P.Q.M. 
 
    La Corte, visti l'art. 134 Cost. e legge n. 87 del 1953, art. 23,
dichiara rilevante e non  manifestamente  infondata,  in  riferimento
all'art. 117 Cost., comma 1, e ai parametri interposti  dell'art.  6,
par. 1, art. 13 e art. 46, par. 1 della Convenzione  europea  per  la
salvaguardia dei diritti  dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali
(CEDU), firmata  a  Roma  il  4  novembre  1950,  ratificata  e  resa
esecutiva con la legge  4  agosto  1955,  n.  848,  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma  2-quinquies,  lettera
e) della legge n. 89/2001, come introdotto  dall'art.  55,  comma  1,
lettera a) n. 2 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,  convertito
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 
    dispone la sospensione del presente giudizio e ordina che, a cura
della cancelleria, la presente ordinanza sia  notificata  alle  parti
del giudizio di cassazione, al pubblico ministero presso questa Corte
e al Presidente del Consiglio dei ministri; 
    ordina,  altresi',   che   l'ordinanza   venga   comunicata   dal
cancelliere ai presidenti delle due Camere del Parlamento; 
    dispone l'immediata trasmissione degli  atti,  comprensivi  della
documentazione  attestante  il   perfezionamento   delle   prescritte
notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale. 
    Cosi' deciso in Roma, nella Camera  di  consiglio  della  Seconda
Sezione civile della Corte suprema di cassazione, in data 19 dicembre
2017. 
 
                       Il Presidente: Petitti