P.Q.M. 
 
    La Corte  dei  conti,  Sezione  regionale  di  controllo  per  la
Liguria: 
        visti gli articoli 81, 119 e 134 della Costituzione, l'art. 1
della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art.  23  della
legge 11 marzo 1953, n. 87; 
        visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 10  ottobre  2012,
n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012,  n.
213; 
    Solleva  la  questione   di   legittimita'   costituzionale,   in
riferimento ai parametri  stabiliti  dall'art.  117,  secondo  comma,
lettera l), dell'art. 10, della legge regionale n. 10 del 2008; 
    Solleva, altresi', la questione di  legittimita'  costituzionale,
in riferimento ai parametri stabiliti dagli articoli  117,  comma  2,
lettera l) e  81,  comma  4,  nel  testo  antecedente  alla  modifica
introdotta dalla legge cost. 20 aprile 2012, n. 1, dell'art. 2, della
legge regionale n. 42 del 2008; 
    Ordina la sospensione del giudizio per la voce non  parificata  e
dispone la trasmissione degli  atti  alla  Corte  costituzionale  per
l'esame della questione. 
    Dispone che, a cura della  segreteria  della  Sezione,  ai  sensi
dell'art. 23, ultimo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.  87,  la
presente ordinanza sia notificata al presidente della Regione Liguria
e al Procuratore regionale quali parti in causa e sia  comunicata  al
presidente del consiglio regionale della Liguria. 
    Cosi' deciso in Genova, nella Camera di consiglio  del  giorno  5
ottobre 2017. 
 
                        Il Presidente: Viola 
 
 
                                                Il relatore: Belsanti