi nazionali (art. 15 del CCNL 1° aprile 1999 e successive modifiche ed integrazioni), per un ammontare di euro 800.000,00: «1. A decorrere dall'anno 2008 le risorse destinate alle finalita' di cui all'art. 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1° aprile 1999 sono incrementate di 800,000,00 euro con carattere di' certezza, stabilita' e continuita'. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate in conformita' a quanto previsto in sede di contrattazione decentrata prioritariamente per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della vice-dirigenza». La Sezione dubita della legittimita' costituzionale, sia dell'art. 10 della legge n. 10 del 2008 per contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera l), della Costituzione, in quanto istituisce la vice-dirigenza regolando una materia riservata alla competenza per materia esclusiva dello Stato (che con il decreto legislativo n. 165 del 2001, integrato dalla legge n. 145 del 2002 per cio' che concerne la vice-dirigenza, assegna alla contrattazione collettiva la definizione dell'istituto in esame), sia dell'art. 2, comma 1, della legge n. 42 del 2008, per contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera l), della Costituzione (nella precedente e nuova formulazione), in quanto il fondo per il trattamento accessorio viene incrementato in modo illegittimo, in contrasto con la riserva assoluta che assegna, sulla base di legge statale (nella materia dell'ordinamento civile), alla contrattazione collettiva nazionale e di comparto, la determinazione e l'assegnazione delle risorse del fondo per la contrattazione collettiva. La norma da ultimo citata appare, poi, in contrasto anche con l'art. 81, quarto comma, della Cost. (ante riforma 2012), in quanto l'illegittimita' della norma di cui alla legge n. 42 del 2008 e del conseguente incremento del fondo per il trattamento accessorio, determina una copertura solo formale delle spese relative alla vice-dirigenza ed alle posizioni organizzative, le quali risultano, invece, prive di una copertura sostanziale. Conseguentemente, la Sezione di controllo non ha potuto parificare il capitolo di bilancio n. 200 su cui sono imputati i pagamenti per retribuire le posizioni di vice-dirigenza e le posizioni organizzative. Tuttavia, prima di illustrare la non manifesta infondatezza di tali dubbi, si ritiene necessario soffermarsi preliminarmente sulla legittimazione di questa Corte ad adire il Giudice delle leggi, nonche' sulla rilevanza della questione nel giudizio in corso. 3. Per quanto riguarda la legittimazione della Sezione di controllo a sollevare questioni di legittimita' costituzionale in sede di parificazione del rendiconto, si osserva che questo giudizio si svolge con le formalita' della giurisdizione contenziosa, prevede la partecipazione del Procuratore generale in contraddittorio con i rappresentanti dell'Amministrazione e si conclude con una pronunzia adottata in esito a pubblica udienza, sicche' la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze nn. 165/1963, 121/1966, 142/1968, 244/1995 e 213/2008) ha riconosciuto «alla Corte dei conti, in sede di giudizio di parificazione del bilancio, la legittimazione a promuovere, in riferimento all'art. 81 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale, avverso tutte quelle disposizioni di legge che determinino effetti modificativi dell'articolazione del bilancio per il fatto stesso di incidere, in senso globale, sulle unita' elementari, vale a dire sui capitoli, con riflessi sugli equilibri di gestione, disegnati con il sistema dei risultati differenziali» (sentenza n. 213/2008). Alla giurisprudenza costituzionale formatasi in riferimento al giudizio di parifica del rendiconto dello Stato e delle regioni ad autonomia speciale, si affianca ormai una giurisprudenza che ha riconosciuto in capo alle Sezioni di' controllo la legittimazione a sollevare questioni di legittimita' costituzionale in sede di parifica del rendiconto delle regioni. Con la sentenza n. 181/2015 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale delle norme regionali impugnate dalla Sezione di controllo per il Piemonte per contrasto con gii articoli 81 e 119 della Costituzione, dal momento che consentono una spesa non coperta in presenza di disavanzo di amministrazione. Con la sentenza n. 107/2016 ha risolto la questione di legittimita' costituzionale relativa ad una disposizione della legge della Regione Molise di assestamento del bilancio di previsione dell'anno finanziario 2014. Con la sentenza n. 89/2017 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale delle norme regionali ivi richiamate che per contrasto con l'art. 81 Cost., dal momento che consentono una spesa non coperta e non prevista da nessuna disposizione di legge vigente. Se, pertanto, appare indubbia la legittimazione di questa Corte a sollevare questioni di legittimita' costituzionale, rilevante e' l'individuazione dei parametri costituzionali che possono fungere da riferimento per l'impugnazione delle norme incidenti sul giudizio di parifica. La consolidata giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto la legittimazione al ricorso per contrasto delle norme sospette di illegittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 81 della Costituzione. Il Giudice delle leggi, dopo aver premesso che la Corte dei conti svolge «una funzione di garanzia dell'ordinamento», di «controllo esterno, rigorosamente neutrale e disinteressato preordinato a tutela del diritto oggettivo», ha affermato che «tali caratteri costituiscono indubbio fondamento della legittimazione della Corte dei conti a sollevare questioni di costituzionalita' limitatamente a profili attinenti alla copertura finanziaria di leggi di spesa, perche' il riconoscimento della relativa legittimazione, legata alla specificita' dei suoi compiti nel quadro della finanza pubblica, si giustifica anche con l'esigenza di ammettere al sindacato costituzionale leggi che, come nella fattispecie in esame, piu' difficilmente verrebbero per altra via, ad essa sottoposte» (sent. n. 226 del 1976). E' proprio in relazione a queste ipotesi che la Corte ha auspicato (sent. n. 406 del 1989) che quando l'accesso al suo sindacato sia reso poco agevole, come accade in relazione ai profili attinenti all'osservanza dell'art. 81 della Costituzione, i meccanismi di accesso debbano essere arricchiti. La Corte dei conti e' la sede piu' adatta a far valere quei profili, e cio' in ragione della peculiare natura dei suoi compiti, essenzialmente finalizzati alla verifica della gestione delle risorse finanziarie» (sentenza n. 384/1991). Il solo precetto di cui all'art. 81 Cost. non appare oggi piu' sufficiente a garantire la tenuta degli equilibri finanziari ed il rispetto dei principi che regolano la gestione delle risorse pubbliche. Come osservato dalla Sezione di controllo per il Piemonte, le valutazioni relative all'esatta individuazione dei parametri costituzionali (per lungo tempo limitati all'art. 81) devono essere «adeguate al mutato quadro dell'ordinamento costituzionale....... mentre al momento delle pronunzie sopra richiamate l'unica norma della Costituzione in materia di finanza pubblica era costituita dall'art. 81 e dalla legge costituzionale n. 3/2001». I giudici piemontesi, con tali argomentazioni, hanno inteso ricomprendere tra i parametri costituzionali l'art. 119, comma 6, della Costituzione (in materia di indebitamento) e l'art. 97 «ai fini del coordinamento della finanza pubblica e dell'equilibrio dei bilanci». Ma il ragionamento puo' e deve essere esteso a tutte quelle norme costituzionali che in modo diretto o indiretto involgono la materia della finanza pubblica, apprestando tutela alle risorse pubbliche ed alla loro corretta utilizzazione. Nel caso di specie, la Regione Liguria, legiferando in una materia riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ha determinato un aumento sensibile della spesa del personale che costituisce, per la sua importanza strategica, non gia' una minuta voce di dettaglio nei bilanci delle amministrazioni pubbliche, ma un importante aggregato della spesa corrente, con la conseguenza che le disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principio fondamentale delta legislazione statale (in tal senso, tra le altre, Corte costituzionale sentenza n. 108/2011). In tal modo si appresta una tutela delle risorse pubbliche piu' ampia, finalizzata al contenimento della spesa, in un contesto che vede l'Ordinamento italiano impegnato a rispettare obiettivi di finanza pubblica interni e comunitari. Non solo, quindi, contenimento della spesa del personale mediante il ricorso ai principi di coordinamento della finanza pubblica (materia concorrente: sul punto e' copiosa la giurisprudenza costituzionale), ma anche mediante il ricorso ad altri precetti costituzionali, qualora l'inosservanza degli stessi determini un aumento della spesa che non trova giustificazione nell'ordinamento giuridico. E non solo in termini di tetti di spesa e limiti alla stessa, ma anche in termini di violazione di procedure mediante te quali si persegue, comunque, la corretta determinazione della spesa del personale e delle dinamiche alla stessa legate. In tal senso appare rilevante la questione di costituzionalita' posta da questa Sezione in quanto la violazione della riserva di legge statale da parte della Regione Liguria in una materia quale quella dell'ordinamento civile, ha determinato una dinamica espansiva della spesa di personale non sottoposta alla verifica, in termini di an e quantum, dei soggetti deputati dalla legge a verificarne i presupposti: l'ARAN per quanto riguarda la parte pubblica (secondo le direttive delle competenti Amministrazioni) e le organizzazioni sindacali per cio' che concerne il personale impiegato nel settore pubblico. Difatti, la procedura individuata dallo Stato, nell'esercizio della potesta' legislativa riservata in materia di ordinamento civile, ai fini dell'istituzione della vice-dirigenza e del finanziamento della stessa (e delle posizioni organizzative) mediante il ricorso alla contrattazione collettiva, ha chiaramente lo scopo di verificare, con i soggetti interessati, la sostenibilita' di tali istituti in termini di risorse finanziarie disponibili e la corretta attribuzione dei compensi ai soggetti titolari di posizioni lavorative, rilevanti in termini di produttivita' e performance. Infine, questo Collegio non puo' non condividere quanto osservato dalla Sezione di controllo per il Piemonte, laddove ha evidenziato come il giudizio di parificazione, allo stato della legislazione vigente, e' l'unica possibilita' offerta dall'ordinamento per sottoporre a scrutinio di costituzionalita' in via incidentale, in riferimento ai principi costituzionali in materia di finanza pubblica, le disposizioni legislative che, incidendo sui singoli capitoli, modificano l'articolazione del bilancio e ne possono alterare gli equilibri complessivi. Conseguentemente, ove si escludesse la legittimazione di questa Corte a sollevare questioni di costituzionalita' in riferimento ai parametri sopra individuati, si' verrebbe a creare, di fatto, una sorta di spazio legislativo immune dal controllo di costituzionalita' attivabile in via incidentale, laddove la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto la legittimazione della Sezione di controllo a sollevare questioni di legittimita' costituzionale anche in relazione all'esigenza di assicurare al sindacato della Corte costituzionale leggi che, come nella fattispecie in esame, piu' difficilmente verrebbero, per altra via, ad essa sottoposte» (Corte costituzionale sentenza n. 226/1976). Ritiene, pertanto, la Sezione di essere legittimata a sollevare questioni di legittimita' costituzionale, non solo con riferimento all'art. 81 della Costituzione, ma anche con riferimento all'art. 117, comma 2, lettera l), 4. Entrambe le questioni di costituzionalita' che si intende sollevare sono, poi, rilevanti nel presente giudizio. Come disposto dall'art. 39 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti (regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214), al quale l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 rinvia, l'oggetto del giudizio di parifica e' il seguente: «La Corte verifica il rendiconto generale dello Stato e ne confronta i risultati tanto per le entrate, quanto per le spese, ponendoli a riscontro con le leggi del bilancio. A tale effetto verifica se le entrate riscosse e versate ed i resti da riscuotere e da versare risultanti dal rendiconto, siano conformi ai dati esposti nei conti periodici e nei riassunti generali trasmessi alla Corte dai singoli ministeri; se le spese ordinate e pagate durante l'esercizio concordino con le scritture tenute o controllate dalla Corte ed accerta i residui passivi in base alle dimostrazioni allegate ai decreti ministeriali di impegno ed alle proprie scritture. La Corte con eguali accertamenti verifica i rendiconti, allegati al rendiconto generale, delle aziende, gestioni ed amministrazioni statali con ordinamento autonomo soggette al suo riscontro». La Corte costituzionale, con la sentenza n. 213/2008 ha affermato la legittimazione della Corte dei conti in sede di giudizio di parificazione a sollevare questione di legittimita' costituzionale «avverso tutte quelle disposizioni di legge che determinino effetti modificativi dell'articolazione del bilancio per il fatto stesso di incidere, in senso globale, sulle unita' elementari, vale a dire sui capitoli, con riflessi sugli equilibri di gestione, disegnati con il sistema dei risultati differenziali». Nel caso di specie, le norme di cui si sospetta l'illegittimita' costituzionale, incidono sull'articolazione della spesa e sul quantum della stessa, poiche' l'una istituisce posizioni giuridiche di vice-dirigenza, che altrimenti non avrebbero titolo ad essere retribuite; l'altra determina un effetto espansivo della spesa mediante un aumento delle risorse destinate al trattamento accessorio con cui, poi, la regione ha retribuito soggetti che non ne avrebbero avuto titolo o che ne avrebbero avuto titolo ma in misura diversa. Pertanto, la verifica della spesa del personale nell'ambito del giudizio di parifica, con riferimento alle fattispecie evidenziate, consente alle Sezioni di controllo di ergersi a garante imparziale dell'equilibrio economico - finanziario del settore pubblico che il legislatore ha attribuito alla Corte dei conti. In tal senso, si giustifica una parifica parziale con esclusione, quindi, delle poste di spesa «alterate». Nella fattispecie in esame, la Sezione evidenzia come la parifica del capitolo di spesa 200, Missione 1 - Programma U.01.010.000 - Macro Aggregati 101 e 102, comporta l'applicazione dell'art. 10 della legge regionale n. 10 del 2008, che ha istituito la vice-dirigenza, nonche' dell'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 42 del 2008 che ha finanziato la vice-dirigenza e le posizioni organizzative. Difatti, le due norme, se pur risalenti nel tempo, continuano ad esplicare la loro efficacia anche nel corso dell'esercizio finanziario 2016, incidendo sui risultati finanziari finali e, conseguentemente, sul rendiconto regionale (oggetto di parifica). In tal senso, la previsione di posti di vice-dirigenza nel corso dell'esercizio 2016, determina il pagamento delle retribuzioni di posizione sul capitolo 200 cit. L'ammontare di tali compensi e' determinato, poi, dall'entita' del fondo per il trattamento accessorio che, come gia' rilevato, risulta incrementato, a decorrere dall'anno 2008, con risorse per euro 800.000,00, aventi carattere di certezza, stabilita' e continuita'. Incremento di cui, come detto, se ne dubita la legittimita'. Questo Collegio ritiene, pertanto, di non poter applicare norme di cui si sospetta l'illegittimita' costituzionale e, conseguentemente, di non poter parificare il capitolo di spesa richiamato. Sospetto di illegittimita' che non si riscontrano, invece, nei confronti degli articoli 117, comma 3, e 119, comma 2, della Costituzione, come invece prospettato dalla Procura contabile. Tali norme assegnano alla legislazione concorrente Stato-Regioni la materia del coordinamento della finanza pubblica, consentendo al legislatore nazionale di intervenire con leggi che individuano principi ed obiettivi finalizzati alla riduzione ed al contenimento della spesa del personale, da perseguire ad opera delle pubbliche amministrazioni interessate. In tal senso, emerge con ancor maggior vigore l'importanza che assume il controllo della spesa del personale al fine di conseguire obiettivi di finanza pubblica interni e comunitari. Nel caso di specie, tuttavia, la Procura contabile, nel richiamare numerose norme che hanno individuato principi di coordinamento della finanza pubblica in materia di spesa del personale, non ha dimostrato quali di esse sarebbero state violate dalla regione (ne' questa Sezione ha accertato al riguardo violazioni in sede di parifica) con incidenza sull'esercizio finanziario 2016. Appare, pertanto, non rilevante e manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale sollevata in rapporto agli articoli 117, comma 3, e 119, comma 2, della Costituzione. 5. La rilevanza della questione permane anche a seguito dell'abrogazione dell'istituto della vice-dirigenza, avvenuto con l'art. 1 della legge regionale n. 22 del 2017. Difatti, il comma 2, dell'art. 2 e l'art. 3 della legge citata, dispongono l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione nel bollettino ufficiale (quindi dal 12 agosto 2017). Pertanto, il Legislatore regionale ha disposto l'abolizione della figura dei vice-dirigenti solo per il futuro, escludendo qualsivoglia applicazione di carattere retroattivo. Come osservato dalla Procura contabile, cio' significa che la Regione Liguria, se da un lato ha effettivamente eliminato l'anomalia rappresentata dalla presenza nel proprio assetto del personale dei vice-dirigenti (unica Regione ad avere istituito tale figura), dall'altro non ha effettuato un intervento legislativo volto ad incidere in alcun modo sull'assetto preesistente e quindi, per quanto rileva in questa sede, sull'esercizio 2016. Conseguentemente In virtu' della scelta legislativa regionale compiuta con la suddetta legge, per il 2016 gli incarichi di vice-dirigenti e le relative remunerazioni allocate nel bilancio di esercizio non sono stati posti in alcun modo in discussione. Va, infatti, osservato che, per quanto l'iniziativa del legislatore regionale sia nata al fine di far venire meno la vice-dirigenza, tuttavia la legge regionale n. 22/2017 ha, implicitamente, confermato l'assenta legittimita' dell'assetto precedente, non prevedendo ne' l'eventuale arresto di ogni ulteriore pagamento eventualmente dovuto ai vice-dirigenti (ad esempio eventuali retribuzioni di risultato non ancora corrisposte), ne' l'illegittimita' dei pagamenti fatti a titolo di retribuzione di posizione e di risultato nel 2016, ne' tantomeno l'eventuale recupero delle somme versate nel suddetto esercizio. In tale quadro normativo, permane la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, come ha insegnato la Corte costituzionale che ha costantemente affermato «la persistenza della rilevanza, anche nel caso in cui la norma sottoposta a scrutinio sia stata dichiarata incostituzionale o sostituita da una successiva, in quanto, allorche' un determinato atto amministrativo sia stato adottato sulla base di una norma poi abrogata o dichiarata costituzionalmente illegittima, la legittimita' dell'atto deve essere esaminata, in virtu' del principio tempus regit actum, con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione» (sentenza n. 177 del 2012; nonche', tra le altre, sentenze nn. 321 del 2011, 209 del 2010, 391 del 2008 e 509 del 2000). Del resto, i due istituti giuridici dell'abrogazione e della illegittimita' costituzionale delle leggi non sono eguali fra loro, ma si muovono su piani diversi ed hanno, soprattutto, effetti diversi. Mentre la dichiarazione di incostituzionalita' di una legge o di un atto avente forza di legge rende la norma inefficace ex tunc quindi, estende la sua invalidita' a tutti i rapporti giuridici ancora pendenti al momento della decisione della Corte, restandone cosi esclusi soltanto i «rapporti esauriti», l'abrogazione, opera solo per l'avvenire, atteso che anche la legge abrogante e' sottoposta alla regola di cui all'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale, secondo cui «la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo». Fatta salva l'ipotesi dell'abrogazione con effetti retroattivi, ipotesi che pero' non ricorre nella fattispecie in esame dove, di contro, e' assolutamente pacifico che l'art. 10 legge regionale n. 10/2008 abbia avuto concreta applicazione per anni e che siano stati nominati e remunerati vari vice-dirigenti, segnatamente nel corso dell'esercizio 2016; dunque, ben puo' e deve essere sollevata questione di legittimita' costituzionale del citato art. 10, vigente nel 2016, anno oggetto del giudizio di parifica (essendo la vice-dirigenza venuta meno solo dal 12 agosto 2017). 6. Con l'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 22 del 2017, la Regione Liguria non ha, poi, disposto l'abrogazione dell'art. 2 della legge regionale 24 novembre 2008, n. 42, con cui erano state incrementate, per Euro 800.000,00, te risorse per il Fondo per la contrattazione decentrata del comparto di cui all'art. 15 del CCNL 1° aprile 1999, bensi' ha operato un intervento molto limitato, avendo esclusivamente statuito che il suddetto fondo, come incrementato dal citato art. 2 legge regionale n. 42/2008, venisse decurtato limitatamente alle risorse utilizzate per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di vice-dirigenza in essere alla data di entrata in vigore della legge. Cio' significa, innanzitutto, che l'art. 2 della legge regionale n. 42/2008 risulta tuttora vigente. Si tratta, tra l'altro, di norma che al comma 2 continua a prevedere la vice-dirigenza recitando «Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate in conformita' a quanto previsto in sede di contrattazione decentrata prioritariamente per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della vice-dirigenza.» Parimenti, al comma 3, tale articolo continua a disciplinare la retribuzione spettante ai vice-dirigenti prevedendo che: «Ai vice dirigenti e' attribuita la retribuzione di posizione fino alla misura massima stabilita per le posizioni delle alte professionalita' dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto regioni - autonomie locali vigenti nel tempo. La retribuzione di risultato puo' variare da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 50 per cento della retribuzione di posizione in godimento». Evidentemente, quindi, il quadro legislativo regionale oggi risulta essere disarmonico, anche perche' l'art. 2 della citata legge regionale n. 42/2008 e' stato espressamente richiamato dalla legge regionale n. 22/2017, ma lo stesso legislatore regionale non ha inteso abrogarlo. Pertanto, anche la questione di legittimita' costituzionale relativa all'art. 2 della legge regionale n. 42 del 2008 risulta tuttora rilevante ai fini del giudizio di parifica poiche' nel 2016 il fondo di cui all'art. 15 CCNL 1° aprile 1999, alimentato con le risorse di cui all'art. 2 della legge regionale n. 42/2008 per euro 723.032,00, e' stato impiegato per remunerare i vice-dirigenti, limitatamente ad euro 112.000,00 per le retribuzioni di posizione (7 × 16.000,00) e ad euro 42.000,00 per le retribuzioni di risultato (7 × 6.000,00), per un totale di Euro 154.000,00. Mentre la parte residua del suddetto incremento, pari ad euro 569.032,00, e' stata destinata ed utilizzata nell'ambito del fondo di cui all'art. 15 per il restante personale (in particolare per retribuire le posizioni organizzative). In concreto, pertanto, secondo la previsione dell'art. 2 della legge regionale n. 22/2017, il fondo di cui all'art. 15 viene decurtato (solo per il futuro, ovvero dal 12 agosto 2017 in poi, senza alcuna incidenza per il 2016) della somma pari a quella utilizzata per i vice-dirigenti, che dovrebbe corrispondere ad euro 154.000,00, secondo i dati forniti per il 2016 (cfr. nota di risposta del Segretario generale della Regione Liguria del 5 giugno 2017, pervenuta alla Sezione il 6 giugno 2017, prot. n. 2921). Tale dato trova riscontro e conferma nella deliberazione di giunta regionale 4 settembre 2017 n. 713, con cui il Fondo per la contrattazione decentrata e' stato decurtato per il futuro della misura annua di euro 154.000,00 (2018), stabilendosi per il 2017 - trovando la decurtazione applicazione solo dal 12 agosto - che la riduzione del fondo e' pari ad euro 59.283,00 (poco meno di 5/12 dell'importo annuo di euro 154.000,00). Sotto tale profilo, quindi, la legge regionale n. 22/2017 non ha fatto venire meno, per l'esercizio 2016, la rilevanza circa la prospettata questione di costituzionalita' dell'art. 2 della legge regionale n. 42/2008; ed inoltre, ha operato per il futuro una riduzione del tutto parziale dei fondo, che nella sostanza conferma in gran parte l'incremento delle risorse deciso nel 2008, della cui conformita' ai parametri costituzionali sopra richiamati e' lecito dubitare. 7. Quanto alla non manifesta infondatezza, la Sezione dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge regionale n. 10 del 2008 per contrasto con l'art. 117, comma 2 (ordinamento civile - competenza esclusiva statale). La norma in questione prevede l'istituzione della vice-dirigenza, posizione lavorativa di responsabilita' introdotta dall'art. 7, comma 3, della legge 15 luglio 2002, n. 145, che aveva integrato il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aggiungendo l'art. 17-bis, che, al comma 1, primo periodo - come modificato dall'art. 14-octies, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 168 - statuiva: «La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita separata area della vice-dirigenza nella quale e' ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianita' in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento»; Il comma 2 prevedeva, ancora, che «La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile, al personale dipendente dalle altre amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3 del compatto Ministeri; l'equivalenza delle posizioni e' definita con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.» Infine, l'art. 10, comma 3, disponeva che «La disciplina relativa alle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 7, che si applicano a decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, resta affidata alla contrattazione collettiva, sulla base di atti di' indirizzo del Ministro per la funzione pubblica all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) anche per la parte relativa all'importo massimo delle risorse finanziarie da destinarvi». Il quadro normativo evidenziato rimetteva, con molta chiarezza, l'attuazione dell'area della vice-dirigenza, alla contrattazione collettiva sulla base di atti di indirizzo emanati dal Ministero della funzione pubblica nei confronti dell'Aran. In piu', per cio' che concerne gli enti di cui al comma 2 dell'art. 17-bis (Regioni ed altri enti locali) richiedeva, per l'attuazione dell'istituto, l'emanazione di un decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per stabilire l'equivalenza delle posizioni tra il comparto Stato ed il comparto regioni. Le suddette previsioni legislative erano, pertanto, esplicazione della competenza esclusiva dello Stato nella materia dell'Ordinamento civile, in coerenza con il sistema delineato dal decreto legislativo n. 165 del 2001, vigente al momento dell'emanazione delle norme regionali in esame, che rimetteva (e tuttora rimette) allo Stato la disciplina di principio in materia di organizzazione del lavoro rinviando, poi, alla contrattazione collettiva la definizione degli istituti contrattuali, con particolare riferimento al trattamento economico. Il testo vigente nel 2008 prevedeva: «Art. 2, comma 2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo Il, del libro V del codice civile e dalla legge sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilita' sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora cio' sia espressamente previsto dalla legge». «Art. 2, comma 3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalita' previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'art. 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici puo' avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di' legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici piu' favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalita' e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva». «Art. 40, comma 3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra diversi livelli. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa puo' avere ambito territoriale e riguardare piu' amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate». «Art. 45, comma 3. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, trattamenti economici accessori collegati: a) alla produttivita' individuale; b) alla produttivita' collettiva tenendo conto dell'apporto di ciascun dipendente; c) all'effettivo svolgimento di attivita' particolarmente disagiate obiettivamente ovvero pericolose o dannose per la salute. Compete ai dirigenti la valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente, nell'ambito di criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva». In tal senso, esplicativo e' l'art. 8, comma 1, della legge 4 marzo 2009, n. 15, che ha interpretato l'art. 17-bis nel senso che: «la vice-dirigenza e' disciplinata esclusivamente ad opera e nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento, che ha facolta' di introdurre una specifica previsione costitutiva al riguardo. Il personale in possesso dei requisiti previsti dal predetto articolo puo' essere destinatario della disciplina della vice-dirigenza soltanto a seguito dell'avvenuta costituzione di quest'ultima da parte della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento. Sono fatti salvi gli effetti dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge». Anche la giurisprudenza della Corte di cassazione ha escluso che la norma di cui all'art. 17-bis avesse portata precettiva, delineandone la portata meramente programmatica (Cass., sez. Lav. 22 novembre 2011, n. 28208). Al riguardo e' stato anche chiarito dalla Cassazione che l'unica fonte deputata all'effettiva istituzione dell'area della vice-dirigenza sarebbe stata la contrattazione collettiva, secondo l'iter previsto dalla legge statale (e non certo sic et simpliciter una legge regionale). La stessa ha affermato che «l'art. 17-bis - nel prefigurare una nuova qualifica dei dipendenti pubblici - quella di vice-dirigente - ne ha demandato la disciplina dell'istituzione, e quindi innanzi tutto l'istituzione, alla contrattazione collettiva, in piena sintonia con il riparto delle fonti di disciplina del rapporto quale definito dal decreto legislativo n. 165 del 2001, art. 2, che assegna, appunto, in generale alla contrattazione collettiva la regolamentazione del rapporto lasciando agli atti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei principi generali fissati da disposizioni di legge, solo la definizione delle linee fondamentali di organizzazione degli uffici, l'individuazione degli uffici di maggiore rilevanza e dei modi di conferimento della titolarita' dei medesimi, la determinazione delle dotazioni organiche complessive.» Dunque la tesi difensiva della Regione Liguria, contenuta nella nota del 12 giugno 2017, secondo cui l'istituzione della vice-dirigenza regionale, avvenuta nel 2008, sarebbe stata resa possibile dalla portata precettiva della norma del 2002, prima della norma di interpretazione autentica de! 2009, non appare condivisibile. Sulla corretta interpretazione del quadro normativo relativo alla vice-dirigenza, soccorre anche la Corte costituzionale che, con la pronuncia n. 214 del 2016 (relativa alla legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 13, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 135 del 2012, che ha abrogato la vice-dirigenza), delinea i tratti fondamentali dell'istituto in esame evidenziando la centralita' della contrattazione collettiva nell'istituzione e regolamentazione della vice-dirigenza, sia per il comparto Ministeri che per il comparto regioni - enti locali. A supporto delle argomentazioni esposte, si evidenzia che di recente e' stata dichiarata l'incostituzionalita' dell'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 8/2016, che ha introdotto l'art. 8-quater nella legge regionale n. 25/2006 della Regione Liguria in materia di trattamento del personale regionale, ribadendosi che «la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione e' retta dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva» e che «il trattamento economico dei dipendenti pubblici e' affidato ai contratti collettivi, di tal che la disciplina di detto trattamento e, piu' in generale, quello del rapporto di impiego rientra nella materia dell'ordinamento civile riservata alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato» (Corte cost., 11 luglio 2017, n. 160). Cio' ad ulteriore conferma della ipotizzata illegittimita' costituzionale dell'istituzione della vice-dirigenza regionale rispetto al parametro dell'art. 117, comma 2, lettera l), della Costituzione. La Sezione dubita, altresi, della legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge regionale n. 42 del 2008 per contrasto con l'art. 117, comma 2 (ordinamento civile - competenza esclusiva statale) e con l'art. 81, comma 4 (nel testo vigente ratione temporis), per la relativa copertura finanziaria. Con la predetta norma la Regione ha finanziato le posizioni di vice-dirigenza. Difatti, l'art. 2 della legge n. 42 del 2008 ha incrementato i fondi per il trattamento accessorio del personale con risorse ulteriori e diverse rispetto a quelle tassativamente previste dai contratti collettivi nazionali (art. 15 del CCNL del 1° aprile 1999 e successive modifiche ed integrazioni), per un ammontare di euro 800.000,00: «1. A decorrere dall'anno 2008 le risorse destinate alle finalita' di cui all'art. 15 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1° aprile 1999 sono incrementate di 800.000,00 euro con carattere di certezza, stabilita' e continuita'.» «2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate in conformita' a quanto previsto in sede di contrattazione decentrata prioritariamente per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della vice-dirigenza.» Sembrerebbe, pertanto, illegittima la copertura finanziaria per la retribuzione della vice-dirigenza poiche' la Regione non avrebbe avuto la possibilita' di aumentare le risorse destinate alla contrattazione integrativa con proprie risorse di bilancio, al di fuori ed in contrasto con le previsioni indicate dai contratti collettivi nazionali. Come rilevato anche dalla relazione MEF in sede di ispezione amministrativo-contabile presso la Regione, risulta illegittimo aumentare le risorse destinate al trattamento accessorio del personale (al fine di finanziare l'istituzione della vice-dirigenza), al di fuori dei limiti previsti dai contratti collettivi nazionali relativi ai fondi per il trattamento accessorio, risultando inammissibile la storno di ulteriori risorse di bilancio al fine di rendere i fondi stessi capienti al finanziamento del nuovo istituto, in modo da non dover procedere alla decurtazione di risorse destinate agli altri impieghi nell'ambito della contrattazione decentrata. Sul punto, infatti, esiste una espressa riserva di legge per materia prevista dalla Carta costituzionale, che assegna allo Stato la potesta' di regolamentazione esclusiva nella materia «Ordinamento civile» (art. 117, comma 2, lettera l): giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa). A seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, la materia in esame rientra nell'ambito dell'ordinamento civile riservato allo Stato ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera l), della Costituzione. Riserva esercitata, nel caso di specie, mediante il decreto legislativo n. 165 del 2001 (si veda nota 1) che rinvia, per gli aspetti qui rilevanti, alla contrattazione collettiva (articoli 15 e ss. del CCNL 1° aprile 1999, come integrato e modificato dal CCNL 22 gennaio 2004 articoli 31 e ss., che individuano tassativamente le risorse che possono comporre il fondo per la contrattazione decentrata). La possibilita', pertanto, che con legge regionale si vada a modificare un aspetto fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, nell'ambito del pubblico impiego, quale e' l'aspetto retributivo, non risulta affatto ammissibile posto che operando in tale modo si incide in ambito contrattuale, ovvero in un segmento riconducibile all'ordinamento civile, di competenza esclusiva statale, come gia' messo in luce dalla Corte costituzionale (sentenza 22 dicembre 2011, n. 339). La Corte costituzionale ha, infatti, statuito - occupandosi di una legge regionale che disponeva l'aumento del trattamento economico accessorio - che la norma impugnata «... disciplina un aspetto del trattamento economico dei dipendenti della Regione, il cui rapporto d'impiego e' stato privatizzato (ex plurimis: sentenza n. 77 del 2011, punto 3 del considerato in diritto), sicche' rientra nella materia dell'ordinamento civile, come si desume, del resto, dall'art. 45, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, con conseguente violazione dell'art. 117, comma 2, lettera l), Cost.» (Corte cost. n. 339/2011). In questo stesso senso anche la recente pronuncia della Corte costituzionale 11 luglio 2017, n. 160 che ha affermato «... In particolare, dall'art. 2, comma 3, terzo e quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni), emerge il principio per cui il trattamento economico dei dipendenti pubblici e' affidato ai contratti collettivi, di tal che la disciplina di detto trattamento e, piu' in generale, quella del rapporto di impiego pubblico rientra nella materia dell'ordinamento civile riservata alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato (sentenze nn. 72 del 2017, 211 e 61 del 2014, 286 e 225 del 2013, 290 e 215 del 2012, 339 e 77 del 2011, 332 e 151 del 2010). Anche la posizione dei dipendenti regionali e' attratta dalla citata disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001; per cui anche per il personale delle regioni il rapporto di impiego e' regolato dalla legge dello Stato e, in virtu' del rinvio da questa operato, dalla contrattazione collettiva. La disposizione della Regione Liguria, qui oggetto di scrutinio - al di la' della anomala sovrapposizione del trattamento di trasferta (che propriamente consiste in una indennita' compensativa del disagio materiale e psicofisico che puo' comportare il raggiungimento della sede di lavoro) al diverso trattamento che spetta al dipendente in caso di protrazione, in sede, dell'orario di lavoro - concerne, comunque, un aspetto della retribuzione; e, per tale assorbente profilo, incide dunque sulla materia dell'ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva dello Stato. E cio', di per se', ne comporta l'illegittimita' costituzionale». Nel caso di specie la Regione ha provveduto a finanziare direttamente il fondo per la contrattazione collettiva decentrata, al di fuori della contrattazione collettiva nazionale di comparto e senza una legge statale che abbia autorizzato tali incrementi, palesando l'illegittimita' costituzionale del proprio operato. Situazione che pone la legge regionale in contrasto non solo con l'art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione, ma anche con l'art. 81, comma 4, della Carta costituzionale vigente al momento dell'emanazione della legge regionale n. 42 del 2008 (contrasto confermato anche ai sensi del nuovo testo dell'art. 81, comma 3). Difatti, nel momento in cui la Sezione di controllo nell'ambito del giudizio di parifica, deve prendere in esame i capitoli destinati al pagamento del trattamento accessorio, dovrebbe dare applicazione ad una norma della cui legittimita' costituzionale si dubita. Pertanto, vi sarebbe una copertura della spesa solo formale. Qualora fosse acclarata l'illegittimita' costituzionale di una norma che rileva ai fini del bilancio regionale, le spese sostenute per la vice-dirigenza sarebbero prive di copertura sostanziale, con conseguente violazione del precetto costituzionale di cui all'art. 81, comma 4 (oggi terzo comma). Ma la violazione del precetto costituzionale assume maggiore rilevanza considerando che le risorse di cui si discorre sono state utilizzate non solo per finanziare la vice-dirigenza, ma anche le posizioni organizzative e le indennita' per le alte professionalita'. La legge n. 42 del 2008 ha integrato il fondo per il trattamento accessorio, nei termini sopra esposti, sin dal 2008. Ma la prima posizione di vice-dirigenza e' stata istituita ed attribuita solo nel 2010. Sono seguite, poi, altre posizioni di vice-dirigenza per un totale di sette. Pertanto, l'illegittima costituzione del fondo si appalesa non solo nei confronti dei finanziamento della vice-dirigenza ma, ancor di piu', nei confronti del finanziamento delle posizioni organizzative e di alta professionalita', avvenuto con le economie realizzate sui fondi destinati alla vice-dirigenza. In altri termini, le risorse che hanno incrementato il fondo alla fine dell'esercizio 2008, non potendo essere utilizzate, in toto o in parte, per il finanziamento della vice-dirigenza sono state destinate al finanziamento della produttivita' di altre categorie di personale. Pertanto, anche la destinazione delle economie di cui sopra al finanziamento delle posizioni organizzative concorre ad evidenziare il contrasto con la contrattazione collettiva nazionale, in quanto si implementa il fondo per la produttivita' con somme che non appaiono riconducibili a quelle elencate dall'art. 15 del CCNL del 1° aprile 1999. Le risorse in oggetto di cui al fondo per i/ trattamento accessorio sono le seguenti: esercizio 2008 euro 800.000,00; esercizi 2009/2016 euro 723.032,00. (1) Art. 2, commi 2 e 3, vigente nel 2008 «I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilita' sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora cio' sia espressamente previsto dalla legge. 3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalita' previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'art. 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici puo' avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici piu' favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalita' e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva». Art. 2, comma 3, attualmente vigente «I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalita' previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'art. 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici puo' avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dal comma 3-ter e 3-quater dell'art. 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'art. 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici piu' favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalita' e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva». Art. 40, comma 3, vigente nel 2008 «La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra diversi livelli. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa puo' avere ambito territoriale e riguardare piu' amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate». Art. 40, comma 3-bis attualmente vivente «Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttivita' dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualita' della performance ai sensi dell'art. 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato. Essa si svolge sulle materie, coni vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa puo' avere ambito territoriale e riguardare piu' amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa e decisione». Art. 45, commi 1, 2 e 3, vigente nel 2008 Trattamento economico. (Art. 49 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 23 del decreto legislativo n. 546 del 1993) «1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio e' definito dai contratti collettivi. 2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, parita' di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi. 3. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, trattamenti economici accessori collegati: a) alla produttivita' individuale; b) alla produttivita' collettiva tenendo conto dell'apporto di ciascun dipendente; c) all'effettivo svolgimento di attivita' particolarmente disagiate obiettivamente ovvero pericolose o dannose per la salute. Compete ai dirigenti la valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente, nell'ambito di criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva». Art. 45, comma 3 attualmente vigente «I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati: a) alla performance individuale; b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unita' organizzative o aree di responsabilita' in cui si articola l'amministrazione; c) all'effettivo svolgimento di attivita' particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute». Art. 45, comma 3-bis, attualmente vigente «Per premiare il merito e il miglioramento della performance dei dipendenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono destinate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nell'ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro». (2) Osserva la suprema Corte, nella sentenza n. 28208: «Orbene l'art. 17-bis nel prefigurare una nuova qualifica dei dipendenti pubblici - quella di vice dirigente - ne ha demandato la disciplina dell'istituzione, e quindi innanzi tutto l'istituzione, alla contrattazione collettiva, in piena sintonia con il riparto delle fonti di disciplina del rapporto quale definito dall'art. 2 del decreto legislativo n. 165/2001 che assegna appunto in generale alla contrattazione collettiva la regolamentazione del rapporto lasciando agli atti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei principi generali fissati da disposizioni di legge, solo la definizione delle linee fondamentali di organizzazione degli uffici, l'individuazione degli uffici di maggiore rilevanza e dei modi di conferimento della titolarita' dei medesimi, la determinazione delle dotazioni organiche complessive». «Si tratta quindi, in sostanza, di una disciplina che, nell'immediato, non era auto-applicativa perche' presupponeva la prevista istituzione della categoria da parte delle contrattazione collettiva». «Il carattere esclusivo dell'investitura della contrattazione collettiva - quella del comparto di riferimento e non gia' una contrattazione separata per tale area categoriale - vale a sottolineare come e' a quest'ultima che e' demandata l'introduzione e la disciplina di questa categoria prossima alla dirigenza». «Il dato testuale dell'art. 17-bis ...... si limita ad individuare il livello della contrattazione collettiva facoltizzata ad introdurre tale figura professionale escludendo quindi ogni altro diverso livello contrattuale». (3) Al punto 4.1.3., la stessa sentenza, lungi dal riconoscere ai ricorrenti la qualifica di vice-dirigenti e il presumibile maggiore trattamento economico, aveva soltanto affermato che essi avevano una pretesa giuridicamente tutelata a che fosse adottato all'ARAN di cui all'art. 10, comma 3, della legge n. 145 del 2002, cioe' il provvedimento amministrativo che doveva precedere la fase della contrattazione collettiva cui l'art. 17-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 demandava l'istituzione dell'area della vice-dirigenza. «Tale conclusione si fonda, anzitutto, sulla coerenza dell'impugnato comma 13 rispetto al menzionato scopo - manifestato anche dalla rubrica dell'art. 5 nel quale la disposizione e' contenuta - della Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni, considerato che, come indicato nella Relazione al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 95 del 2012, detto comma comportava una riduzione di spesa pari a 12 milioni a regime dal 2012. In tale modo, l'impugnato comma 13 si inseriva anche nell'ambito del piu' ampio intervento, attuato con lo stesso decreto-legge n. 95 del 2012, diretto, tra l'altro, a garantire il contenimento e la stabilizzazione della finanza pubblica, anche attraverso misure volte a garantire la razionalizzazione, l'efficienza e l'economicita' dell'organizzazione degli enti e degli apparati pubblici (cosi' il preambolo del decreto)». «In secondo luogo, deve osservarsi che, con il censurato comma 13, il legislatore ha eliminato l'istituto della vice-dirigenza con riguardo, sia a tutto il comparto Ministeri, sia a tutte le altre amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (al cui personale la disposizione del comma 1 dell'art. 17-bis sull'istituzione della vice-dirigenza si applicava, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, ove compatibile). L'indicata generale portata dell'intervento abrogativo, tale da trascendere enormemente l'ambito soggettivo del giudizio in corso - instaurato da un circoscritto numero di funzionari del solo Ministero della giustizia e diretto a ottenere l'attuazione di un giudicato soggettivamente limitato al personale di tale Ministero - costituisce un'ulteriore decisiva conferma di come la disposizione denunciata mirasse non a risolvere a favore dello Stato detto giudizio di ottemperanza ma a conseguire una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche». «4.3. Le considerazioni che si sono svolte al punto 4.1.3. - con riguardo al fatto che l'art. 5, comma 13, del decreto-legge n. 95 del 2012, e' intervenuto in un ambito lasciato libero dal giudicato della sentenza del Tribunale amministrativo regionale Lazio n. 4266 del 2007, sicche' nessuna sovrapposizione sussiste tra quest'ultimo e l'abrogazione, a opera dello stesso art. 5, comma 13, della previsione che demandava alla contrattazione collettiva l'istituzione dell'area della vice-dirigenza - portano a escludere che tale impugnata disposizione abbia eliminato la condizione di parita' delle parti, in violazione dell'art. 111, primo e secondo comma, Cost., o leso il diritto di difesa dei ricorrenti, alterando la regolazione di interessi stabilita da sentenze esecutive, o il principio di effettivita' della tutela giurisdizionale». (4) La Corte costituzionale (pronuncia n. 339 del 2011) ha sancito l'illegittimita' costituzionale di una norma regionale della Lombardia che disciplinava un aspetto del trattamento economico dei dipendenti della Regione, il cui rapporto di impiego e' stato privatizzato; ne consegue che essa rientrava nella materia dell'ordinamento civile, come si desume, del resto, dall'art. 45, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165/2001, con conseguente violazione dell'art. 117, comma 2, lettera l), della Costituzione. (5) Art 81, comma 4, Cost. nel testo antecedente alla novella del 2012: «Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte». Art. 81, comma 3, Cost. nel testo vigente: «Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte».