P.Q.M. La Corte, visti l'art. 134 Cost. e legge n. 87 del 1953, art. 23, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 117 Cost., comma 1, e ai parametri interposti dell'art. 6, par. 1, art. 13 e art. 46, par. 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2-quinquies, lettera e) della legge n. 89/2001, come introdotto dall'art. 55, comma 1, lettera a) n. 2 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; dispone la sospensione del presente giudizio e ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti del giudizio di cassazione, al pubblico ministero presso questa Corte e al Presidente del Consiglio dei ministri; ordina, altresi', che l'ordinanza venga comunicata dal cancelliere ai presidenti delle due Camere del Parlamento; dispone l'immediata trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale. Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, in data 19 dicembre 2017. Il Presidente: Petitti