P.Q.M. La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria: visti gli articoli 81, 119 e 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; Solleva la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento ai parametri stabiliti dall'art. 117, secondo comma, lettera l), dell'art. 10, della legge regionale n. 10 del 2008; Solleva, altresi', la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento ai parametri stabiliti dagli articoli 117, comma 2, lettera l) e 81, comma 4, nel testo antecedente alla modifica introdotta dalla legge cost. 20 aprile 2012, n. 1, dell'art. 2, della legge regionale n. 42 del 2008; Ordina la sospensione del giudizio per la voce non parificata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione. Dispone che, a cura della segreteria della Sezione, ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la presente ordinanza sia notificata al presidente della Regione Liguria e al Procuratore regionale quali parti in causa e sia comunicata al presidente del consiglio regionale della Liguria. Cosi' deciso in Genova, nella Camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2017. Il Presidente: Viola Il relatore: Belsanti